C'era una volta Gorz. Gorizia, la città più tedesca del "nord est italiano"

Immagine
    Gorizia è oggi, a causa degli eventi del '900, conosciuta forse come la città più italiana, delle italiane, anche se la sua peculiarità discende dal passato asburgico, quello che affascina, quello che interessa i turisti, insieme alla questione dell'ultimo "muro" caduto che divideva Gorizia da Nova Gorica. A partire dal 1500 Gorizia conobbe la sua svolta, una città dove convivevano, senza ghettizzarsi, idiomi diversi, dove la cultura germanofona era rilevante, con l'ultimo censimento dell'Impero che arrivava a contare poco più di 3000 cittadini di lingua tedesca. Tedesco, sloveno, friulano, italiano. Il nome Gorizia, è un nome slavo, una città dallo spirito tedesco, di cui oggi si è praticamente perso pressoché ogni traccia. Salvo iniziative di qualche realtà associativa privata, che mantengono con impegno e passione viva la lingua tedesca a Gorizia e contributi da parte di alcuni storici e studiosi, in città si è assistito ad un vero e proprio annichilime

Il DDL sulla scuola, come cambierà il ruolo del docente con l'autonomia federalista



Il primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge sulla scuola, come depositato alla Camera il 27 marzo 2015, spiega bene il senso di tutta l'operazione in essere, l'autonomia delle istituzioni scolastiche, anche in relazione alla dotazione finanziaria, con il dichiarato scopo di garantire la massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché all'integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Dette così possono sembrare parole che non hanno alcun senso, o meglio, molti potrebbero pensare che in verità l'autonomia nella scuola già esiste, i progetti ed i POF, ad esempio confermerebbero ciò ,e che dunque si tratta di un provvedimento che perfeziona l'esistente. Ma non è così. Esistono vari concetti di autonomia, non esiste una sola autonomia e non sempre autonomia coincide con democrazia. Massima flessibilità, efficienza, efficacia, servizio, contesto territoriale. Concetti chiave in un sistema aziendalistico, privatistico, certamente estranei ad una concezione pubblica della cosa comune, del bene comune, come la scuola, ad esempio.
Il punto nodale della questione è la programmazione triennale della offerta formativa, ergo il prodotto che ogni azienda scolastica offre alla collettività per attirare clientela/utenza. Grande spazio dovrà essere dato, in primo luogo, al potenziamento della conoscenza e delle competenze degli studenti e per l’apertura della comunità scolastica al territorio. Cosa significa apertura della comunità scolastica al territorio? Che le scuole dovranno soddisfare la richiesta di manodopera,ad esempio, come domandata dal territorio, produrre competenze, ad esempio, come comandate dal territorio. Una scuola federalista insomma.


L'organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale sarà il cuore della offerta formativa triennale. 
L'autonomia minimalista come oggi sussistente, diventerà enorme, per favorire l'innalzamento del livello delle competenze per assicurare la migliore offerta formativa e didattica agli alunni e agli studenti. Ed ogni scuola dovrà, non tanto come accadeva ed accade ancora ora con i progetti, diversificare in modo minimale la propria offerta formativa, ma determinare in via complessiva una propria offerta formativa totalmente diversificata da altre scuole, a partire dalla ore di base curricolari e non solo per quelle extracurricolari ecc, e per questo l'organico dell'autonomia risulta essere finalizzato alle esigenze curricolari, extracurricolari, educative e organizzative che le istituzioni scolastiche esprimono con i piani triennali dell’offerta formativa incluse quelle relative al monte orario degli insegnamenti, ed è composto dai posti comuni, quelli di sostegno e quelli per il potenziamento dell’offerta formativa. In ogni Regione, in via triennale, si determinerà l'organico dell'autonomia con decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.Il riparto della dotazione organica tra le regioni è effettuato sulla base del numero di classi, nonché della presenza di aree interne, di aree a forte processo immigratorio e di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica.Poi toccherà ai dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali, ripartire l’organico dell’autonomia nei territori di competenza per assegnarlo ai così chiamati ruoli territoriali e, successivamente, alle singole istituzioni scolastiche, sulla base del fabbisogno espresso dalle stesse nei piani triennali dell’offerta formativa.Dunque i posti dell'organico verranno direttamente coperti dal dirigente scolastico con il personale iscritto negli albi citati.Il dirigente scolastico effettua le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura delle supplenze temporanee fino a dieci giorni con il personale della dotazione organica dell’autonomia, con il trattamento stipendiale del grado d’istruzione della scuola in cui è impegnato, qualora superiore a quello già in godimento. Il medesimo personale è tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili.  Ovviamente, nella ripartizione dei posti dell’organico dell’autonomia, si tiene conto delle esigenze delle scuole di minoranza linguistica slovena o bilingui. Restano salve le diverse determinazioni che la regione autonoma della Valle d’Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare in materia di assunzione del personale docente ed educativo in considerazione alle rispettive specifiche esigenze riferite agli organici regionali e provinciali. 
Dunque il Dirigente managerperché così è, nell'ambito dell’autonomia dell’istituzione scolastica, ne assicura il buon andamento. E come un buon manager, appunto, svolge compiti di gestione direzionale, organizzativa e di coordinamento ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio nonché delle scelte didattiche, formative e della valorizzazione delle risorse umane e del merito dei docenti. Ovvero di tutto ciò che caratterizzerà l'ordinaria vita scolastica nella singola istituzione. 
Proporrà incarichi di docenza per la copertura dei posti assegnati all'istituzione scolastica cui è preposto, sempre sulla base del piano triennale, ma ai docenti iscritti negli albi territoriali nonché al personale docente di ruolo già in servizio presso altra istituzione scolastica. 

