C'era una volta Gorz. Gorizia, la città più tedesca del "nord est italiano"

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    Gorizia è oggi, a causa degli eventi del '900, conosciuta forse come la città più italiana, delle italiane, anche se la sua peculiarità discende dal passato asburgico, quello che affascina, quello che interessa i turisti, insieme alla questione dell'ultimo "muro" caduto che divideva Gorizia da Nova Gorica. A partire dal 1500 Gorizia conobbe la sua svolta, una città dove convivevano, senza ghettizzarsi, idiomi diversi, dove la cultura germanofona era rilevante, con l'ultimo censimento dell'Impero che arrivava a contare poco più di 3000 cittadini di lingua tedesca. Tedesco, sloveno, friulano, italiano. Il nome Gorizia, è un nome slavo, una città dallo spirito tedesco, di cui oggi si è praticamente perso pressoché ogni traccia. Salvo iniziative di qualche realtà associativa privata, che mantengono con impegno e passione viva la lingua tedesca a Gorizia e contributi da parte di alcuni storici e studiosi, in città si è assistito ad un vero e proprio annichilime

Brexit, nel 1985 la Groenlandia lasciò la CEE ed il Regno Unito un giorno potrebbe ritornare nell'UE




Dopo la vittoria della Brexit la parola passa alla gestione burocratica e politica dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. La fonte è il Trattato di Lisbona, trattato illeggibile per la sua complessità ed anche illogicità con il quale è stato steso. Eppure prima di questo Trattato la possibilità di uscire volontariamente non era contemplata dai trattati, e l'eventuale recesso di uno Stato membro era disciplinato solo nell'ambito della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati del 1969,nella parte V . 
Quello del Regno Unito è chiaramente il primo caso di "recesso" dall'Unione Europea, ma in passato vi sono stati casi similari,casi che vengono ricordati dall'ufficio studi del Senato della Repubblica italiana. " Tra essi la Groenlandia, che era divenuta parte della CEE con l'ingresso della Danimarca nel 1973 ma che, in esito ad un referendum indetto nel 1979 (l'unico prima del referendum britannico del 23 giugno scorso) ha abbandonato la Comunità nel 19854 . In quel caso per formalizzare l'uscita si è proceduto a una modifica dei Trattati con la quale se ne è soppressa l'applicazione al territorio della Groenlandia (Trattato sulla Groenlandia). Altri casi riguardano l'Algeria, che nel 1962, dichiarando la propria indipendenza dalla Francia, è uscita dal sistema comunitario e la comunità francese d'oltremare Saint-Barthélemy, che aveva chiesto di essere svincolata dalle norme europee in virtù della lontananza dal continente e che dal 1° gennaio 2012 gode dello status di territorio associato all'Unione europea".

La procedura di cui al noto articolo 50 del Trattato di Lisbona è complessa. Sempre l'ufficio Studi del Senato ricorda che "Lo Stato che abbia deciso di lasciare l'Unione Europea ne deve dare notifica al Consiglio europeo, che formulerà orientamenti per la conclusione di un Accordo tra l'Unione europea e lo Stato in questione volto a definire le modalità del recesso, "tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione". Tale Accordo viene negoziato in conformità all'articolo 218 del TFUE - che disciplina tutti gli accordi tra Unione e paesi terzi o organizzazioni internazionali - ed è concluso dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, previa approvazione del Parlamento europeo (par. 2). Va rilevato, in proposito, come non sia previsto alcun termine temporale per la notifica al Consiglio europeo della decisione di recesso, che spetta allo Stato membro interessato: in tal senso dovrebbe dunque essere letto l'invito dei tre Presidenti al Governo britannico ad attivare rapidamente la procedura di cui all'art. 50. Si ricorda altresì che la procedura prevista dall'art. 218 affida al Consiglio il compito di autorizzare l'avvio dei negoziati, di definire le direttive di negoziato, di autorizzare la firma e di concludere gli accordi, designando, in funzione della materia dell'accordo, il negoziatore o il capo della squadra di negoziato dell'Unione. Il Consiglio può altresì impartire direttive al negoziatore e designare un comitato speciale che deve essere consultato nella conduzione dei negoziati. A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'Accordo di recesso, i trattati non saranno più applicabili allo Stato membro interessato. In mancanza di tale accordo, essi cesseranno di applicarsi due anni dopo la notifica al Consiglio europeo da parte dello Stato circa la sua intenzione di recedere. Il Consiglio europeo può peraltro decidere di prolungare tale termine, deliberando all'unanimità e d'intesa con lo Stato membro interessato (par. 3). L'art. 50 non fornisce indicazioni sulla durata né sul numero delle eventuali proroghe. Lo Stato membro che intende recedere non partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio europeo e del Consiglio che lo riguardano. Poiché non è fatto riferimento al Parlamento europeo, che è chiamato ad approvare l'Accordo di recesso (e che detiene pertanto un sostanziale potere di veto), sembra potersene dedurre che l'esclusione non si applichi ai parlamentari eletti nello Stato membro che intende recedere, ma solo ai suoi rappresentanti in sede di Consiglio e di Consiglio europeo. Rimane prevista la possibilità, per lo Stato membro uscito dall'Unione, di aderirvi nuovamente, ma seguendo per intero la procedura prevista dall'art. 49. L'articolo 50 non fa invece alcun riferimento esplicito alla possibilità di ritirarsi dal meccanismo di recesso o di revocare la notifica al Consiglio europeo, né pertanto esclude a priori tali eventualità."

Dunque, premesso che ad oggi il Regno Unito è ancora nell'Unione Europea, se e quando giungerà a compimento questa procedura, paradossalmente, per iniziativa interna, si potrebbe riavviare la procedura per ritornare nell'Unione Europea.  Sempre se l'Unione Europea esisterà ancora. L'articolo 49 in questione cosa prevede? Che ogni Stato europeo che rispetti i valori di cui all'articolo 2 e si impegni a promuoverli può domandare di diventare membro dell'Unione. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono informati di tale domanda. Lo Stato richiedente trasmette la sua domanda al Consiglio, che si pronuncia all'unanimità, previa consultazione della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono. Si tiene conto dei criteri di ammissibilità convenuti dal Consiglio europeo. Le condizioni per l'ammissione e gli adattamenti dei trattati su cui è fondata l'Unione, da essa determinati, formano l'oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato richiedente. Tale accordo è sottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.".
Marco Barone 

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