C'era una volta Gorz. Gorizia, la città più tedesca del "nord est italiano"

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    Gorizia è oggi, a causa degli eventi del '900, conosciuta forse come la città più italiana, delle italiane, anche se la sua peculiarità discende dal passato asburgico, quello che affascina, quello che interessa i turisti, insieme alla questione dell'ultimo "muro" caduto che divideva Gorizia da Nova Gorica. A partire dal 1500 Gorizia conobbe la sua svolta, una città dove convivevano, senza ghettizzarsi, idiomi diversi, dove la cultura germanofona era rilevante, con l'ultimo censimento dell'Impero che arrivava a contare poco più di 3000 cittadini di lingua tedesca. Tedesco, sloveno, friulano, italiano. Il nome Gorizia, è un nome slavo, una città dallo spirito tedesco, di cui oggi si è praticamente perso pressoché ogni traccia. Salvo iniziative di qualche realtà associativa privata, che mantengono con impegno e passione viva la lingua tedesca a Gorizia e contributi da parte di alcuni storici e studiosi, in città si è assistito ad un vero e proprio annichilime

Autoaggiornamento docenti un diritto assediato



Mi è capitato diverse volte di leggere ordini di servizio con contestuali dinieghi di permesso in merito al diritto di cui all'articolo 64 del CCNL comparto scuola ora vigente( 2006/09) sindacando il contenuto del corso di aggiornamento e formazione che il personale intende svolgere.
Parlo di quello che dovrebbe essere il diritto all'autoaggiornamento del personale della scuola. Una materia che è apparentemente lineare, visto che il comma 1 dell'articolo 64 così recita: La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità ed il comma 5 che gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici.

Un diritto a cui la finanziaria del 2008 riconosceva anche la possibilità, a favore delle persone che partecipavano ai corsi, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, una detrazione dall'imposta lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 19 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 500 euro.
Norma che poi dal 2010 non verrà confermata. Pur trattandosi di un diritto, dunque non dovendo potenzialmente essere soggetto a concessione o valutazione, in realtà nella pratica le cose non sempre sono così. Ciò perché lo stesso articolo 64 del CCNL scuola al comma 13 spiega che a livello di singola scuola il dirigente scolastico fornisce un’informazione preventiva sull’attuazione dei criteri di fruizione dei permessi per l’aggiornamento.

L'articolo 6 comma 2 del ccnl scuola afferma che sono materie di informazione preventiva annuale le seguenti

  1. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
  2. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
  3. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
  4. criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento;

e l'articolo 66, utilizzato come riferimento da diversi Dirigenti, invece che in ogni istituzione scolastica ed educativa il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti è deliberato dal Collegio dei docenti coerentemente con gli obiettivi e i tempi del POF, considerando anche esigenze ed opzioni individuali. Analogamente il DSGA predispone il piano di formazione per il personale ATA.

Dunque il Collegio docenti ha il potere di decidere quali devono essere i corsi di formazione ed aggiornamento che possono frequentare i docenti per il diritto di cui all'articolo 64 del CCNL scuola? A parer mio no, un simile potere rischia di essere fortemente limitativo e lesivo del diritto alla libera formazione e libero aggiornamento professionale del personale della scuola, invece il collegio docenti potrebbe stabilire certi criteri, che non devono entrare nel contenuto del corso di formazione, ma sulle modalità pratiche di utilizzo dei permessi, intendendosi per tale, per esempio, le questioni pertinenti unicamente all'aspetto pratico ed organizzativo, ma a dire il vero sorgono dubbi in tal senso, poiché anche criteri limitativi, pur se organizzativi, si scontrerebbero con il comma 5 dell'articolo 64 del CCNL scuola.

