Andare avanti con il passo del gambero..c'erano una volta i bunker della guerra fredda e GLADIO

Immagine
L'organizzazione GLADIO fu voluta non tanto dalla NATO ma dagli americani per costituire un gruppo paramilitare, clandestino e incostituzionale, di migliaia di persone, prevalentemente civili, pronto ad intervenire in caso di invasione da parte dei comunisti jugoslavi od eventualmente sovietici. Come la storia ha insegnato non ci fu alcuna invasione, ma i rapporti tra pezzi di GLADIO e la strategia della tensione rimangono una delle pagine più nebulose della storia repubblicana italiana su cui probabilmente non ci sarà mai piena verità. Collisioni tra massoneria, servizi deviati, neofascisti, con l'obiettivo unico di non consentire l'avanzata del comunismo in Italia ed in Europa, perchè Stay Behind era presente ovunque non solo in Italia, ma quello che accadde in Italia non ebbe eguali nel resto d'Europa.    Attraversando il Carso, devastato dalle trincee, può capitare di imbattersi anche in  alcuni bunker della guerra fredda che dovevano essere utilizzati per cercare d

Scuola: Congedo matrimoniale per le coppie omosessuali, sì al diritto




Con questo intervento, manifesto un parere che completa il quadro normativo come proposto su Orizzonte Scuola, da Paolo Pizzo, in merito ad una problematica reale e concreta, ovvero può essere riconosciuto il permesso di cui all'articolo 15 comma 3, CCNL scuola, alle coppie omosessuali che contraggono matrimonio all'estero?
Paolo Pizzo, dopo la sua articolata analisi, qui il link, così conclude: “A mio avviso, quindi, e si precisa che il parere è esclusivamente di natura tecnica, in assenza di una specifica deroga al CCNL, la scuola potrebbe negare il permesso”.

Veniamo al dunque della riflessione  con la quale evidenzio, a parer mio,  invece come il citato diritto  può essere riconosciuto.
L’art. 15 comma 3 del CCNL comparto Scuola afferma che il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso.

Dunque si parla genericamente di matrimonio.
La Corte di Cassazione con la sentenza 13 marzo 2012, n. 4184, statuiva che: "La diversità di sesso dei nubendi è, dunque, richiesta dalla legge per la stessa identificabilità giuridica dell'atto di matrimonio. Proprio di qui la conseguenza, condivisa dalla giurisprudenza di questa Corte e dalla prevalente dottrina, che l'atto mancante di questo requisito comporta la qualificazione di tale atto secondo la categoria non della sua validità, ma della sua stessa esistenza. Categoria, questa dell'inesistenza (la cui prima elaborazione risale ai canonisti medioevali, i quali consideravano appunto inesistente il matrimonio contratto da persone dello stesso sesso, perché, pur in assenza di una norma positiva, contrario al concetto "naturale" del matrimonio), che consente, sul piano pratico, di impedire il dispiegamento di qualsiasi effetto giuridico dell'atto di matrimonio, sia pure meramente interinale, a differenza dell'atto di matrimonio nullo che, invece, tali effetti può, quantomeno interinalmente, produrre". Dunque diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, derivante dall'art. 2 Cost., comporta che i componenti della coppia omosessuale abbiano il diritto di chiedere un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata, "omogeneizzazione di trattamento giuridico che la Corte costituzionale può garantire con il controllo di ragionevolezza".

Ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 2000/78 CE emerge che: «La presente direttiva mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro[,] al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento».
Ai fini del paragrafo 1:
a) sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all’articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga;
b) sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di un particolare handicap, le persone di una particolare età o di una particolare tendenza sessuale, rispetto ad altre persone, a meno che:

i) tale disposizione, tale criterio o tale prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari; (...)

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 così recita: «Nei limiti dei poteri conferiti alla Comunità, la presente direttiva si applica a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene:
(...)
c) all’occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e [di] retribuzione;


Riguardo all’applicazione della direttiva 2000/78 alle disposizioni di un contratto collettivo è giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea che, quando questi contratti adottano misure rientranti nell’ambito di applicazione di detta direttiva, le parti sociali devono agire nel rispetto della medesima (v. sentenze del 13 settembre 2011, Prigge e a., C-447/09, Racc. pag. I-8003, punto 48, e del 7 giugno 2012, Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt, C-132/11, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 22).


La Corte di Giustizia Ue con la sentenza 12 dicembre 2013, causa C-267/12 afferma che :
"Infatti, una disparità di trattamento fondata sullo status matrimoniale dei lavoratori, e non esplicitamente sul loro orientamento sessuale, è pur sempre una discriminazione diretta in quanto, essendo il matrimonio riservato alle persone di sesso diverso, i lavoratori omossessuali sono impossibilitati ad soddisfare la condizione necessaria per ottenere i benefici rivendicati. Peraltro, trattandosi di discriminazione diretta, essa può essere giustificata non tanto da una «finalità legittima» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva, disposizione che concerne unicamente le discriminazioni indirette, quanto, ed esclusivamente, da uno dei motivi di cui all’articolo 2, paragrafo 5, della stessa, ovvero sicurezza pubblica, tutela dell’ordine pubblico, prevenzione dei reati nonché tutela della salute, dei diritti e delle libertà altrui".

Così concludendo:
L’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una disposizione di un contratto collettivo, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, a termini della quale a un lavoratore dipendente unito in un patto civile di solidarietà con una persona del medesimo sesso sono negati benefici, segnatamente giorni di congedo straordinario e premio stipendiale, concessi ai dipendenti in occasione del loro matrimonio, quando la normativa nazionale dello Stato membro interessato non consente alle persone del medesimo sesso di sposarsi, allorché, alla luce della finalità e dei presupposti di concessione di tali benefici, detto lavoratore si trova in una situazione analoga a quella di un lavoratore che contragga matrimonio.

Da ciò, in via analogica e di principio, si desume che il contratto collettivo di lavoro scuola, come vigente, nella sua genericità non preclude il riconoscimento del congedo matrimoniale a favore delle coppie omosessuali, e vista la Direttiva comunitaria come sopra riportata, non può che altresì  desumersi, che ogni discriminazione o negazione di tale permesso e diritto, comporterebbe una discriminazione diretta nei confronti dei citati lavoratori, ciò a prescindere dal fatto che in Italia il matrimonio omosessuale possa essere trascritto o meno, o sia riconosciuto o meno.
Sarebbe auspicabile, a tal proposito, una presa di posizione congiunta da parte delle Organizzazioni sindacali, in primis quelle firmatarie del ccnl considerato nonché da parte dell'Aran, affinchè, in armonia con i precetti comunitari e le sentenze comunitarie il ccnl scuola possa adottare in modo inequivocabile le misure rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/78, poichè è obbligo delle parti sociali quello di agire nel rispetto della medesima (v. sentenze del 13 settembre 2011, Prigge e a., C-447/09, Racc. pag. I-8003, punto 48, e del 7 giugno 2012, Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt, C-132/11, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 22).
E pensare che una volta l'Italia veniva considerata come patria della civiltà e del diritto.


Commenti

Post popolari in questo blog

Una storia per bambini della scuola primaria nella giornata Mondiale della Gentilezza

Come calcolare capienza di una piazza durante manifestazione?

Bruxelles e le vetrine hot