Anche
se le scuole italiane continuano, in buona misura, ad essere
insicure, tra quelle che necessitano di manutenzione straordinaria ed
ordinaria, ma urgente, si è perso il conto, i corsi sulla sicurezza
trovano affermazione, come è giusto che sia.
Verrai
anche formato in via teorica sulla sicurezza sul lavoro, ma nella
maggior parte dei casi continuerai ad operare in un luogo di lavoro
non pienamente sicuro.
Paradossi
del sistema.
Tra
i tanti problemi che vengono segnalati in tema di sicurezza sul
lavoro, emerge quello della così detta formazione a distanza,come
prevista dal D. Lgs 81/2008 e Accordi Stato Regioni dd. 21.12.2011 e
25.07.2012 .
Una
formazione che, leggendo l'allegato dell'Accordo Stato Regioni del
2011 e richiamato dall'accordo del luglio del 2012,“può svolgersi presso la sede del soggetto formatore, presso
l’azienda o presso il domicilio del partecipante, purché le ore
dedicate alla formazione vengano considerate orario di lavoro
effettivo. E la formazione va realizzata attraverso una
strumentazione idonea a permettere l’utilizzo di tutte le risorse
necessarie allo svolgimento del percorso formativo ed il
riconoscimento del lavoratore destinatario della formazione”.
Di norma si realizza tramite una piattaforma sulla quale viene implementato il percorso di AUTOFORMAZIONE “generale” in e-learning, considerata come OBBLIGATORIA per tutto il personale in servizio.
Il percorso può essere composto da tre moduli (A, B e C o 1-2-3); alla fine di ogni modulo è previsto un questionario di verifica a risposte chiuse
che consentirà di accedere al successivo modulo, se eseguito
correttamente (il questionario potrà essere eseguito per tre volte); se
non superato l’utente dovrà ripercorrere il modulo di autoformazione.
Ma se incrociamo quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni con l'articolo 37 comma 12 del
Testo unico sulla sicurezza del lavoro, lì ove prevede che tale
formazione deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può
comportare oneri a carico dei lavoratori, cosa di deduce?
Che
quel personale scolastico che svolge la formazione a distanza, a casa
, la così detta
modalità e-Learning, e sorvolo sul business collegato, deve essere considerato in servizio.
Dunque
deve essere retribuito.
Come? Le
interpretazioni possono essere di varia natura, si possono applicare
le disposizione della Tabella 5 del CCNL scuola ancora vigente,
oppure considerare le ore effettivamente dedicate alla formazione a
distanza presso il proprio domicilio, come ora ordinaria di lavoro ed
essere retribuita come tale, oppure come lavoro supplementare, perché
rientrante all'interno delle 40 ore, o come straordinario se nella
settimana considerata il personale considerato ha sforato le 40 ore
ma rientra all'interno delle 48 ore. Insomma,
premesso che la formazione del personale scolastico deve avvenire
durante l'ordinario orario di lavoro, diurno per i docenti, anche se
a distanza, a parer mio, deve essere retribuita od in alternativa riconoscere un riposo compensativo. La
giurisprudenza è consolidata su un principio abbastanza chiaro,
ovvero rientra nell’orario di lavoro il tempo in cui il lavoratore
è al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio
della sua attività o delle sue funzioni (Cass. 7/2/2012 n. 1697,
Pres. Roselli Est. Curzio, in Lav. nella giur. 2012, 404) . In via
analogia, considerandosi la formazione a distanza come attività
lavorativa, anche se svolta presso il domicilio del personale
scolastico, ed essendo lo stesso a disposizione del datore di lavoro
per alcune ore della propria giornata, sottraendo del proprio tempo
libero per soddisfare quanto sopra detto, deve altresì essere
soddisfatto l'obbligo del riconoscimento economico della prestazione
lavorativa ivi considerata.
Il
tempo libero non deve diventare lavorativo, salvo libera ed
incondizionata scelta, ma quando anche il proprio tempo libero
diventa lavorativo, perché imposto, perché richiesto per ragioni
organizzative, questo deve essere retribuito.
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