Ero
uno di quelli che aveva lanciato in rete, proprio durante il
dibattito sulla questione delle 24 ore, la proposta di prevedere una estensione
del regime di 18 ore in tutti gli ordini e gradi di scuola.
Ritorno
su questa proposta ma incentrando il discorso sulla condizione
retributiva dei docenti della scuola primaria.
Un
recente studio ha dimostrato che i docenti della scuola primaria
sono quelli che lavorano di più, con una prestazione oraria annua di
1.286 ore (media settimanale da settembre a giugno di 34 ore),
seguiti da quelli della materna con 1.202 ore (media settimanale 32),
e dai docenti della secondaria di I e II grado praticamente alla pari
con 1.138/1.140 ore annue (media settimanale di 30 ore). Sempre in
tale studio si afferma che "tre ore di insegnamento di un docente di
elementare sono retribuite come due ore di insegnamento del
collega della secondaria. E' quanto si ricava rapportando il numero
di ore di lavoro prestate con lo stipendio liquidato, ottenendo
quindi la retribuzione oraria dei docenti dei
diversi gradi di scuola."
Una
discriminazione chiara, che oggi non ha più ragione di essere
specialmente per quel personale che opera nella scuola primaria ed è
laureato. Già, perché la differenza retributiva tra i diversi
ordini e gradi di scuola era ed è, oggi ancora, giustificata in linea di principio, dal
titolo di studio richiesto per l'accesso. Se pensiamo per esempio
che per l’insegnamento nella scuola d’infanzia o primaria è
necessaria oggi la laurea in Scienze della formazione primaria che
senso ha ancora oggi quella discriminazione?
La
giurisprudenza comunitaria più di una volta si è pronunciata su
temi similari. Per esempio ha già
dichiarato in più occasioni che, per valutare se determinati
lavoratori svolgano uno stesso lavoro o un lavoro a cui può
attribuirsi valore uguale, occorre accertare se tali lavoratori,
tenuto conto di un complesso di fattori, quali la natura
dell’attività lavorativa, le condizioni di formazione e quelle di
lavoro, si trovino in una situazione comparabile (v. sentenze dell’11
maggio 1999, Angestelltenbetriebsrat der Wiener Gebietskrankenkasse,
C-309/97, Racc. pag. I-2865, punto 17, e Brunnhofer, cit., punto 43).
Oppure che la formazione professionale non costituisce soltanto uno
dei fattori che possono giustificare obiettivamente una differenza
nelle retribuzioni concesse ai lavoratori che effettuano lo stesso
lavoro. Essa figura anche tra i criteri che consentono di verificare
se i lavoratori effettuino o meno uno stesso lavoro (sentenza
Angestelltenbetriebsrat der Wiener Gebietskrankenkasse, cit., punto
19).
Ma
la situazione in itinere in Italia sembra correre verso altra
direzione. Il Vales recepito pienamente nel nuovo SNV prevede una
valutazione del personale docente con riferimento a parametri ben
definiti, come il tasso di assenteismo o la maturazione di titoli
professionali, e se a tutto ciò si aggiunge l'impegno preso dalla
maggior parte delle Organizzazioni Sindacali rappresentative,
rinviando alla prossimo rinnovo del contratto della scuola, la
possibilità di correlare la retribuzione dei docenti a parametri
della produttività, ove ben possono rientrarvi anche la valutazione
dei titoli professionali, ciò lascia ben intendere che non emerge
l'indicazione politica di voler disporre una sorta di incremento
della retribuzione dei docenti in modo semplicemente equo ed
indipendente da fattori di premialità e meritocrazia.
Quale
soluzione?
O
diminuire il numero di ore dei docenti della scuola primaria/infanzia, senza
diminuire lo stipendio, oppure si deve semplicemente
incrementare la retribuzione che alla luce delle considerazioni ora
sollevate non ha più ragione di essere discriminatoria e
differenziata rispetto ai docenti della scuola secondaria, d'altronde
la stessa Corte di Giustizia Europea afferma che
nell’ambito di una discriminazione salariale indiretta, spetta al
datore di lavoro fornire una giustificazione oggettiva concernente la
differenza di retribuzione accertata tra i lavoratori che si
ritengono discriminati e le persone di riferimento( 28 febbraio 2013
Nella causa C-427/11 ).
Quale
è oggi la giustificazione oggettiva che determina il trattamento
salariale differenziato?
A
parer mio non sussiste.
Ovviamente
altro discorso è quello relativo alla non giusta corrispondenza del
salario dell'intero personale scolastico di tutti gli ordini e gradi
di scuola, alla effettiva valenza sociale del lavoro prestato, alla
effettiva prestazione lavorativa esercitata; che gli stipendi del
personale scolastico italiano siano non soddisfacenti è un fatto
notorio, che il costo della vita sia elevato è anche questo un fatto
notorio, ma il discorso che io ora ho sollevato riguarda una
questione specifica che deve necessariamente essere oggetto di
riflessione attiva nell'insieme di quella dignità professionale ed
umana che deve essere riconosciuta socialmente, eticamente , al
personale scolastico nel suo insieme.
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