La bellezza di una città...

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  La bellezza di una città non è data dalle sue statue, dai suoi fiori o piazze rinnovate, ma dalla convivenza civile. Convivere pacificamente, ognuno con le proprie identità, peculiarità, nello stesso contenitore, insieme. Nulla di più bello di questo può esserci in una città, il resto, è solo specchietto per le allodole. mb

Regolamento Valutazione scuola, l'illegittimità del contingente ispettivo

Dopo aver commentato in cosa consiste il SNV, in sostanza estensione a livello nazionale e generalizzata del Vales e richiamo al processo Scuola in Chiaro, voglio ora entrare nel merito di una delle I del nuovo SNV, ovvero quella ispettiva. Andiamo per ordine. 

 L’articolo 2, comma 4–undevicies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 come convertito in legge, prevede espressamente quanto ora segue: c. 4-septiesdecies. Al fine di definire il sistema nazionale di valutazione in tutte le sue componenti, con regolamento da emanare, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, è riorganizzata, all’interno del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, la funzione ispettiva, secondo parametri che ne assicurino l’autonomia e l’indipendenza, finalizzata alla valutazione esterna della scuola, da effettuare periodicamente, secondo modalità e protocolli standard definiti dallo stesso regolamento. La relativa pianta organica rimane quella già prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17. La riorganizzazione non comporta alcun onere a carico della finanza pubblica. 4-undevicies. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' individuato il sistema nazionale di valutazione definendone l'apparato che si articola: a) nell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, con compiti di sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola e di documentazione e ricerca didattica; b) nell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione, con compiti di predisposizione di prove di valutazione degli apprendimenti per le scuole di ogni ordine e grado, di partecipazione alle indagini internazionali, oltre alla prosecuzione delle indagini nazionali periodiche sugli standard nazionali; c) nel corpo ispettivo, autonomo e indipendente, con il compito di valutare le scuole e i dirigenti scolastici secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150» Come si può notare il SNV, come espressamente richiamato dalla Legge, fonte primaria di diritto, fa riferimento unicamente al corpo ispettivo.  

