Il
diritto alla formazione, allo studio, per come regolamentato in
Italia, nel settore della Scuola, in realtà è una mera aspirazione al
diritto.
Mi
riferisco all'articolo 3 del D.P.R. n. 395 del 23 agosto 1988 che
prevede che il personale della scuola ha titolo a beneficiare, nel
corso dell'anno solare, di permessi straordinari retribuiti nella misura
massima di 150 ore ed in particolar modo ai contratti integrativi regionali che
disciplinano i criteri. Di
norma il numero dei beneficiari dei permessi straordinari retribuiti
a livello provinciale, non può superare
il 3% del personale in servizio, con riferimento al personale
docente, educativo ed ATA, con contratto a tempo indeterminato e a
tempo determinato fino al 31 agosto ovvero fino al 30 giugno ovvero
fino al termine delle lezioni, al personale sia in assegnazione
provvisoria che in utilizzazione, sia in servizio a tempo pieno che a
tempo parziale nelle scuole della regione considerata.
É
possibile l'incremento dei beneficiari solo in caso di risparmi, cosa
ad oggi surreale.Il contingente complessivo regionale verrà
distintamente indicato per grado d’istruzione per il personale
docente di lingua italiana e di lingua slovena, per il personale
educativo e per il personale ATA senza distinzione di profilo
professionale, e successivamente ripartito in proporzione alla
dotazione dell’organico di diritto di ciascuna provincia. Si
formuleranno delle graduatorie, che in regione a regione,
indicheranno criteri diversificati. Mediamente i criteri prevalenti
tendono a premiare la frequenza di certi specifici corsi o preparare
ricerche od effettuare verifiche periodiche di esami e così via
discorrendo. Alla
sostituzione del personale che ha titolo a beneficiare dei permessi
retribuiti, si provvede, in assenza
di personale a disposizione, con l’assunzione di supplenti
temporanei in conformità alle norme
vigenti in materia e per le scuole secondarie anche in applicazione
della nota MIUR prot. n.
AOODGPER-14991 del 6 ottobre 2009. Dunque si favorisce
contestualmente e potenzialmente anche il lavoro dei precari.
Il
punto, visto che l'articolo 3 del DPR citato afferma che al
fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi
straordinari
retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore annue
individuali, è come può parlarsi di diritto, quando sussistono simili
restrizioni che comportano l'esclusione nei confronti di diversi richiedenti?
Quale
reale diritto allo studio nella scuola per il personale scolastico?
Le
restrizioni ed il sistema delle graduatorie andrebbe abolito,
chiunque ha titolo di poter usufruire dei permessi citati, deve avere
la possibilità concreta e reale di poter esercitare tale diritto, un
diritto che ad oggi è negato a molti, un diritto che nello stesso
tempo favorirebbe, anche se in via saltuaria, il lavoro per diverse
centinaia di precari.
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