Il
Testo unico sulla sicurezza del lavoro, D.Lgs.
9 aprile 2008 n. 81 - Art. 2.Definizioni, afferma testualmente che
“1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente
decreto legislativo si intende per e) «preposto»: persona che, in
ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri
gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico
conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce
l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta
esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale
potere di iniziativa;”.
La
giurisprudenza ( Cassazione Penale, Sezione IV, Sentenza 14 gennaio
2010 n. 1502) rileva che “il preposto è una delle tre figure cui,
secondo la nostra legislazione antinfortunistica e secondo la
giurisprudenza formatasi al riguardo, competono, nell’ambito
dell’impresa, specifiche posizioni di garanzia autonomamente
previste. Il preposto, come il datore di lavoro e il dirigente, è
individuato direttamente dalla legge e dalla giurisprudenza come
soggetto cui competono poteri originari e specifici, differenziati
tra loro e collegati
alle funzioni a essi demandati,
la cui inosservanza comporta la
diretta responsabilità del soggetto iure proprio.
Il preposto non è chiamato a rispondere in quanto delegato [o
incaricato] dal datore di lavoro, ma bensì a titolo diretto e
personale per l’inosservanza di obblighi che allo stesso, come già
si è detto, direttamente fanno capo. È pertanto del tutto improprio
il richiamo alla assenza di delega da parte del datore di lavoro con
il quale la difesa del preposto cerca di allontanare la
responsabilità.”
Per
meglio comprendere chi deve essere il preposto, si deve
necessariamente partire dall'articolo 2 del citato Testo Unico.
La
definizione di lavoratore.
Si
deve intendere per lavoratore: “persona
che … svolge un’attività lavorativa nell’ambito
dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con
o senza retribuzione anche al solo fine di apprendere un mestiere,
un’arte o una professione, … ”;
ma anche “..il
soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di
orientamento di cui all’art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e
di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al
fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o … ”
ed
ancora “l’allievo
degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai
corsi di formazione professionali nei quali si faccia uso di
laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici
e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di
videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia
effettivamente
applicato alle strumentazioni o alle apparecchiature in questione”.
Dunque
tale figura viene individuata in relazione al rapporto che si matura
con i lavoratori, siano essi “studenti” che non.
Ma
lo studente è individuato come lavoratore in casi specifici e ciò è
di fondamentale importanza per comprendere chi è preposto alla
sicurezza nella scuola anche in relazione al rapporto con la comunità
studentesca.
Il
Ministero del Lavoro – Direzione Generale Affari Generali e Risorse
Umane – Div. VII - Coord. Isp. lavoro, su impulso della Direzione
Regionale del Lavoro della Lombardia, si è già espresso con nota n.
1650 del 04/11/2002, rilevando che :
-
in nessun caso lo studente minorenne acquista la qualifica giuridica
di “lavoratore minore” ai sensi e per gli effetti di cui alla
legge n. 977/67 e succ. modifiche, e lo studente viene reputato come
lavoratore in due fattispecie: - scuola in cui si “faccia uso
di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici,
fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di
videoterminali” (es. scuole per operatori alimentari,
alberghieri e della ristorazione; per le cure estetiche; edile e del
territorio; …): lo studente è equiparato ad un lavoratore sin
dal suo ingresso nella scuola;
-
scuola al cui interno si eroga unicamente didattica frontale ovvero
in cui non si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in
genere, etc., ma il cui percorso di studi preveda però un
periodo di tirocinio dello studente presso un’azienda (es. scuola
per infermieri): lo studente è equiparato a lavoratore unicamente
nel momento in cui “entra in azienda”, vale a dire quando
diventa beneficiario delle iniziative di tirocinio formativo e di
orientamento presso l’impresa “ospitante
Conclusione:
Non
ogni lavoratore è preposto, ma solo quello che
in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri
gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico
conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce
l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta
esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale
potere di iniziativa;
nella
scuola primaria,
se non sussistono laboratori ed uso di videoterminali, i lavoratori
che possono essere identificati come preposti, con tutti gli annessi
e connessi, sono solo quelli che hanno un ruolo “superiore” come
il Coordinatore
o il DSGA, nutro invece forti dubbi sul fatto che possa essere
definito come preposto alla sicurezza, con tutti gli oneri del caso,
chi è responsabile della palestra o dell'attività di educazione
fisica, poiché tale attività non rientra nella casistica dello
studente/lavoratore ed il docente dovrebbe essere responsabile solo
per la ordinaria vigilanza; nella
scuola secondaria
oltre le figure come individuate per la scuola primaria lo è anche
chi Responsabile
di laboratorio/reparto,
Insegnanti
tecnico-pratici e
Docenti teorici che insegnano discipline tecniche o tecnico
scientifiche durante l’utilizzo di laboratori, il Capo Ufficio
Tecnico, l'addetto o responsabile ai laboratori,
alle attrezzature
di lavoro in
genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le
apparecchiature fornite di videoterminali.
Dunque
non tutti i lavoratori e le lavoratrici della scuola possono e devono
essere preposti alla sicurezza sul lavoro, pur ricordando quanto
affermato dall'articolo 20 Obblighi dei lavoratori- che al comma 1
afferma : Ogni
lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di
quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui
ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla
sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di
lavoro.
Ed
infine è necessario rilevare che per
individuare tale figura non
è necessaria una delega scritta
da parte della Dirigenza Scolastica,
e neanche una nomina,
poiché, in base alla normativa vigente tutti quelli che esercitano
di fatto un potere di comando
verso altri soggetti oppure sono riconosciuti dagli altri ad essere
comandati,
in via sostanziale vengono d'ufficio individuati come preposti, sempre facendo riferimento alle casistiche sopra citate.
Ma
per buon senso e rispetto del buon andamento dell'Amministrazione
Pubblica il Dirigente Scolastico, nella sua qualità di datore di
lavoro, deve comunicare sia alle persone interessate che all'intera
comunità scolastica i nominativi dei preposti, senza abusare di tale figura,senza conferire responsabilità non dovute, poichè quella del preposto alla sicurezza è soggetta a responsabilità rilevanti civili e penali nonchè a pesanti sanzioni.
Commenti
Posta un commento