Mi
è capitato diverse volte di leggere ordini di servizio con
contestuali dinieghi di permesso in merito al diritto di cui
all'articolo 64 del CCNL comparto scuola ora vigente( 2006/09)
sindacando il contenuto del corso di aggiornamento e formazione che
il personale intende svolgere.
Parlo
di quello che dovrebbe essere il diritto all'autoaggiornamento del
personale della scuola. Una
materia che è apparentemente lineare, visto che il comma 1
dell'articolo 64 così recita: La
partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento
costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla
piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità ed
il comma 5 che gli
insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso
dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di
formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi
della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi
scolastici.
Un
diritto a cui la finanziaria del 2008 riconosceva anche la
possibilità, a favore delle persone che partecipavano ai corsi,
ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, una
detrazione dall'imposta lorda e fino a capienza della stessa nella
misura del 19 per cento delle spese documentate sostenute ed
effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle
stesse di 500 euro.
Norma
che poi dal 2010 non verrà confermata. Pur
trattandosi di un diritto, dunque non dovendo potenzialmente essere
soggetto a concessione o valutazione, in realtà nella pratica le
cose non sempre sono così. Ciò
perché lo stesso articolo 64 del CCNL scuola al comma 13 spiega che
a livello di singola scuola il dirigente scolastico fornisce
un’informazione preventiva sull’attuazione dei criteri di
fruizione dei permessi per l’aggiornamento.
L'articolo
6 comma 2 del ccnl scuola afferma che
sono materie di informazione preventiva annuale le
seguenti
proposte
di formazione delle classi e di determinazione degli organici della
scuola;
piano
delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese
quelle di fonte non contrattuale;
criteri
di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
criteri
per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento;
e
l'articolo 66, utilizzato come riferimento da diversi Dirigenti,
invece che in ogni istituzione scolastica ed educativa il Piano
annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai
docenti è deliberato dal Collegio dei docenti coerentemente con gli
obiettivi e i tempi del POF, considerando anche esigenze ed opzioni
individuali. Analogamente il DSGA predispone il piano di formazione
per il personale ATA.
Dunque
il Collegio docenti ha il potere di decidere quali devono essere i
corsi di formazione ed aggiornamento che possono frequentare i
docenti per il diritto di cui all'articolo 64 del CCNL scuola? A
parer mio no, un simile potere rischia di essere fortemente
limitativo e lesivo del diritto alla libera formazione e libero
aggiornamento professionale del personale della scuola, invece il
collegio docenti potrebbe stabilire certi criteri, che non devono
entrare nel contenuto del corso di formazione, ma sulle modalità
pratiche di utilizzo dei permessi, intendendosi per tale, per
esempio, le questioni pertinenti unicamente all'aspetto pratico ed
organizzativo, ma a dire il vero sorgono dubbi in tal senso, poiché
anche criteri limitativi, pur se organizzativi, si scontrerebbero con
il comma 5 dell'articolo 64 del CCNL scuola.
E
non è invocabile neanche, come a volte accade, la nota Sentenza del
Consiglio di Stato
n. 1425 del 23/3/07, che vorrebbe i corsi di
aggiornamento, come deliberati eventualmente dal Collegio docenti,
essere attività funzionale. In tale sentenza si legge che l'attività
di formazione considerata “è
avvenuta al di fuori dall'attività didattica, e riguarda un corso di
aggiornamento riguardo al quale la mancata frequenza preclude il
raggiungimento dei benefici di carriera che vi sono connessi, ma non
può essere considerata, secondo il ricorrente, violazione
dell'orario di lavoro. La censura non può essere condivisa in quanto
in base al contratto collettivo 1994 - 1997, vigente all'epoca (artt.
29, secondo comma, e 42), l'aggiornamento costituisce attività
funzionalizzata all'insegnamento, e la relativa frequenza
costituisce, quindi, obbligo di servizio. L'assenza doveva, pertanto,
essere giustificata”.
