La celebrazione del fascismo della passeggiata di Ronchi di D'Annunzio e l'occupazione di Fiume

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Mio caro compagno, Il dado è tratto. Parto ora. Domattina prenderò Fiume con le armi. Il Dio d'Italia ci assista. Mi levo dal letto febbricitante. Ma non è possibile differire. Ancora una volta lo spirito domerà la carne miserabile. Riassumete l'articolo !! che pubblicherà la Gazzetta del Popolo e date intera la fine . E sostenete la causa vigorosamente, durante il conflitto. Vi abbraccio Non sarà stato forse un fascista dichiarato, D'Annunzio, certo è che non fu mai antifascista, era lui che aspirava a diventare il duce d'Italia e la prima cosa che fece, all'atto della partenza da Ronchi per andare ad occupare Fiume, fu quella di scrivere a Mussolini, per ottenere il suo sostegno. Perchè D'Annunzio ne aveva bisogno. Il fascismo fu grato a D'Annunzio, per il suo operato,  tanto che si adoperò anche per il restauro e la sistemazione della casa dove nacque D'Annunzio e morì la madre. E alla notizia della morte, avvenuta il 1 marzo del 193

La Corte di Cassazione dice sì al diritto di critica del lavoratore



Come è noto è stato pubblicato da poche settimane il nuovo Codice di "condotta" per i dipendenti pubblici ed in particolar modo l'articolo 12 comma 2 afferma che “Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell’amministrazione”.

Una norma che si presterà a diverse interpretazioni.
Ultimamente, specialmente grazie alla diffusione di strumenti di socializzazione virtuale tramite internet, molti lavoratori tendono ad esprimere diverse valutazioni, anche critiche, nei confronti del proprio datore di lavoro. Diversi sono stati i procedimenti disciplinari avviati per tal motivo, ciò conferma che i datori di lavoro controllano anche facebook, twitter, blog e similari, d'altronde di che stupirsi? La privacy non esiste, salvo(?) che l'individuo decida di comunicare solo privatamente, ma così non è, perché oggi giorno ognuno di noi vuole essere protagonista, essere qualcuno, deve comunicare, ed internet facilità tale comportamento ma nello stesso tempo anche il controllo sia esso sociale che non.
La Corte di Cassazione con la sentenza sentenza 24 aprile – 20 giugno 2013, n. 15443, affronta un caso di diffamazione a mezzo stampa, attivato tramite una querela da parte della Coop Estense contro una lettera di un lavoratore pubblicata nell’edizione del 20 giugno 1999 del quotidiano locale “La Gazzetta di Modena”, sotto il titolo principale “Non tutto oro ciò che è Coop se hai un contratto a termine” e quello secondario di “Clima di paura tra i precari”, che  veniva reputato dalla connotazione diffamatoria.
La Corte di Cassazione dopo un processo durato diversi anni affermerà che “ qualora la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme alle opinioni dell’autore dello scritto, in modo da costituire nel contempo esercizio di cronaca e di critica, la valutazione della continenza non può essere condotta sulla base di criteri solo formali, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell’interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita (art. 21 Cost.); bilanciamento ravvisabile nella pertinenza della critica all’interesse dell’opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, ma di quella interpretazione del fatto, che costituisce, assieme alla continenza, requisito per l’esimente dell’esercizio del diritto di critica (Cass n.25/2009). Giova aggiungere che, in materia, non sussiste una generica prevalenza del diritto all’onore sul diritto di critica, in quanto ogni critica: alla persona può incidere sulla sua reputazione; del resto, negare il diritto di critica solo perché lesivo della reputazione di taluno significherebbe negare il diritto di libera manifestazione del pensiero. Pertanto, il diritto di critica può essere esercitato anche mediante espressioni lesive della reputazione altrui, purché esse siano strumento di manifestazione di un ragionato dissenso e non si risolvano in una gratuita aggressione distruttiva dell’onore (Cass. n.4545/2012, n.12420/08)”,

Ovviamente si deve rilevare che esistono anche sentenze non positive per i lavoratori in tal senso, però il principio enunciato, applicabile a tutte le categorie di lavoratori, è certamente significativo lì ove si precisa che il diritto di critica può essere esercitato anche mediante espressioni lesive della reputazione altrui, purché esse siano strumento di manifestazione di un ragionato dissenso e non si risolvano in una gratuita aggressione distruttiva dell’onore.



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