E'
Stata pubblicata sul sito della Direzione Provinciale del Lavoro di
Modena la notizia che il
Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota prot. DFP n. 8629 del
20 febbraio 2013, ha fornito un parere al Comune di Reggio Emilia in
merito al congedo obbligatorio ed al congedo facoltativo del padre
lavoratore, oltre che del voucher
alla madre lavoratrice, previsti dalla Riforma del Mercato del Lavoro
(art. 4, comma 24, Legge
n. 92/2012). In tale parere ha affermato che "....la
normativa in questione non è direttamente applicabile ai rapporti di
lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.
1, comma 2, del d.lgs.
n. 165 del 2001, atteso che, come disposto dall'art. 1, commi 7 e
8, della citata Legge
n. 92/2012, tale applicazione è subordinata all'approvazione di
apposita normativa su iniziativa del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione. Pertanto, per i dipendenti
pubblici rimangono validi ed applicabili gli ordinari istituti
disciplinati nel d.lgs.
n. 151 del 2001 e nei CCNL di comparto."
Il
comma ora richiamato prevede anche che sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, individua e definisce, anche mediante
iniziative normative, gli ambiti, le modalita' e i tempi di
armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche.
Ed
i Sindacati maggiormente rappresentativi , visto il potere che a loro viene riconosciuto dalla legge, perché tacciono?
E'
in corso l'ennesima discriminazione che viola anche la risoluzione
del giugno 2000 del Consiglio e dei ministri incaricati
dell'occupazione e della politica sociale. In
Tale risoluzione si ricorda che il Trattato di Amsterdam
stabilisce che la Comunità ha il compito di promuovere la parità
tra uomini e donne, offrendo a tal fine nuove possibilità di azione
comunitaria, segnatamente agli articoli 2, 3, 137 e 141 del trattato
che istituisce la Comunità europea. Ma anche che il principio
dell'uguaglianza tra uomini e donne implica la necessità di
compensare lo svantaggio delle donne per quanto riguarda le
condizioni di accesso e di partecipazione al mercato del lavoro e lo
svantaggio degli uomini per quanto riguarda le condizione di
partecipazione alla vita familiare, derivanti da pratiche sociali che
ancora presuppongono il lavoro non retribuito derivante dalla cura
della famiglia come responsabilità principale delle donne e il
lavoro retribuito derivante da un'attività economica come
responsabilità principale degli uomini.
Ora
non è che quel congedo, come riconosciuto dalle legge 92/2012, sia
da considerare come una grande conquista, perchè molto limitato nella sua struttura, però è pur sempre un diritto che, ad oggi, per i dipendenti della PA rischia di non trovare affermazione. Dalla lettura
della norma si evince che il padre lavoratore dipendente (qualunque
sia la tipologia contrattuale di riferimento) ha “l’obbligo” di
astenersi dal lavoro per un giorno (in soluzione unica e non ad ore)
entro i primi cinque mesi dalla nascita del bambino. Sempre nello
stesso periodo, il genitore può astenersi dal lavoro per altri due
giorni (anche questi in soluzione unica secondo l’indirizzo
contenuto nel DM 22 dicembre 2012), anche continuativi, previo
accordo con la madre ed in sua sostituzione in relazione al periodo
di astensione obbligatoria ad essa spettante, con un’indennità a
carico dell’INPS. Ma a quanto pare sembra che verrà negato anche
alla madre lavoratrice della PA, al termine del periodo di congedo
per maternità, per gli undici mesi successivi ed in alternativa al
congedo parentale previsto la corresponsione di voucher da
richiedere al datore di lavoro per l’acquisto di servizi di
“baby-sitting” o, in alternativa, per far fronte agli oneri della
rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati
accreditati.
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