Il
nuovo articolo 32 comma 1 bis del DECRETO
LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151
afferma che la contrattazione collettiva di settore stabilisce
le modalita' di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base
oraria, nonche' i criteri di calcolo della base oraria e
l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata
lavorativa. Per il personale del comparto sicurezza e difesa di
quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, la
disciplina collettiva prevede, altresi', al fine di tenere
conto delle peculiari esigenze di funzionalita' connesse
all'espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche
e diverse modalita' di fruizione e di differimento del
congedo.)
CGIL,
CISL e UIL chiedono lumi, tramite interpello, al Ministero del Lavoro
che così ha risposto: “Premesso
quanto sopra, stante l’assenza di un esplicito riferimento al
livello “nazionale” della contrattazione, non vi sono motivi
ostativi ad una interpretazione in virtù della quale i contratti
collettivi abilitati a disciplinare “le modalità di fruizione del
congedo parentale di cui al comma 1 [dell’art. 32, D.Lgs.
151/2001] su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base
oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola
giornata lavorativa” possano essere anche
i contratti collettivi di secondo livello”.
Ma
il Dipartimento della Funzione Pubblica invece scriverà con un suo
parere successivo che in sostanza ciò può essere unicamente
regolamentato dalla contrattazione nazionale di settore od accordi
quadro e non da accordi di secondo livello.
Chi
ha ragione?
Una
riflessione è dovuta su alcuni aspetti. Come è noto, in particolar
modo nelle settore della scuola, vi è stata una grande invasione di
campo da parte dello Stato violando quanto disposto dall'articolo 40
del Testo unico del Pubblico impiego, lì ove si afferma che la
contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi
direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie
relative alle relazioni sindacali.
L'escamotage,
sfruttando a proprio vantaggio il blocco unilaterale della
contrattazione, è stato l'intendere certe materie come questioni
attinenti all'organizzazione degli uffici, queste sottratte alla
contrattazione, ma in verità si trattavano di materie che pur
riguardando in qualche modo l'organizzazione degli uffici incidevano
direttamente su diritti ed obblighi pertinenti al rapporto di lavoro.
Penso alla vicenda idonei ad altri compiti e dequalificazione
professionale, penso alla questione indennizzo ferie, penso alla
questione Invalsi ed attività di somministrazione e tabulazione,
penso al registro elettronico che comporta problemi seri di gestione
del rapporto di lavoro, penso ai corsi obbligatori di formazione
correlati agli esiti dell'Invalsi, penso ai percorsi di orientamento
trasformati in attività funzionali, penso agli scatti di anzianità.
Ma
si è registrata, sempre in termini di imposizione di obblighi, anche
una ingerenza fortissima in tema di sanzioni disciplinari dove
tramite questa formuletta “costituiscono
norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e
1419, secondo comma, del codice civile, e si applicano ai rapporti di
lavoro”, si è stravolta la questione lavorativa nel settore della
scuola incrementando i procedimenti disciplinari.
Insomma
trovi uno Stato che si riappropria della materia contrattuale in via
unilaterale solo ed esclusivamente per l'imposizione di obblighi e
doveri e non certamente per il riconoscimento di diritti e questo è
il caso evidente del congedo parentale su base oraria dove si scopre
l'esistenza del ruolo della contrattazione, cosa che non è accaduta
per altre materie e si bloccano tali diritti perché la
contrattazione è bloccata per volontà dello Stato.
L'articolo
151 del CCNL scuola è chiaro quando afferma che la disciplina di
cui al presente CCNL è suscettibile delle modifiche che in via
pattizia si rendessero necessarie in relazione all’entrata in
vigore di eventuali innovazioni ordinamentali.
Ma
è altrettanto chiaro l'intento manifestato dallo Stato con la
finanziaria del 2010 che ha bloccato per tre anni il rinnovo della
contrattazione. Insomma un comportamento unilaterale, contrastante
con ogni principio di democrazia, ed altamente autoritario e poco
autorevole ciò perché ai lavoratori della scuola si continuano ad
imporre nuovi obblighi, nuove mansioni, nuovi doveri e zero diritti
siano essi normativi che economici.
Ciò
dimostra la debolezza delle relazioni sindacali ma anche l'incapacità
di reazione di chi ha subito queste violazioni, violazioni che si
ripercuotono direttamente sui diritti dei lavoratori e su ciò è il
caso di avviare una riflessione compiuta sul sistema complessivo
delle relazioni sindacali in Italia, sul sistema della presunta
democrazia tutta sindacale, sul comportamento assunto dallo Stato che
continuerà a fare cassa sulle spalle dei lavoratori spremendoli come
un limone e questo limone ha finito il suo succo ma anche sulla non
reazione da parte dei lavoratori, salvo alcuni casi, che sembrano
accettare con rassegnazione i continui ridimensionamenti dei propri
diritti e l'imposizione di nuovi obblighi ed è chiaro che se lo
Stato non vede alcuna reazione sostanziale e legittima secondo le
regole della democrazia, perché mai dovrebbe arrestare tale
processo?
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