Correva
l'anno 2011 quando denunciavo che il Decreto legge 6 dicembre 2011,
n. 201 - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il
consolidamento dei conti pubblici (in G.U. n. 284 del 6 dicembre
2011), come modificato nella sua conversione in Legge,
all'articolo 6 affermava testualmente che "ferma la tutela
derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le
malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell'accertamento
della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso
delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e
della pensione privilegiata. La disposizione di cui al primo periodo
del presente comma non si applica nei confronti del personale
appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e
soccorso pubblico (omissis)."
E
ricordavo che così facendo si escludevano migliaia e migliaia di
lavoratori del settore della scuola dalla tutela anche risarcitoria
in caso di malattia professionale od infortuni sul lavoro. Infatti,
il testo unico che norma gli infortuni sul lavoro e malattie
professionali tende a coprire,nel settore della scuola gli
insegnanti e gli alunni che attendono ad esperienze tecnico -
scientifiche o esercitazioni pratiche, o che svolgono esercitazioni
di lavoro; collaboratori, allorché utilizzino macchine elettriche o
informatiche per l'espletamento dei compiti del proprio ufficio o
lavoro; gli ausiliari, in quanto svolgono attività di tipo manuale
con l'uso di attrezzature o utensili.
Insomma
la quasi totalità dei docenti sono scoperti. Cosa accade in caso di
malattia od infortunio sul lavoro, non sussistendo più la causa di
servizio? Che se non rientra nella stretta casistica citata, i
docenti saranno considerati, come ho avuto modo di testare diverse
volte, vista la sussistenza del contratto, in regime di malattia
professionale od infortunio sul lavoro solo per prassi, quindi tale
assenza non verrà computata come malattia ordinaria, ma l'Inail farà
recapitare un provvedimento all'interessato ove esplicherà che
questo non è soggetto a copertura assicurativa, perché la legge non
lo prevede, dunque non avrà diritto né all'indennità ivi
considerata né ad alcuna forma risarcitoria in caso di danno
biologico. Esiste un vuoto normativo incredibile, per prassi si tende
a considerare il docente infortunato od in malattia professionale,
come tale, ma in realtà il rischio di essere considerato sotto il
regime di malattia ordinaria e vedere computato tale periodo in
quello della malattia non è certamente escluso, anche se si è
prodotta la domanda di malattia professionale ed infortunio ciò
semplicemente perché non sono assicurati dall'Inail, pur essendo
dipendenti pubblici. Bastano poche righe, ovvero estendere la
copertura INAIL a tutti i docenti che operano nella scuola per
risolvere il problema, ma sia il decreto del fare che quello sul
lavoro, hanno ignorato tale problematica. Forse perché si vogliono
incentivare le assicurazioni private?
La
cassazione con sentenza
n. 18615
del 5
agosto 2013,
ha affermato che è legittimo vietare l'accesso sul luogo di lavoro
al dipendente che rifiuti ripetutamente di indossare i DPI
(Dispositivi Individuali Personali per la sicurezza). Ma, a
fortiori, sarebbe legittimo per il lavoratore non recarsi nel luogo
di lavoro ed esercitare la detta prestazione se non è assicurato da
parte del datore di lavoro contro gli infortuni sul lavoro.
Sono
trascorsi due anni, e tutto tace, ripropongo il problema, sperando
che qualcuno lo possa cogliere e sollevare con celerità nelle dovute
sedi, anche perché l'alternativa sarebbe quella di intasare i
Tribunali di cause con rischi erariali notevoli per lo Stato.
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