Dopo
aver ricordato la non obbligatorietà del registro elettronico, sino
alla realizzazione del piano di dematerializzazione da parte del MIUR
e contestuale parere ed autorizzazione del Garante per la privacy,
ora la mia attenzione cade sul tablet. I
tablet sono pressoché funzionali al registro on line, ma
teoricamente possono essere utilizzati anche per attività didattiche
altamente tecnologiche.
Dovranno
essere i collegi docenti a deliberare sull'utilizzo di tale
tecnologia, nel rispetto dell'autonomia della scuola e delle
competenze in tema di organizzazione didattica del collegio docenti.
Ma
una volta che una scuola decide di dotarsi del tablet cosa accade?
Al
docente verrà fatto sottoscrivere un contratto di comodato d'uso
teoricamente gratuito.
Dico
teoricamente poiché non è escluso che al docente comodatario venga
richiesto di corrispondere alla consegna del tablet una somma di
danaro a titolo di contributo alla realizzazione del progetto ivi
considerato così come può essere chiesto altresì di depositare una
seconda somma a titolo di cauzione.
Il
docente avrà una doppia responsabilità.
La
prima è strettamente connessa al contratto di comodato la seconda
attiene invece al profilo disciplinare, poiché il lavoratore e’
tenuto ad utilizzare il bene senza arrecare danni a questo ultimo, in
caso contrario, il danno causato dal lavoratore costituisce
inadempimento nel senso di mancanza o inesattezza della prestazione
in oggetto e potrà essere ritenuto responsabile del danno provocato
al bene affidatogli dal datore di lavoro ai fini della prestazione
oggetto del rapporto di lavoro.
Di
norma in caso di smarrimento del bene, il comodatario
rifonderà il valore del bene alla scuola, in caso di furto, il
comodatario rifonderà il valore del bene alla scuola nel solo caso
di dimostrata incuria nella custodia dello stesso, e in questo caso
il bene non verrà sostituito; in ogni caso, il comodatario dovrà
consegnare alla scuola la relativa denuncia di smarrimento o furto
all'autorità di pubblica sicurezza. In caso di guasto per difetto di
conformità opera la garanzia del produttore per la durata media
complessiva di un anno dall’acquisto del tablet. Il comodatario si
impegna a servirsi del tablet con la dovuta diligenza garantendone
la custodia, la pulizia e la manutenzione ordinaria, attenendosi alle
indicazioni del manuale utente fornito dal produttore. Alla scadenza
della garanzia, il comodatario si impegna a comunicare al comodante
immediatamente eventuali guasti o rotture non imputabili a fatto
dell’alunno in modo che il comodante stesso possa provvedere a un
eventuale riparazione o sostituzione a sua completa discrezione.
Se
è stata richiesta una cauzione questa verrà restituita al termine
contratto a condizione che il tablet in oggetto venga riconsegnato
integro e funzionante come allo stato originario, salvo il normale
deterioramento d’uso. Il
lavoratore dunque si accolla delle spese rilevanti ma anche delle
responsabilità notevoli.
A
parer mio è illegittimo chiedere contributi al lavoratore per la
realizzazione di qualsiasi progetto, insomma si paga per lavorare, a tal proposito
l'amministrazione pubblica potrebbe essere citata in giudizio per
arricchimento ingiusto comportando tale situazione una diminuzione
patrimoniale indebita del lavoratore , ma nello stesso tempo il
lavoratore, che ha sì l'obbligo di custodire in via diligente il
bene considerato finalizzato all'esercizio della propria prestazione
di lavoro, non sarebbe tenuto neanche a risarcire la scuola in caso
di danni arrecati a tale strumento, questo perché la scuola dovrebbe
a sue spese provvedere ad una mera copertura assicurativa, poiché è
uno strumento di lavoro che viene fornito dalla scuola per attività
finalizzate al lavoro scolastico. Ora,
si dirà giustamente, ma se i lavoratori della scuola, nella maggior
parte dei casi non hanno una copertura assicurativa Inail in caso di
infortuni sul lavoro, come pretendere l'assicurazione sul tablet? Certo
che scaricare i costi delle innovazioni o presunte tali sulle spalle
dei lavoratori è semplice.
Questi
sono alcuni aspetti dello stop al contratto collettivo nazionale. Dal
2009 ad oggi sono mutate tante situazioni all'interno del rapporto di
lavoro, tra fantasia normativa, discrezionalità dirigenziale, e
paradossi di sistema, sussiste una mera anarchia altro che autonomia,
e dunque ogni scuola applicherà le sue regole che non sempre sono a
tutela dei lavoratori.
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