E non è invocabile neanche, come a volte accade, la nota Sentenza del Consiglio di Stato n. 1425 del 23/3/07, che vorrebbe i corsi di aggiornamento, come deliberati eventualmente dal Collegio docenti, essere attività funzionale. In tale sentenza si legge che l'attività di formazione considerata “è avvenuta al di fuori dall'attività didattica, e riguarda un corso di aggiornamento riguardo al quale la mancata frequenza preclude il raggiungimento dei benefici di carriera che vi sono connessi, ma non può essere considerata, secondo il ricorrente, violazione dell'orario di lavoro. La censura non può essere condivisa in quanto in base al contratto collettivo 1994 - 1997, vigente all'epoca (artt. 29, secondo comma, e 42), l'aggiornamento costituisce attività funzionalizzata all'insegnamento, e la relativa frequenza costituisce, quindi, obbligo di servizio. L'assenza doveva, pertanto, essere giustificata”.
Funzionalizzata a cosa? Pur richiamandosi in via generica i principi dell'attività funzionale, in realtà la materia come affrontata riguardava in via espressa questo passaggio dell' Articolo 42 comma 1 del vecchio CCNL Scuola : Rientra altresì nell’attività funzionale all’insegnamento la partecipazione, per non meno del numero di ore di formazione previste dall’art. 27, per il passaggio alle posizioni retributive successive - di cui all’allegata tabella B -, alle attività di formazione e di aggiornamento previste nell’ambito di organiche azioni definite a livello nazionale o provinciale, ovvero deliberate dal collegio dei docenti .

Dunque espressamente funzionalizzata alla progressione di carriera, cosa che in questo momento nella scuola non sussiste.
L'attività funzionale, di cui all'attuale articolo 29 del CCNL scuola, che comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi, è materia separata e distinta dal diritto all'autoaggiornamento di cui all'articolo 64 del CCNL.

Anzi, si può ben affermare, che per i diritti di cui all'articolo 64 vige lo stesso ragionamento e principio giuridico come stabilito dal Tribunale di Potenza il 4 ottobre 2013, Tribunale di Monza: la 288 del 12 maggio 2011, il Tribunale di Lagonegro (4 aprile 2012, n.309), il Tribunale di Terni (3 sentenze), quello di Campobasso (n.749 del 27 novembre 2012) ove in sostanza i dirigenti scolastici non hanno alcun potere e neanche facoltà di negare i permessi per motivi personali o familiari.
Ed è chiaro che tale principio potrebbe essere ben estendibile anche ai permessi per l'autoaggiornamento, perché di diritto si parla ed i criteri come indicati dovrebbero riguardare, conferendo una lettura restrittiva ma consona al diritto di cui trattasi, solo la pubblicazione dell' elenco degli Enti accreditati o qualificati che svolgono i corsi di formazione ed aggiornamento e che quindi sono legittimati, ai sensi della normativa vigente, ad effettuare i detti corsi.
Ciò perché per criterio ben può intendersi quel principio che consente di stabilire se dati enti soddisfano o meno una data proprietà se hanno certi requisiti consentendo di evitare controlli più lunghi e più difficilmente praticabili da parte del datore di lavoro.

A tal proposito è il caso di ricordare che è stata sottoscritta nel luglio 2013 l'intesa, con cgil, cisl, uil, snals, gilda, che ha lo scopo di superare la frammentazione degli interventi in materia di formazione, ridefinendo le modalità di accreditamento degli enti e delle associazioni professionali e disciplinari, nonché delle iniziative idonee a costituire adeguato supporto alle attività didattiche, le procedure per strutturare le singole iniziative formative, riallocando le risorse a favore dell’attività delle singole scuole e monitorando gli esiti della formazione. Dunque da un lato emerge la volontà di ridefinire le procedure di accreditamento, cosa che andrà assolutamente monitorata, perché rischia di facilitare una sorta di omologazione e standardizzazione in tema di formazione e dall'altro, per il 2013/14 si propone la formazione particolare per alcune materie come integrazione alunni diversamente abili, formazione aree a rischio, sulla lim, lingua inglese.

Riformare,sentite solo determinate Organizzazioni sindacali, come scritto nell'intesa del 24 luglio 2013, le modalità di accreditamento per i soggetti deputati a formare il personale scolastico, non è una cosa da poco, vista la complessità del settore scolastico, e le divergenze che emergono sul concetto di Scuola, diritti ed obblighi del personale medesimo e chissà quali saranno gli Enti accreditati o qualificati che rischieranno di essere colpiti da tale futura riforma...





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