Quali saranno i principi per la chiamata diretta? a) attribuzione di incarichi di durata triennale rinnovabili, coordinata con il ciclo triennale di definizione degli organici b) pubblicità dei criteri che ciascun dirigente scolastico adotta per selezionare i soggetti cui proporre un incarico, tenuto conto del curriculum del docente; pubblicità degli incarichi conferiti e della relativa motivazione a fondamento della proposta e pubblicità del curriculum nel sito internet istituzionale della scuola; d) utilizzo del personale docente di ruolo in classi di concorso diverse da quelle per la quale possiede l’abilitazione, purché possegga un titolo di studio valido all’insegnamento; e) potere sostitutivo degli uffici scolastici regionali in caso di inerzia dei dirigenti nella copertura dei posti.

I ruoli del personale docente sono regionali, articolati in albi territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Gli uffici scolastici regionali definiscono l’ampiezza degli albi territoriali, anche in funzione della popolazione scolastica. Al personale docente già assunto a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge non si applica la disciplina dell’iscrizione negli albi territoriali e della proposta dell’incarico da parte del dirigente scolastico salvo che in caso di mobilità territoriale e professionale, all’atto della quale anche i medesimi docenti sono iscritti negli albi. Ma ogni manager necessita di uno staff ed il dirigente potrà individuare fino fino a tre docenti tra quelli di ruolo che li coadiuvano nell’organizzazione dell’istituzione scolastica.  E sempre nell'organico dell'autonomia ed in base alle risorse disponibili, anche logistiche, i dirigenti riducono il numero di alunni e di studenti per classe rispetto a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, allo scopo di migliorare la qualità didattica.  

Ma perché, invece, non prevedere una riduzione complessiva del rapporto tra studenti e docenti, piuttosto che lasciarlo alla discrezionalità delle singole realtà scolastiche? Perché questa è l'autonomia concorrenziale, le scuole che potranno permetterselo avranno un rapporto tra studenti e docenti dignitoso, le altre, invece, continueranno a vivere la tipica situazione delle classi pollaio.

Ed ovviamente visto il salto di qualità che i dirigenti faranno, il Fondo unico nazionale per la retribuzione della posizione, fissa e variabile, e della retribuzione di risultato dei medesimi dirigenti è incrementato in misura pari a euro 12 milioni per l’anno 2015 e a euro 35 milioni annui a decorrere dall’anno 2016, al lordo degli oneri a carico dello Stato. 
Ma con quali criteri le istituzioni scolastiche individuano il fabbisogno di posti dell’organico dell’autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare? a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano, nonché alla lingua inglese, mediante utilizzo della metodologia Content language integrated learning; b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; c) potenziamento delle competenze nella musica e nell’arte; d) potenziamento delle conoscenze e delle competenze in materia di diritto e di economia, inclusa la conoscenza dei princìpi e delle azioni di cittadinanza attiva; e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni e delle attività culturali e dei beni paesaggistici; f) alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport; h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; i) iniziative per il contrasto dei fenomeni della dispersione scolastica e della discriminazione e garanzia della più ampia inclusione scolastica; l) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese; m) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe; n) incremento dell’alternanza scuola lavoro nel secondo ciclo di istruzione; o) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti temi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti; q) alfabetizzazione e perfezionamento della lingua italiana per gli alunni stranieri, anche mediante l’attivazione di corsi opzionali di lingua e la dotazione di laboratori linguistici anche in rete. 

