L'articolo
2 del DECRETO-LEGGE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL PERSEGUIMENTO DI
OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI al
comma 3 introduce un carattere estensivo di quella norma che nella
scuola non ha avuto applicazione stante il carattere specifico della
stessa, ovvero la disciplina dell'eccedenza.
In
detto comma si legge testualmente che nei casi di dichiarazione di
eccedenza di personale previsti dall’articolo 2, comma 14, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le disposizioni previste
dall’articolo 2, comma 11, lettera a), del medesimo decreto-legge
si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le
posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate
nella dotazione organica di ciascuna amministrazione. Si applicano le
disposizioni dell’articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, come modificato dal presente articolo.
Una
norma di difficile comprensione, che rimanda a decreti poi convertiti
in Legge. Ma alla fine i nodi vengono al pettine.
Il
decreto legislativo n° 165 del 30 marzo 2001 all'articolo 1 comma 2
afferma che per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di
ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le
Province, i Comuni, le Comunita' montane. e loro consorzi e
associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi
case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non
economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
Quindi,
ovviamente, vi rientra anche la scuola.
E
ciò deroga quanto previsto dallo stesso decreto legge n° 95 al
comma 4 lì ove si prevedeva che per il comparto scuola e AFAM
continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di
settore.
In
più, il comma 6 di questo nuovo decreto legge che è in fase di
approvazione,recita che l’art. 2, comma 11, lett. a), del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, si interpreta nel senso che l’amministrazione, nei
limiti del soprannumero, procede alla risoluzione unilaterale del
rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti in possesso dei
requisiti indicati nella disposizione.
Cosa
accade ai lavoratori individuati come in eccedenza per ragioni
funzionali o finanziarie dell'amministrazione? Senza dimenticare
l'incudine del pareggio di bilancio come costituzionalizzato che dal
2014 sarà pienamente in vigore e ben si allaccia a tale dettato
normativo?
Una
norma a dir poco generica ove vi possono rientrate tutti e, pur non
volendo creare allarmismo, tempo che in questa categoria vi rientri
proprio quel personale che merita una particolare protezione sociale
ma che oggi vive con l'incubo del licenziamento, ciò salvo diversa
ed auspicabile quanto celere soluzione dignitosa adottata dal
governo, soluzione che tarda ad arrivare.
Come
prima cosa scatta il divieto di assunzione a qualsiasi titolo fino a
quando perdura lo stato di eccedenza nell'amministrazione ivi
considerata e scatteranno anche delle sanzioni disciplinari per i
dirigenti che non attiveranno le procedure come previste
dall'articolo 33 del dlgs 165 del 2001.
Si
realizzerà dunque la procedura di mobilità facilitando il diritto
alla pensione per chi ha i diritti ex lege.
Mobilità
intercompartimentale
Si
avvieranno dunque in base alla verifica della compatibilita' e
coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e del regime delle
assunzioni, in coerenza con la programmazione del fabbisogno, avvio
di processi di mobilita' guidata, anche intercompartimentale, intesi
alla ricollocazione, presso uffici delle amministrazioni considerate
che presentino vacanze di organico, del personale non riassorbibile
secondo i criteri del collocamento a riposo come definiti dalla
legge. I processi di cui alla presente lettera sono disposti, previo
esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi
entro trenta giorni, mediante uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministeri competenti e
con il Ministro dell'economia e delle finanze.. Il personale
trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed
accessorio,
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonche' l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti piu' elevato rispetto a quello previsto e' attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto e' stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato.
Part time
E' prevista la definizione, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni, di criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale che, in relazione alla maggiore anzianita' contribuiva, e' dichiarato in eccedenza, al netto degli interventi di cui alle lettere precedenti. I contratti a tempo parziale sono definiti in proporzione alle eccedenze, con graduale riassorbimento all'atto delle cessazioni a qualunque titolo ed in ogni caso portando a compensazione i contratti di tempo parziale del restante personale.
Dichiarazione di esubero e disponibilità
Per il personale non riassorbibile nei tempi e con le modalita' ivi citate le amministrazioni dichiarano l'esubero, comunque non oltre il 30 giugno 2013. Termine che verrà considerato ovviamente ordinatorio, dunque derogabile. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione della situazione di esubero od eccedenza l'amministrazione colloca in disponibilita' il personale che non sia possibile impiegare diversamentenell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilita'. Dalla data di collocamento in disponibilita' restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennita' pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennita' integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennita' sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. E' riconosciuto altresi' il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.
Il periodo di 24 mesi di cui sopra, i puo' essere aumentato fino a 48 mesi laddove il personale collocato in disponibilita' maturi entro il predetto arco temporale i requisiti per il trattamento pensionistico. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica avvia un monitoraggio dei posti vacanti presso le amministrazioni pubbliche e redige un elenco, da pubblicare sul relativo sito web. Il personale iscritto negli elenchi di disponibilita' puo' presentare domanda di ricollocazione nei posti di cui al medesimo elenco e le amministrazioni pubbliche sono tenute ad accogliere le suddette domande individuando criteri di scelta nei limiti delle disponibilita' in organico, fermo restando il regime delle assunzioni previsto mediante reclutamento. Le amministrazioni che non accolgono le domande di ricollocazione non possono procedere ad assunzioni di personale.
Parlano delle nuove assunzioni, ma nascondono i licenziamenti che arriveranno.
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