Dopo
alcuni anni di intensa lotta, un risultato, per nulla scontato è
stato conseguito per alcune migliaia di lavoratori e lavoratitici
della scuola.
Il
decreto istruzione pone in secondo piano la contrattazione
collettiva, anche per la materia che riguarda i docenti idonei ad
altri compiti, ma cerca di porre un freno a quella volontà sistemica
che vuole in sostanza l'espulsione dal mondo del lavoro di quelle
persone che soffrono e vivono diverse patologie.
Un
decreto non di facile lettura su cui è necessaria avviare, per la
vicenda che ora commento, una prima riflessione.
L'articolo
in questione è il 14 del DL 104/2013 come convertito il Legge in
data 7 novembre 2013.
Il
comma cinque rileva che ai fini della dichiarazione di inidoneità
del personale docente della scuola alla propria funzione per motivi
di salute, le commissioni mediche sono integrate, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, da un rappresentante del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca designato
dal competente ufficio scolastico regionale.
Dunque
si deve attendere l'integrazione della nomina di un rappresentante da
parte del MIUR, di cui non si capisce che competenza o deve avere in
materia, affinché le commissioni mediche chiamate ad effettuare la
visita di inidoneità possano in sostanza iniziare la loro attività.
Il
comma sei specifica che al
personale docente della scuola dichiarato, successivamente al 1°
gennaio 2014, permanentemente inidoneo alla propria funzione per
motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, si applica, anche in
corso d'anno scolastico, la procedura di cui all'articolo 19, commi
da 12 a 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con conseguente
assunzione, su istanza di parte da presentare entro trenta
giorni
dalla dichiarazione di inidoneità, della qualifica di assistente
amministrativo o tecnico ovvero, in assenza di istanza o in ipotesi
di istanza non accolta per carenza di posti disponibili, applicazione
obbligatoria della mobilità intercompartimentale in ambito
provinciale verso le amministrazioni che presentino vacanze di
organico, anche in deroga alle facoltà assunzionali previste dalla
legislazione vigente,
con
mantenimento del maggior trattamento stipendiale mediante assegno
personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a
qualsiasi titolo conseguiti. Nelle
more dell'applicazione della mobilità intercompartimentale e
comunque fino alla conclusione dell’anno scolastico 2015-2016, tale
personale può essere utilizzato per le iniziative di cui
all'articolo 7 del presente decreto o per ulteriori iniziative per la
prevenzione della dispersione scolastica ovvero per attività
culturali e di supporto alla didattica, anche in reti di istituzioni
scolastiche
Dunque
da ciò si evince che o si presenta istanza di parte, in caso di
dichiarazione di inidoneità, per passare volontariamente a diversa
qualifica e mansione, ovvero quella ATA, od in mancanza di questa od
in assenza di posti disponibili come ATA si verrà assoggettati al
regime della mobilità intercompartimentale però nelle more
dell'applicazione della citata mobilità il personale fino al 31
agosto 2016 verrà utilizzato in diverse funzioni come normate
dall'articolo 7 ovvero:per
attività culturali e di supporto alla didattica, anche in reti di
istituzioni scolastiche o lì ove accadrà in attività pomeridiana.
Ciò significa che coloro che non presenteranno la domanda volontaria
per transitare ad ATA o nel caso in cui questa domanda non verrà accolta, svolgeranno mansioni ed attività proprie del profilo
docente e si potrebbe desumere che ciò si realizzerà con
orario di lavoro proprio del personale docente e non più con quello
ATA(36 ore) come accaduto sino ad oggi.
Però
,ecco il però, questa norma deve essere assolutamente letta in
correlazione con il nuovo provvedimento legislativo sul pubblico
impiego, il
DECRETO-LEGGE
DISPOSIZIONI URGENTI PER IL PERSEGUIMENTO DI OBIETTIVI DI
RAZIONALIZZAZIONE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI,
che, come ho già scritto in passato, si applica il regime
dell'eccedenza anche per il personale della scuola. Cosa
accade ai lavoratori individuati come in eccedenza per ragioni
funzionali o finanziarie dell'amministrazione? Senza dimenticare
l'incudine del pareggio di bilancio come costituzionalizzato che dal
2014 sarà pienamente in vigore e ben si allaccia a tale dettato
normativo? Come
prima cosa scatta il divieto di assunzione a qualsiasi titolo fino a
quando perdura lo stato di eccedenza nell'amministrazione ivi
considerata e scatteranno anche delle sanzioni disciplinari per i
dirigenti che non attiveranno le procedure come previste
dall'articolo 33 del dlgs 165 del 2001.