Ecco, questi sono i comandamenti fondamentali per la nuova scuola. E come si può notare l'aspetto pratico,tecnico,scientifico è prevalente rispetto a quello umanistico. 

Una volta definiti i comandamenti, che ciascuna scuola dovrà cercare di ottemperare, il piano triennale dell’offerta formativa, indica anche : a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, anche utilizzando la quota di autonomia dei curricoli e gli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga; b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa; c) il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali. Il piano triennale dell’offerta formativa è elaborato dal dirigente scolastico, sentiti il collegio dei docenti e il consiglio d’istituto nonché con l’eventuale coinvolgimento dei principali soggetti economici, sociali e culturali del territorio. Ergo, aziende, realtà associative private e così via discorrendo.E certamente una volta ottenute certe indicazioni da parte di soggettività private, nulla osta che la scelta del personale da assegnare ai posti dell’organico dell’autonomia, possa essere condizionata da ciò, alla faccia della libertà d'insegnamento, intesa come libertà non condizionata da ingerenze o condizionamenti altrui o da interessi anche se marginali di carattere economico.
Ma per fare tutto ciò è necessario avere del personale moderno, formato in tale ottica. E l'assist è stato offerto dal noto contenzioso sul precariato. Che se da un lato ha avuto il certo merito di mettere il Governo alle strette, dall'altro lato la soluzione proposta dal Governo è allucinante, perché per adempiere un mero obbligo comunitario, non solo si edifica una nuova figura di docente, non solo si avranno due docenti di ruolo con due situazioni lavorative diversificate ecc, ma si stravolge totalmente l'assetto della scuola (ex) pubblica italiana.


Ed ecco che dunque per l’anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia.  Ed attenzione, si parla di organico dell'autonomia.
In sede di prima attuazione l’organico dell’autonomia è determinato, entro il 31 maggio 2015, per i posti comuni e di sostegno e i posti per il potenziamento sono istituiti solo presso la scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado, tenuto conto delle esigenze di potenziamento dell’organico funzionali.Sono assunti a tempo indeterminato e iscritti negli albi territoriali nel limite dei posti di cui sopra i vincitori presenti, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di assunzione, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione; gli iscritti a pieno titolo, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di assunzione, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. 

Al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti come ora citati che abbiano presentato apposita domanda di assunzione esclusivamente secondo le modalità stabilite in apposito avviso che verrà pubblicato sulla GU. I soggetti che appartengono alle categorie citate, vincitori presenti nelle graduatorie del concorso del 2012 o iscritto alle GAE, scelgono, con la domanda, per quale categoria essere trattati. 
In deroga alla normativa che vuole l'immissione in ruolo per il 50 per cento dei posti mediante concorsi per titoli ed esami e, peril restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie ad esaurimento al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate: a) i vincitori sono assunti, nell’ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia, individuati a livello di albo territoriale; b) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, nell’ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia, individuati a livello di albo territoriale, incrementati di quelli di cui alla lettera a) rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della relativa fase; c) i vincitori, nonché gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente va canti e disponibili nell’organico dell’autonomia nazionale, individuati a livello di albo territoriale. Ed attenzione, perchè i vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento. 
I soggetti interessati dalle fasi di cui alle lettere a), b) e c), possono esprimere l’ordine di preferenza tra tutti gli albi territoriali e sono assunti prioritariamente, nell’ambito degli albi indicati, sui posti di sostegno, se in possesso del relativo titolo di specializzazione e, in subordine, a partire dalla classe di concorso o dal grado di istruzione per cui posseggono maggiore punteggio e, a parità di punteggio, dando priorità al grado di istruzione superiore. In caso di indisponibilità di posti per gli albi territoriali indicati, non si procede all’assunzione. Il termine per accettare espressamente la proposta di assunzione è di dieci giorni dalla data della sua ricezione. In caso di mancata accettazione nel termine e con le modalità predetti, i soggetti di non possono essere destinatari di ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato ai sensi del piano straordinario di assunzioni. Le disponibilità di posti sopravvenute per effetto delle rinunce all’assunzione non possono essere assegnate in nessuna delle fasi rientranti in tale piano ed i posti per il potenziamento dell’offerta formativa, che rimangono vacanti all’esito del piano straordinario di assunzioni, non sono disponibili per incarichi a tempo determinato fino al successivo ciclo di determinazione dei fabbisogni dell'organico dell'autonomia ed offerta formativa.È escluso dal piano straordinario di assunzioni il personale già assunto quale docente a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato, anche se presente nelle graduatorie ad esaurimento od in quelle relative al concorso del 2012 e indipendentemente dalla classe di concorso, dal tipo di posto e dal grado di istruzione per i quali vi è iscritto o in cui è assunto. Sono altresì esclusi i soggetti che non sciolgano la riserva per conseguimento del titolo abilitante entro e non oltre il 30 giugno 2015, fermo restando quanto previsto dal periodo precedente.

