La celebrazione del fascismo della passeggiata di Ronchi di D'Annunzio e l'occupazione di Fiume

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Mio caro compagno, Il dado è tratto. Parto ora. Domattina prenderò Fiume con le armi. Il Dio d'Italia ci assista. Mi levo dal letto febbricitante. Ma non è possibile differire. Ancora una volta lo spirito domerà la carne miserabile. Riassumete l'articolo !! che pubblicherà la Gazzetta del Popolo e date intera la fine . E sostenete la causa vigorosamente, durante il conflitto. Vi abbraccio Non sarà stato forse un fascista dichiarato, D'Annunzio, certo è che non fu mai antifascista, era lui che aspirava a diventare il duce d'Italia e la prima cosa che fece, all'atto della partenza da Ronchi per andare ad occupare Fiume, fu quella di scrivere a Mussolini, per ottenere il suo sostegno. Perchè D'Annunzio ne aveva bisogno. Il fascismo fu grato a D'Annunzio, per il suo operato,  tanto che si adoperò anche per il restauro e la sistemazione della casa dove nacque D'Annunzio e morì la madre. E alla notizia della morte, avvenuta il 1 marzo del 193

Tra decreto del Fare e Lavoro si dimentica il caso infortuni nella scuola



Correva l'anno 2011 quando denunciavo che il Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (in G.U. n. 284 del 6 dicembre 2011), come modificato nella sua conversione in Legge, all'articolo 6 affermava testualmente che "ferma la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico (omissis)."
E ricordavo che così facendo si escludevano migliaia e migliaia di lavoratori del settore della scuola dalla tutela anche risarcitoria in caso di malattia professionale od infortuni sul lavoro. Infatti, il testo unico che norma gli infortuni sul lavoro e malattie professionali tende a coprire,nel settore della scuola gli insegnanti e gli alunni che attendono ad esperienze tecnico - scientifiche o esercitazioni pratiche, o che svolgono esercitazioni di lavoro; collaboratori, allorché utilizzino macchine elettriche o informatiche per l'espletamento dei compiti del proprio ufficio o lavoro; gli ausiliari, in quanto svolgono attività di tipo manuale con l'uso di attrezzature o utensili.
Insomma la quasi totalità dei docenti sono scoperti. Cosa accade in caso di malattia od infortunio sul lavoro, non sussistendo più la causa di servizio? Che se non rientra nella stretta casistica citata, i docenti saranno considerati, come ho avuto modo di testare diverse volte, vista la sussistenza del contratto, in regime di malattia professionale od infortunio sul lavoro solo per prassi, quindi tale assenza non verrà computata come malattia ordinaria, ma l'Inail farà recapitare un provvedimento all'interessato ove esplicherà che questo non è soggetto a copertura assicurativa, perché la legge non lo prevede, dunque non avrà diritto né all'indennità ivi considerata né ad alcuna forma risarcitoria in caso di danno biologico. Esiste un vuoto normativo incredibile, per prassi si tende a considerare il docente infortunato od in malattia professionale, come tale, ma in realtà il rischio di essere considerato sotto il regime di malattia ordinaria e vedere computato tale periodo in quello della malattia non è certamente escluso, anche se si è prodotta la domanda di malattia professionale ed infortunio ciò semplicemente perché non sono assicurati dall'Inail, pur essendo dipendenti pubblici. Bastano poche righe, ovvero estendere la copertura INAIL a tutti i docenti che operano nella scuola per risolvere il problema, ma sia il decreto del fare che quello sul lavoro, hanno ignorato tale problematica. Forse perché si vogliono incentivare le assicurazioni private?
La cassazione con sentenza n. 18615 del 5 agosto 2013, ha affermato che è legittimo vietare l'accesso sul luogo di lavoro al dipendente che rifiuti ripetutamente di indossare i DPI (Dispositivi Individuali Personali per la sicurezza). Ma, a fortiori, sarebbe legittimo per il lavoratore non recarsi nel luogo di lavoro ed esercitare la detta prestazione se non è assicurato da parte del datore di lavoro contro gli infortuni sul lavoro.
Sono trascorsi due anni, e tutto tace, ripropongo il problema, sperando che qualcuno lo possa cogliere e sollevare con celerità nelle dovute sedi, anche perché l'alternativa sarebbe quella di intasare i Tribunali di cause con rischi erariali notevoli per lo Stato.




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