Quella lenta riscoperta delle proprie origini ricordando i caduti austroungarici contro la damnatio memoriae del nazionalismo italiano

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Timidamente, negli anni, son sorti dei cippi, delle targhe, dei monumenti, defilati o meno, con i quali ricordare ciò che dall'avvento del Regno d'Italia in poi in buona parte del Friuli è stato sostanzialmente cancellato dalla memoria pubblica, ma non ovviamente da quella privata. Un territorio legato all'impero asburgico, che ricorda i propri caduti italiani che hanno lottato per la propria terra asburgica. Nei ricordi  memorie delle famiglie che si son tramandate nel tempo è difficile raccogliere testimonianze negative di quel periodo, sostanzialmente si viveva tutti assieme, ognuno con le proprie peculiarità e l'irredentismo italiano era solo una minoranza di un manipolo di esagitati. Poi, come ben sappiamo, con la guerra, le cose son cambiate in modo terrificante, per arrivare alla dannazione della memoria che ha voluto cancellare secoli e secoli di appartenenza asburgica. Lentamente, questi cippi, targhe, dal cimitero di Ronchi, al comune di Villesse, a Lucinico,

DDL anti-omotransfobia una legge che rischia di salvare le opinioni e le organizzazioni omofobiche

L'Atto Senato n. 1052, approvato dalla Camera dei deputati il 19 settembre 2013 , in un testo unificato delle proposte di legge AA.CC. nn. 245 (Scalfarotto), 280 (Fiano) e 1071 (Brunetta), che intende contrastare le discriminazioni fondate su omofobia e transfobia, risulta ancora essere bloccato in sede di Commissione al Senato della Repubblica. L'ultima seduta si è svolta il 24 giugno 2014 dove il presidente PALMA fa presente al sottosegretario Scalfarotto “di non aver mai espresso né contrarietà né una posizione di favore nei confronti dei disegni di legge in materia di omofobia e transfobia. Il rallentamento dell'iter d'esame di tali provvedimenti deve essere, a ben vedere, ricondotto alla opposizione manifestata da alcuni componenti del Gruppo del Nuovo Centro Destra”. 
Cosa prevede il così detto disegno di legge anti-omotransfobia? Il riferimento normativo principale a cui si ricollega è la Legge n. 654 del 1975, di ratifica ed esecuzione della Convenzione contro il razzismo adottata dalle Nazioni Unite a New York nel 1966, che all'articolo 3 sanziona le condotte di apologia, istigazione e associazione finalizzate alla discriminazione. Analiticamente, l'articolo 3 punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato: chiunque propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (comma 1, lett. a): reclusione fino ad un anno e 6 mesi o multa fino a 6.000 euro; chiunque, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (comma 1, lett. b): reclusione da 6 mesi a 4 anni; chiunque partecipa o presta assistenza ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (comma 3: reclusione da 6 mesi a 4 anni); chiunque promuove o dirige tali organizzazioni, associazioni (comma 3: reclusione da 1 a 6 anni). Nel dossier dell'ufficio studi del parlamento si ricorda che “ nella XVI legislatura la Commissione giustizia della Camera dei deputati ha - in tre occasioni - avviato l'esame di proposte di legge di iniziativa parlamentare volte a contrastare le discriminazioni fondate su motivi di omofobia e transfobia, svolgendo un'ampia attività istruttoria e conoscitiva. Nei primi due casi è stata l'Assemblea ad approvare pregiudiziali di costituzionalità che hanno bloccato il successivo iter dei provvedimenti; nell'ultimo caso è stata la stessa Commissione giustizia ad approvare un emendamento interamente soppressivo del testo sottopostole”. Dunque cosa prevede la norma in questione
La reclusione fino a un anno e 6 mesi o la multa fino a 6.000 euro per chi «istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi» fondati sull'omofobia o transfobia. L'inserimento delle parole «o fondati sull'omofobia o transfobia» interessa pertanto l'ipotesi dell'istigazione o commissione di atti di discriminazione, mentre non interessa la fattispecie di "propaganda" di idee fondate sulla omofobia o transfobia, contenuta nella prima parte della disposizione; la reclusione da 6 mesi a 4 anni chi in qualsiasi modo «istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi» fondati sull'omofobia o transfobia; la reclusione da 6 mesi a 4 anni chiunque partecipa - o presta assistenza - ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi fondati sull'omofobia o transfobia. Tali formazioni sono espressamente vietate dalla legge. La pena per coloro che le promuovono o dirigono è la reclusione da 1 a 6 anni. Il comma 1, lettera c), aggiunge il comma 3-bis al citato articolo 3 della Legge n. 654 del 1975. Con l'introducendo comma si specifica che, ai sensi della legge del 1975, 'non costituiscono discriminazione, né istigazione alla discriminazione, la libera espressione e manifestazione di convincimenti od opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, purché non istighino all'odio o alla violenza, né le condotte conformi al diritto vigente ovvero anche se assunte all'interno di organizzazioni che svolgono attività di natura politica, sindacale, culturale, sanitaria, di istruzione ovvero di religione o di culto, relative all'attuazione dei princìpi e dei valori di rilevanza costituzionale che connotano tali organizzazioni'. Al fine di verificare l'applicazione del provvedimento in commento, la progettazione e realizzazione di politiche di contrasto della discriminazione e della violenza di matrice xenofoba, antisemita, omofobica e transfobica e il monitoraggio delle politiche di prevenzione, l'articolo in esame prevede che l'Istituto nazionale di statistica - nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali - assicuri lo svolgimento di una rilevazione statistica con cadenza almeno quadriennale sulle discriminazioni e sulla violenza, misurandone le caratteristiche fondamentali e individuando i soggetti più esposti al rischio.