A decorrere dal 1° settembre 2015, le graduatorie GAE e quelle relative al concorso per il 2012, perdono efficacia, per i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria, ai fini dell’assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata. E dalla data di entrata in vigore della presente legge verranno soppresse le graduatorie dei concorsi pubblici per titoli ed esami banditi antecedentemente all’anno 2012 per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado. 
Mentre fino all'anno scolastico 2016/17 l prima fascia delle graduatorie di circolo e d’istituto del personale docente ed educativo previste dall’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, continuerà a esplicare la propria efficacia, solamente per i soli soggetti già iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, non assunti a seguito del piano straordinario di assunzioni.Per poi ribadire che ad eccezione del personale docente della scuola dell’infanzia e del personale educativo, l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami, le cui graduatorie hanno validità fino all’approvazione della successiva graduatoria concorsuale e comunque non oltre tre anni. Il docente che verrà assunto, in relazione a questo piano, è sottoposto al periodo di formazione e di prova, il cui positivo superamento determina l’effettiva immissione in ruolo. Il superamento dell’anno di formazione e di prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni, dei quali almeno 120 per le attività didattiche. Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico sulla base di un’istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor, sentiti il collegio dei docenti e il consiglio d’istituto. Mentre,con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca verranno individuati gli obiettivi, le modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attività formative e i criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, anche prevedendo verifiche e ispezioni in classe. In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il dirigente scolastico provvede alla dispensa dal servizio con effetto immediato, senza obbligo di preavviso. Se il personale proviene da un altro ruolo docente o della pubblica amministrazione, il dirigente scolastico provvede alla restituzione al ruolo di provenienza, nel quale il personale interessato assume la posizione giuridica ed economica che avrebbe conseguito nel medesimo ruolo. 

Per la questione risarcitoria rimane la disposizione che prevede quanto ora segue :”I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi. Nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, è istituito un fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a trentasei mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili, con la dotazione di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.”.
Certo, ma allora il quesito che sorge è le disposizioni dell'articolo 10 comma 4 bis, del dlgs 368/2001, non si applicano, oggi, al personale della scuola? Articolo che dopo la sua introduzione prevedeva la non applicazione al personale della scuola delle disposizioni di cui al citato decreto con riferimento anche ai limiti dei 36 mesi ecc
Ed infine, visto che il Parlamento dovrà delegare il Governo a riscrivere totalmente la materia scolastica, poi con una delega in verità già scritta dal Governo, comunque sia, il piano straordinario di assunzioni, per come concepito, come può trovare luogo, in una logica a spezzatino, in un contesto che vedrà docenti neo-assunti essere caratterizzati da un regime giuridico diverso rispetto a quello sussistente oggi, un regime che, necessita, dunque di una riforma strutturale della scuola che verrà attuata solo con successivi provvedimenti? E la contrattazione collettiva che ruolo avrà in tutto ciò? E' evidente che sarà certamente marginale e chiamata a ratificare quanto già deciso dall'alto.


Commenti

Post popolari in questo blog

Una storia per bambini della scuola primaria nella giornata Mondiale della Gentilezza

Come calcolare capienza di una piazza durante manifestazione?

Bruxelles e le vetrine hot