Arrivano
diverse segnalazioni che riguardano circolari od ordini di servizio
emanate da parte della Dirigenza Scolastica aventi come oggetto la
regolarità delle operazioni di scrutinio e l'intimazione ad inserire
le valutazioni prima della data dello scrutinio. Un problema che si
registra in particolar modo nelle scuole che hanno deciso, nonostante
l'incertezza della situazione vigente e l'inesistenza del piano di
dematerializzazione da parte del MIUR, di dotarsi del famigerato
registro unificato elettronico. Come
prima cosa si deve rilevare che in tema di Valutazione
periodica degli apprendimenti nelle classi degli istituti di
istruzione secondaria di secondo grado ,
per l'anno scolastico 2013/14 non è stata emanata alcuna indicazione
da parte del MIUR. Cosa che era dovuta stante la novità del registro
elettronico. Ed allora ci si attiene alle indicazioni pregresse in
particolar modo a quelle formulate con la circolare CM
n. 89 - Prot. MIURAOODGOS/6751
del 18 ottobre 2012. Per le classi prime, seconde e terze e nella
prospettiva dello sviluppo dei nuovi assetti ordinamentali, occorre
avere come principale riferimento l’art. 4, comma 4, del DPR 8
marzo 1999 n. 275 il quale così dispone- "Nell'esercizio
dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche assicurano
comunque la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di
continuità e di orientamento scolastico e professionale,
coordinandosi con le iniziative eventualmente assunte dagli Enti
locali in materia di interventi integrati a norma dell'articolo 139,
comma 2, lett. b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli
alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la
valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni
scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati" dagli organi
collegiali che devono individuare dunque le modalità ed i criteri di
valutazione degli alunni e conseguentemente pronunciarsi anche sui termini entro cui
procedere. Principio ribadito anche dall' art. 1, comma 2, del D.P.R.
22 giugno 2009, n. 122 lì ove esplica che l'autonomia delle
istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di
pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella
realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione
mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi
contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche
specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il
successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi
generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare
l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento. Nella
circolare si precisa altresì che la valutazione, periodica e finale,
costituisce una delle principali responsabilità delle scuole, anche
con riguardo all’efficacia della comunicazione e del dialogo
educativo con gli allievi e le loro famiglie, e deve pertanto
rispondere a criteri di coerenza, motivazione, trasparenza e
documentabilità rispetto a tutti gli elementi di giudizio che,
acquisiti attraverso il maggior numero possibile di verifiche, hanno
condotto alla sua formulazione. Si richiama a questo proposito il
diritto di ciascun alunno ad una valutazione trasparente e
tempestiva, principio basilare richiamato dall’art. 1 del più
volte citato regolamento sulla valutazione. Nei piani dell’offerta
formativa delle istituzioni scolastiche dovranno di conseguenza
essere esplicitate, preventivamente, le tipologie e le forme di
verifica utilizzate in
itinere,
le modalità e i criteri di valutazione adottati al termine di ogni
periodo valutativo. Ciò al fine di rendere l’intero processo di
valutazione trasparente e coerente con gli specifici obiettivi di
apprendimento e con i risultati di apprendimento. E non si deve dimenticare l’art. 28 comma 4 del CCNL/2007 il quale prevede che il piano annuale delle attività è predisposto dal dirigente e deliberato dal collegio dei docenti. Il
quadro normativo in tema di diritto scolastico è confusionale,
abbiamo norme vigenti anche del 1925, come l'articolo 79 del RD 653
quando dispone che “
voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base ad un
giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di
interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa
o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante
l'ultimo periodo delle lezioni”.
Ma il caos normativo, il fatto che il MIUR abbia dimenticato di
emanare la circolare periodica in tema di valutazione non deve
comportare uno svilimento dei ruoli propri degli organi collegiali.
Le intimazioni prodotte dai DS che diventano dunque ordini di
servizio e se reiterati a seguito di rimostranza devono
essere,teoricamente, ottemperati salvo illecito penale per poi
eventualmente far valere l'illegittimità nelle dovute sedi con i
templi biblici della giustizia non sempre “giusta”corrono invece
in tale direzione e sarebbe il caso di chiedersi perché ciò accade?
Quali responsabilità hanno gli organi collegiali in merito?Insomma
piccole situazioni di vita quotidiana di una scuola sempre più
conflittuale, burocratica, che impone sempre ordini ai propri
dipendenti ma latita in tema di diritti.
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