Una Legge che da un certo punto di vista reprime comportamenti razzisti, ma nello stesso tempo sotto il paravento della libera espressione e manifestazione di convincimenti ed opinioni riconducibili al pluralismo,  in base agli emendamenti come approvati nel settembre del 2013 e recepiti nel DDL, offre una importante via di fuga a chi oggi, invocando proprio l'articolo 21 della Costituzione, rivendica la libertà di pensiero per sostenere tesi, opinioni, dottrine che altro scopo non hanno se non quello di facilitare l'omofobia o la transfobia. Penso a tutti quelli che sostengono che sono contro le violenze verso gli omosessuali, ma, nello stesso tempo, sono contrari al matrimonio omosessuale, riportando teorie proprie del peggior conservatorismo, principi reazionari e medievali pericolosi. Teorie e dottrine che trovano fondamento specialmente in ambiente religioso, e di destra, sia moderata che estrema . E' questa libertà di pensiero? Organizzare lotte, eventi, gruppi politici, che, in modo variegato, affermano l'assoluta contrarietà dei diritti civili e del matrimonio alle coppie omosessuali, possono o non possono essere punite penalmente in base a alla legge ora in commento? Probabilmente no, perché con la scusante che hanno individuato quale la contrarietà alla violenza contro gli omosessuali, le lesbiche, i trans, con la contestuale contrarietà dell'estensione dei diritti civili tutti, questo modo di operare troverebbe legittimazione nel pluralismo delle idee. Peccato che è proprio questo pluralismo delle idee reazionario a legittimare violenze, fisiche e psicologiche, nei confronti di queste persone. Oggi giorno non è più necessario aggredire fisicamente, come accaduto in passato, gay, lesbiche, trans, per manifestare la contrarietà alla loro esistenza. Ma si vuole negare la loro esistenza tramite quella libertà di pensiero finalizzata a contrastare il riconoscimento e l'esercizio di diritti che dovrebbero essere inviolabili. Non riconoscere tutti i diritti civili alle coppie omosessuali, per esempio, significa negare la loro esistenza e non è necessario ricorrere alla violenza fisica od all'estremismo per conseguire questi risultati meschini. Andrebbero, vietate per legge, tutte le manifestazioni di pensiero che contrastano con i più ampi e complessi ed articolati diritti civili. E' lo stesso discorso che trova luogo nel caso di realtà neofasciste. Rivendicano la libertà di pensiero per diffondere quelle idee ed opinioni che hanno legittimato il fascismo proprio collegandosi alla libertà di pensiero ed al pluralismo delle idee. Non è questione di libertà di pensiero, è questione di antifascismo, ed antifascismo significa negare e reprimere la possibilità di manifestare certe e date idee a chiunque ed in qualsiasi forma. Dunque una legge ambigua, che nella sua ambiguità reprimerà certamente i soggetti più reazionari, ma nello stesso tempo farà salvi i diritti, rendendoli immuni da ogni intervento repressivo, di tutta quella galassia, religiosa in primis, che conduce crociate contro le coppie omosessuali. Ed i soggetti più pericolosi sono proprio quelli moderati, quella moderazione che con il giusto compromesso politico e tacito assenso continua a bloccare diritti umani ad esseri umani.
Dunque, tanto scritto, non capisco proprio le lamentazioni di quelle organizzazioni che eccepiscono, in questo DDL, il rischio della violazione della libertà di pensiero, in ordine ai loro precetti conservatori, reazionari che legittimano l'omotransfobia. 



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