Funzionalizzata
a cosa? Pur richiamandosi in via generica i principi dell'attività
funzionale, in realtà la materia come affrontata riguardava in via
espressa questo passaggio dell' Articolo 42 comma 1 del vecchio
CCNL Scuola : Rientra
altresì nell’attività funzionale all’insegnamento la
partecipazione, per non meno del numero di ore di formazione previste
dall’art. 27, per il passaggio alle posizioni retributive
successive - di cui all’allegata tabella B -, alle attività di
formazione e di aggiornamento previste nell’ambito di organiche
azioni definite a livello nazionale o provinciale, ovvero deliberate
dal collegio dei docenti
.
Dunque
espressamente funzionalizzata alla progressione di carriera, cosa che
in questo momento nella scuola non sussiste.
L'attività
funzionale, di cui all'attuale articolo 29 del CCNL scuola, che
comprende
tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione,
progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e
formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi
collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle
delibere adottate dai predetti organi, è materia separata e distinta
dal diritto all'autoaggiornamento di cui all'articolo 64 del CCNL.
Anzi,
si può ben affermare, che per i diritti di cui all'articolo 64 vige
lo stesso ragionamento e principio giuridico come stabilito dal
Tribunale di Potenza il 4 ottobre 2013, Tribunale
di Monza: la 288 del 12 maggio 2011, il Tribunale di Lagonegro (4
aprile 2012, n.309), il Tribunale di Terni (3 sentenze), quello di
Campobasso (n.749 del 27 novembre 2012)
ove in sostanza i
dirigenti scolastici non hanno alcun potere e neanche facoltà di
negare i permessi per
motivi personali o familiari.
Ed
è chiaro che tale principio potrebbe essere ben estendibile anche ai
permessi per l'autoaggiornamento, perché di diritto si parla ed i
criteri come indicati dovrebbero riguardare, conferendo una lettura
restrittiva ma consona al diritto di cui trattasi, solo la
pubblicazione dell'
elenco degli Enti accreditati o qualificati che svolgono i corsi di
formazione ed aggiornamento e che quindi sono legittimati, ai sensi
della normativa vigente, ad effettuare i detti corsi.
Ciò
perché per criterio ben può intendersi quel principio
che consente di stabilire se dati enti soddisfano o meno una data
proprietà se hanno certi requisiti consentendo di evitare controlli
più lunghi e più difficilmente praticabili da parte del datore di
lavoro.
A
tal proposito è il caso di ricordare che è
stata sottoscritta nel luglio 2013 l'intesa, con cgil, cisl, uil,
snals, gilda, che ha lo scopo
di superare la frammentazione degli interventi in materia di
formazione, ridefinendo le modalità di accreditamento degli enti e
delle associazioni professionali e disciplinari, nonché delle
iniziative idonee a costituire adeguato supporto alle attività
didattiche, le procedure per strutturare le singole iniziative
formative, riallocando le risorse a favore dell’attività delle
singole scuole e monitorando gli esiti della formazione. Dunque da
un lato emerge la volontà di ridefinire le procedure di
accreditamento, cosa che andrà assolutamente monitorata, perché rischia di facilitare una sorta di omologazione e standardizzazione
in tema di formazione e dall'altro, per il 2013/14 si propone la
formazione particolare per alcune materie come integrazione alunni
diversamente abili, formazione aree a rischio, sulla lim, lingua
inglese.
Riformare,sentite
solo determinate Organizzazioni sindacali, come scritto nell'intesa
del 24 luglio 2013, le modalità di accreditamento per i soggetti
deputati a formare il personale scolastico, non è una cosa da poco,
vista la complessità del settore scolastico, e le divergenze che
emergono sul concetto di Scuola, diritti ed obblighi del personale
medesimo e chissà quali saranno gli Enti accreditati o qualificati
che rischieranno di essere colpiti da tale futura riforma...
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