Suona
la campanella, finisce l'attività didattica, ma finisce anche il
normale servizio del personale docente?
Non sempre,
ed a conferma di ciò emergono una miriade di circolari e
regolamenti, ma a volte anche prassi senza alcun regolamento e
circolare, che di fatto prolungano l'orario di servizio del personale
docente e si entra in quella casistica che è propria del lavoro
straordinario ovvero andare oltre il normale orario di servizio come
contrattualizzato.
Le
norme di riferimento in tema di vigilanza degli alunni all'uscita
della scuola sono varie e cito
l'
art. 29 del CCNL/2007 che stabilisce al comma 5 che il docente è
tenuto ad “assistere all'uscita degli alunni”, il CCNL
2006/09 alla Tabella A dei profili ATA, per l’ area A prevede che
il personale “……..E' addetto ai servizi generali della scuola
con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli
alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi
all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e
del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli
arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e
l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche,
di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di
collaborazione con i docenti”, norma che si armonizza con quella
prevista dalla legge
finanziaria 2003, art. 35 comma 3 Legge 289 del 27/12/2002, e poi
Il
Codice Civile, art. 2047; art 2048, la Legge n.312 - 11/07/80
articolo 61, il testo unico - DLgs 297/94, art. 10 comma 3 lettera a,
lì ove prevede l'
adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che deve
fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della
biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e
sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la
permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per
la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi
dell'articolo, il
DPR n. 275/99 artt. 3,4,8, che norma l'autonomia organizzativa della
scuola, la CM n.105 del 16.4.1975, l' art.
25 del D.lgs n.165/2001 in merito ai poteri organizzativi e
dirigenziali facenti capo alla Dirigenza Scolastica.
Ma,
come anticipato, esiste un vero caos.
Ogni
scuola ha un proprio regolamento e spesso il tutto non coincide.
Può
una materia come questa, così delicata, essere rimessa all'autonomia
organizzativa delle scuole?
Scuole
che a volte accettano anche liberatorie che giuridicamente non hanno
alcun valore?
No,
non può, però succede ed alla fine la patata bollente viene
scaricata sulle spalle del personale scolastico.
Penso
per esempio alla questione dell'età dello studente. La
giurisprudenza consolidata in tema di responsabilità civile degli
insegnanti per i danni cagionati da fatti illeciti di loro allievi, afferma che il dovere di vigilanza imposto ai docenti dall'art. 2048 C.C. non ha
carattere assoluto, bensì relativo, occorrendo correlarne il
contenuto e l'esercizio in modo inversamente proporzionale all'età
ed al normale grado di maturazione degli alunni, di modo che, con
l'avvicinamento di costoro all'età del pieno discernimento,
l'espletamento di tale dovere non richiede la continua presenza degli
insegnanti, purché non manchino le necessarie misure organizzative
idonee ad evitare il danno.
Con quale criterio si può decidere se
l'alunno è maturo? Basta la sola età anagrafica? Ovviamente no,
devono essere compiute una serie di valutazioni ma che non possono
cadere esclusivamente sulle spalle del docente e neanche su quelle
della scuola, ed è per questo che la materia considerata necessita
assolutamente di una disciplina organica e condivisa.
Il
comportamento da attuare dovrebbe essere il seguente: il docente una
volta terminato il proprio orario di servizio è corresponsabile
dell'uscita degli alunni sino alla porta di ingresso della scuola, a
quel punto si verifica un passaggio di vigilanza, il collaboratore
scolastico in servizio vigilerà sull'alunno , e se superati i
canonici 10/15 minuti, quelli che vengono ritenuti per prassi come
tolleranza, i genitori non si presentano a scuola, lo studente dovrà
essere affidato alla Dirigenza Scolastica che provvederà a
contattare la famiglia, se la famiglia non sarà rintracciabile a
quel punto la Scuola è tenuta a contattare i Vigili urbani perché
possa il minore essere accompagnato a casa.
Dunque
i docenti non hanno alcun obbligo di vigilare sugli alunni quando
questi hanno superato il cancello di ingresso della scuola, ma, come
ben sappiamo, i docenti, in particolar modo nella primaria, pur
avendo terminato l'orario di servizio,non assistono all'uscita degli
alunni, come previsto dal contratto, ma vigilano su questi,anche per senso di responsabilità, e non si
recano oltre i cancelli della scuola fino a quando non giungono i
genitori ecc del minore.
Ciò
accade o perché è il regolamento d'istituto a prevederlo, o perché
è una circolare o perché la scuola non ha previsto alcuna
disciplina in tal senso e ciò è un grave errore, poiché se allo
studente dovesse accadere qualcosa, la mancata previsione di una
misura adeguata da parte della scuola sarà sintomo di illecito
civile se non penale. Quando si realizza tale fattispecie il docente
deve pretendere immediatamente l'emissione di ordine di servizio,
perché in quel frangente, quando è terminato il suo orario di
servizio, pur non essendo tenuto, si assume una responsabilità
rilevante nell'atto di prendere in custodia il minore, in mancanza di
ordine di servizio il docente, stante la normativa citata, dovrebbe
affidare il minore al collaboratore scolastico oppure direttamente
alla Dirigenza Scolastica.
Nel
caso in cui il docente sia costretto all'effettuazione della
vigilanza, per ordine di servizio, per regolamento, circolare o per
situazione di fatto, che è cosa diversa dall'assistenza degli
studenti, e dunque situazioni in ogni caso illegittime poiché assistenza vuol significare che se i genitori o
chi per loro non sono presenti all'atto dell'uscita degli studenti
altro non dovrà fare che assegnare il minore al collaboratore
scolastico, dovrà conteggiare i minuti in più effettuati e
comunicarli alla dirigenza scolastica con atto scritto per conseguire
anche ai sensi dell'art. 2126 del c.c., e dell'art. 36 Cost., il
riconoscimento della retribuzione per l'attività effettivamente
svolta anche se l'autorizzazione all'espletamento della stessa ed il
suo stesso svolgimento siano avvenuti in contrasto con le
disposizioni contrattuali di settore, ma necessarie od inevitabili,
stante la situazione maturata nel caso di specie.
Ci
tengo a precisare che, a parer mio, sia la richiesta che il
conseguimento del pagamento di una mera attività non dovuta non sono
finalizzati a legittimare la stessa, che deve essere una eccezione e
non la canonica eccezione diventata regola.
Commenti
Posta un commento