Si
realizzerà dunque la procedura di mobilità facilitando il diritto
alla pensione per chi ha i diritti ex lege. Ma
si
avvieranno in base alla verifica della compatibilita' e coerenza con
gli obiettivi di finanza pubblica e del regime delle assunzioni, in
coerenza con la programmazione del fabbisogno, avvio di processi di
mobilita' guidata, anche intercompartimentale, intesi alla
ricollocazione, presso uffici delle amministrazioni considerate che
presentino vacanze di organico, del personale non riassorbibile
secondo i criteri del collocamento a riposo come definiti dalla
legge. Se
la riassunzione presso le altre amministrazioni non sarà possibile
scatterà ovviamente l'eccedenza con la contestuale procedura come
prevista dal dlgs 165/2001 ed espulsione dal mondo del lavoro. Ma
questo problema sarà tale, per il caso di cui ora trattasi, solo a
partire dal 1 settembre 2016 o dal momento in cui parte a regime la
mobilità intercompartimentale con la contestuale impossibilità di
riassorbire il personale in questione.
Veniamo
ora alla questione controversa.
Il
comma 7 afferma che entro
il 20 dicembre 2013 il personale docente della scuola, che alla data
di entrata in vigore del presente decreto è già stato dichiarato
permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute,
ma idoneo ad altri compiti, è sottoposto a nuova visita da parte
delle commissioni mediche competenti, integrate secondo le previsioni
di cui al comma 5, per una nuova valutazione dell'inidoneità. In
esito a detta visita, ove la dichiarazione di inidoneità non sia
confermata, il personale interessato torna a svolgere la funzione
docente. Al personale per il quale è confermata la precedente
dichiarazione di inidoneità si applica il comma 6. In tal caso i 30
giorni di cui al comma 6 decorrono dalla data di conferma della
inidoneità. Il suddetto personale può comunque chiedere, senza
essere sottoposto a nuova visita l'applicazione
del comma 6.
Come
detto, prima di procedere alle dette visite, le commissione mediche
devono essere necessariamente integrate dal personale competente come
indicato dal MIUR. Ma la vera domanda è cosa accade a chi non si
presenta a queste visite? Cosa accade da oggi sino al primo gennaio
2014?
Se
da un lato si è ottenuta l'abrogazione della “deportazione” del
personale docente idoneo ad altri compiti,in via automatica ad ata,
dall'altro è il caso di precisare che questa “deportazione”
viene meno a partire dal 1 gennaio 2014.
Dunque
fino al 1 gennaio 2014 rimarrebbe potenzialmente in vigore quella
disposizione che vuole il personale docente dichiarato
permanentemente inidoneo alla
propria
funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti,
con
decreto del direttore generale dell'ufficio scolastico
regionale
competente transitare nei ruoli del personale amministrativo,
tecnico
e ausiliario con la qualifica di assistente amministrativo o
tecnico.
Per far ciò è necessario un decreto attuativo da parte del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della
ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con
il Ministro dell'economia e delle finanze.
Nel
dubbio interpretativo della situazione in essere, si deve
comprendere anche quale rapporto emerge tra l'articolo ora citato(
comma 13 articolo 14 del Decreto
Legge , testo coordinato, 06.07.2012 n° 95
)
ed il comma 6 del nuovo decreto istruzione nella zona grigia che cade
entro il 1 gennaio 2014, ed a dirla tutta mi sembra davvero surreale
come ipotesi il fatto che i ministeri competenti possano attuare in
meno di due mesi quello che non hanno attuato in tre anni e se ciò
dovesse accadere si verificherebbe una discriminazione a dir poco
enorme.
Mi
viene da pensare che lo scopo di aver disposto l'abrogazione della
norma di cui trattasi solo a partire dal 1 gennaio 2014, è in via
prevalente per costringere i docenti idonei ad altri compiti ad una
nuova trafila, a nuove visite mediche, superflue e costose per lo
Stato,perché chiamati a pronunciarsi su situazioni già accertate.
Esiste la possibilità, in tal caso, che potrebbe essere una di quelle consigliabili, di chiedere l'applicazione del comma 6. Attenzione, chiedere l'applicazione del comma 6 non significa presentare istanza per transitare ad ATA, significa anche non presentare l'istanza, perchè si dice espressamente applicazione del comma 6 e dunque di tutte le previsioni ivi contenute, ivi inclusa quella della mobilità intercompartimentale ed il regime transitorio.
Insomma
lo Stato se da un lato ha fatto un passo indietro rispetto al
passato, ciò grazie alla lotta incrociata tra cobas e docenti idonei
ad altri compiti ed Ata precari ecc, cosa da non dimenticare,
dall'altro prende tempo, attendendo il prossimo rinnovo del CCNL
scuola che dovrebbe cadere tra il 2015/16, salvo ennesimi e presunti
incostituzionali rinvii, scaricando la patata bollente a chi sarebbe
chiamato a contrattare certe e date situazioni.
Una cosa è certa, la volontà di allontanare dalla scuola se non dal mondo del lavoro, cosa che già accade per categorie simili nel settore privato, chi è idoneo ad altri compiti sussiste ancora
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