Cosa prevede invece il SNV, nella bozza che ancora oggi continua a girare in rete e che probabilmente non è stata modificata su tale aspetto?
Propone i protocolli di valutazione e il programma delle visite alle istituzioni scolastiche e formative da parte dei nuclei di valutazione esterna, cura la selezione, la formazione e l’inserimento in un apposito elenco degli esperti dei nuclei per la valutazione esterna. Cura altresì la formazione degli ispettori che partecipano ai citati nuclei...
Ed ancora, che il contingente ispettivo concorre a realizzare gli obiettivi dell’Snv partecipando ai nuclei di valutazione . Il numero di dirigenti che ne fanno parte è individuato, tenuto conto delle altre funzioni assolte da tale categoria di personale, con decreto del Ministro nell’ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia con funzione tecnico-ispettiva ed è ripartito tra amministrazione centrale e periferica.
Contingente ispettivo, nucleo di valutazione, valutazione esterna, formazione e selezione del nucleo ispettivo, sono termini e concetti che esulano dalle competenze del regolamento citato e certamente non delegate o richiamate dalla legge di cui sopra, che si ricorda è fonte primaria di diritto.
D'altronde già il Consiglio di Stato con il parere del 20 dicembre 2012 affermava che l’espressione “contingente ispettivo”, adoperata non solo nell’articolo 1, ma nell’intero schema del regolamento, differisce da quella legislativa (“corpo ispettivo”). Occorre spiegare le ragioni di questa scelta, la quale non appare meramente lessicale, dal momento che la locuzione “contingente”, in luogo della parola “corpo”, potrebbe attenuare il carattere autonomo e indipendente della struttura, come evidenziato, del resto, dalla formula legislativa. La “definizione” della struttura ispettiva contenuta nel regolamento, poi, pone l’accento sulla funzione consistente nella “attività di valutazione nei nuclei di cui all’articolo 6 del presente decreto”. In tal modo viene utilizzata una espressione differente da quella prevista dalla fonte legislativa, la quale fa riferimento al compito, attribuito al corpo ispettivo, di valutare – direttamente, e non attraverso i “nuclei” - le scuole e i dirigenti scolastici. Anche questa opzione del regolamento dovrà essere attentamente ponderata dall’amministrazione, la quale ne darà conto nella stesura finale della relazione illustrativa.
Ma io aggiungo altro.
Il corpo ispettivo del dlgs 150/2009 a cui fa riferimento il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 come convertito il legge, prevede che l'Ispettorato vigila e svolge verifiche sulla conformità dell’azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, sull’efficacia della sua attività con particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle procedure, sul corretto conferimento degli incarichi, sull’esercizio dei poteri disciplinari, sull’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di controllo dei costi, dei rendimenti, dei risultati, di verifica dei carichi di lavoro.
I Dirigenti tecnici che formeranno il corpo ispettivo sono selezionati, tramite specifico concorso, tra il seguente personale: dirigente scolastico o docente, con un’anzianità complessiva di effettivo servizio di ruolo di almeno nove anni .L'atto di indirizzo del MIUR Registrato alla Corte dei Conti il 20 agosto 2010, Reg. 14, Foglio 273 ricorda che gli ispettori svolgono, altresì, attività di assistenza tecnico-didattica a favore delle istituzioni scolastiche nei settori della valutazione degli alunni e della autovalutazione di istituto. Vigilano sugli esami conclusivi dei cicli scolatici. Nell’ambito delle direttive del Ministro in materia di azione amministrativa, per il perseguimento degli obiettivi connessi allo svolgimento della funzione tecnica e per l’attuazione dei Piani di Lavoro elaborati dalle Segreterie tecniche centrale e regionali, i dirigenti tecnici hanno accesso alle scuole statali e non statali, a tutti i dati relativi alla valutazione delle istituzioni scolastiche raccolti dal Sistema Nazionale di Valutazione, nonché alle informazioni raccolte dal sistema informativo del Ministero. I dirigenti tecnici, oltre a svolgere gli accertamenti disposti dagli organi dell’Amministrazione attiva, attendono anche a verifiche relative all’assiduità della frequenza, alla continuità e qualità delle prestazioni del personale dirigenziale scolastico, nonché di quello docente e non docente. I risultati degli accertamenti ispettivi sono contenuti in apposite relazioni, presentate alle competenti autorità scolastiche che sono tenute ad informare i dirigenti tecnici degli eventuali provvedimenti adottati. I dirigenti tecnici, singolarmente o nell'ambito di gruppi di studio o commissioni di lavoro, appositamente istituiti, svolgono attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica per il Ministro, per i Capi dipartimento, per i Direttori generali e presiedono i Gruppi di lavoro interistituzionali provinciali e così via discorrendo.Da ciò si evince che con l'InValsi emerge solo un rapporto di collaborazione e che gli Ispettori se devono rispondere a qualcuno questo qualcuno si chiama MIUR, la loro formazione deve essere curata dal MIUR e devono eventualmente essere loro e solo loro a svolgere l'attività di ispezione nelle scuole e non il nucleo di valutazione come previsto dal SNV che è illegittimo poiché quell'atto difetta semplicemente per eccesso di potere innovando totalmente la materia rispetto all'atto di indirizzo che norma le funzioni dell'ispettorato da un lato e quelle della valutazione delle scuole dall'altro, senza poi dimenticare un piccolo ma determinante aspetto, nessuna valutazione, ispezione o controllo di tal genere potrà mai avvenire nella scuola in modo legittimo se non sarà prima contrattualizzata, perché gli effetti diretti ed indiretti che tali processi avranno nel comparto della scuola condizioneranno direttamente la gestione del rapporto di lavoro e l'esplicazione effettiva della mansione del dipendente.

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