Il tempo si è letteralmente fermato alla stazione di Miramare di Trieste

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Un gioiellino liberty di epoca asburgica, che consente di arrivare al castello di Miramare, attraversando il polmone verde di Trieste, che affascina il viaggiatore, perchè il tempo si è fermato in via Beirut, a  Grignano come in nessun altro luogo a Trieste.  Un gioiellino che è ora chiuso, ora aperto, ma che necessita di essere valorizzato, riqualificato. Purtroppo già in passato preso di mira da azioni di vandali, ragione per cui venne eliminato il glicine che caratterizzava la pensilina esterna, preso di mira con vandalismi che hanno comportato spese per migliaia di euro da parte di RFI per effettuare interventi di restauro di natura  conservativa. Quella piccola stazione affascina e non ha eguali in Italia, ed è auspicabile che si possano trovare le risorse, gli intenti, la volontà, per farla ritornare ai fasti di un tempo. Purtroppo il tempo fa il suo corso e dei lavori di manutenzione sono necessari per ripristinare quel bene storico che viene invidiato da chiunque si soffermi a

Governo Alfano/ Letta: si prevede la disciplina dell'eccedenza anche nella scuola?




L'articolo 2 del DECRETO-LEGGE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL PERSEGUIMENTO DI OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI al comma 3 introduce un carattere estensivo di quella norma che nella scuola non ha avuto applicazione stante il carattere specifico della stessa, ovvero la disciplina dell'eccedenza.
In detto comma si legge testualmente che nei casi di dichiarazione di eccedenza di personale previsti dall’articolo 2, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le disposizioni previste dall’articolo 2, comma 11, lettera a), del medesimo decreto-legge si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione organica di ciascuna amministrazione. Si applicano le disposizioni dell’articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal presente articolo.

Una norma di difficile comprensione, che rimanda a decreti poi convertiti in Legge. Ma alla fine i nodi vengono al pettine.
Il decreto legislativo n° 165 del 30 marzo 2001 all'articolo 1 comma 2 afferma che per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

Quindi, ovviamente, vi rientra anche la scuola.
E ciò deroga quanto previsto dallo stesso decreto legge n° 95 al comma 4 lì ove si prevedeva che per il comparto scuola e AFAM continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore.

In più, il comma 6 di questo nuovo decreto legge che è in fase di approvazione,recita che l’art. 2, comma 11, lett. a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si interpreta nel senso che l’amministrazione, nei limiti del soprannumero, procede alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti in possesso dei requisiti indicati nella disposizione.

Cosa accade ai lavoratori individuati come in eccedenza per ragioni funzionali o finanziarie dell'amministrazione? Senza dimenticare l'incudine del pareggio di bilancio come costituzionalizzato che dal 2014 sarà pienamente in vigore e ben si allaccia a tale dettato normativo?
Una norma a dir poco generica ove vi possono rientrate tutti e, pur non volendo creare allarmismo, tempo che in questa categoria vi rientri proprio quel personale che merita una particolare protezione sociale ma che oggi vive con l'incubo del licenziamento, ciò salvo diversa ed auspicabile quanto celere soluzione dignitosa adottata dal governo, soluzione che tarda ad arrivare.

Come prima cosa scatta il divieto di assunzione a qualsiasi titolo fino a quando perdura lo stato di eccedenza nell'amministrazione ivi considerata e scatteranno anche delle sanzioni disciplinari per i dirigenti che non attiveranno le procedure come previste dall'articolo 33 del dlgs 165 del 2001.
Si realizzerà dunque la procedura di mobilità facilitando il diritto alla pensione per chi ha i diritti ex lege.

Mobilità intercompartimentale

Si avvieranno dunque in base alla verifica della compatibilita' e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e del regime delle assunzioni, in coerenza con la programmazione del fabbisogno, avvio di processi di mobilita' guidata, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione, presso uffici delle amministrazioni considerate che presentino vacanze di organico, del personale non riassorbibile secondo i criteri del collocamento a riposo come definiti dalla legge. I processi di cui alla presente lettera sono disposti, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni, mediante uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministeri competenti e con il Ministro dell'economia e delle finanze.. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio,
limitatamente  alle  voci  fisse   e   continuative, corrisposto al  momento  del  trasferimento  nonche'  l'inquadramento previdenziale. Nel caso in  cui  il  predetto  trattamento  economico risulti piu' elevato rispetto a quello previsto e' attribuito per  la differenza un assegno ad  personam  riassorbibile  con  i  successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo  stesso decreto e' stabilita un'apposita tabella  di  corrispondenza tra  le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato.




Part time 

E' prevista  la  definizione, previo esame con le organizzazioni sindacali  che deve comunque  concludersi entro trenta giorni, di criteri e tempi  di utilizzo di forme contrattuali a tempo  parziale del  personale non dirigenziale  che, in relazione  alla  maggiore anzianita' contribuiva, e' dichiarato in eccedenza,  al  netto  degli interventi di cui  alle  lettere  precedenti. I  contratti  a  tempo parziale sono definiti  in proporzione alle  eccedenze,  con  graduale riassorbimento all'atto delle cessazioni a  qualunque  titolo  ed  in ogni caso portando a compensazione i contratti di tempo parziale  del restante personale. 



Dichiarazione di esubero e disponibilità 

Per il personale non riassorbibile nei tempi e con le modalita' ivi citate  le amministrazioni dichiarano l'esubero, comunque non oltre il 30 giugno 2013. Termine che verrà considerato ovviamente ordinatorio, dunque derogabile. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione della situazione di esubero od eccedenza  l'amministrazione colloca in disponibilita' il personale che non  sia possibile   impiegare   diversamentenell'ambito   della   medesima amministrazione e che  non  possa  essere  ricollocato  presso  altre  amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero  che  non  abbia  preso servizio presso la diversa amministrazione  secondo  gli  accordi  di mobilita'. Dalla data di collocamento  in  disponibilita'  restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il  lavoratore ha diritto ad un'indennita' pari all'80 per cento dello  stipendio  e dell'indennita' integrativa speciale,  con  esclusione  di  qualsiasi altro emolumento  retributivo  comunque  denominato,  per  la  durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento  dell'indennita' sono riconosciuti ai  fini  della  determinazione  dei  requisiti  di accesso alla pensione e della misura della  stessa.  E'  riconosciuto altresi' il diritto  all'assegno  per  il  nucleo  familiare  di  cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988,  69,  convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. 




Il periodo di 24 mesi di cui sopra, i puo'  essere aumentato  fino  a  48  mesi laddove  il  personale collocato  in disponibilita' maturi entro il predetto arco  temporale  i requisiti per il trattamento pensionistico.  La Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento della funzione pubblica avvia un monitoraggio dei posti vacanti presso  le amministrazioni pubbliche e  redige  un  elenco,  da  pubblicare  sul relativo  sito  web.  Il  personale   iscritto   negli elenchi   di disponibilita' puo' presentare domanda di ricollocazione nei posti di cui al medesimo elenco e le amministrazioni pubbliche sono tenute  ad accogliere le suddette domande individuando criteri  di  scelta  nei limiti delle disponibilita' in organico,  fermo  restando  il  regime delle assunzioni previsto mediante reclutamento.  Le  amministrazioni che non accolgono le domande di ricollocazione non possono  procedere ad assunzioni di personale. 



Parlano delle nuove assunzioni, ma nascondono i licenziamenti che arriveranno.






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