Basilicata,
Campania, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Sardegna e
Trentino avevano deliberato
la chiusura delle scuole nel periodo di Carnevale nel pieno rispetto
delle proprie prerogative legislative e competenze funzionali.
Infatti,
l’articolo 138 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, delega alle
Regioni funzioni amministrative in materia di istruzione, tra cui la
determinazione del calendario scolastico.
Ma
cosa è accaduto?
Che
il MIUR con un semplice avviso ha
comunicato che le prove scritte del concorso a posti e cattedre per
titoli ed esami per il reclutamento del personale docente nella
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I° e II° grado si
svolgeranno proprio durante il periodo di Carnevale.
Probabilmente
il MIUR non ha consultato le Regioni prima di definire il detto
calendario delle prove, cosa che era auspicabile, vista la competenza
regionale in materia di determinazione del calendario scolastico.
L'avviso,
correlato al decreto dirigenziale, rischia di essere
incostituzionale, perché viola il precetto ora richiamato e rischia
di incorrere anche in eccesso di potere.
Le
Regioni ricorreranno alla giustizia amministrativa chiedendo la
sospensiva dell'avviso del MIUR, ed eccependo l'incostituzionalità
della norma?
Leggendo
la norma di cui si discorre emergono altre considerazioni.
Il
decreto
del Direttore Generale n. 82 del 24 settembre 2012 (- Indizione dei
concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al
reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia,
primaria, secondaria di I e II grado ), afferma che la
vigilanza durante le prove di cui agli articoli 7 e 9 è affidata
dall’Ufficio scolastico regionale agli stessi membri della
commissione esaminatrice, cui possono essere aggregati, ove
necessario, commissari di vigilanza scelti dal medesimo Ufficio
scolastico regionale. Anche per la scelta dei commissari di vigilanza
valgono le cause di incompatibilità previsti per i componenti della
commissione giudicatrice. Qualora le prove abbiano luogo in più
edifici, collocati anche in regioni diverse e aggregate ai sensi del
comma 1, si istituisce per ciascun edificio un comitato di vigilanza,
formato secondo l’articolo 9, comma 7, del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni. In
caso di assenza di uno o più componenti della commissione
giudicatrice, le prove di cui agli articoli 7 e 9 si svolgono alla
presenza del comitato di vigilanza.
L'articolo
9, come richiamato, prevede che
“quando le prove scritte abbiano luogo in più sedi, si costituisce
in ciascuna sede un comitato di vigilanza, presieduto da un membro
della commissione ovvero da
un impiegato dell'amministrazione di qualifica o categoria non
inferiore all'ottava, e costituita da due impiegati di qualifica o
categoria non inferiore alla settima e da un segretario scelto tra
gli impiegati di settima o sesta qualifica o categoria.
Il
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione
afferma che (Art. 435 - Norma
comune sulle procedure concorsuali)
“al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle prove dei
concorsi per titoli ed esami, può essere chiamato a svolgere le
funzioni di vigilanza, in caso di necessità, il personale direttivo,
docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario, in
servizio nelle scuole prescelte quali sede d'esame. Le procedure
attuative sono oggetto di specifica ordinanza del Ministro della
pubblica istruzione, emanata sentite le organizzazioni sindacali
della scuola maggiormente rappresentative”.
Di
norma, in caso di chiusura
totale dell’intera scuola tutto il
personale, docente ed Ata, non ha obblighi di servizio .
Ma
perché non conferire una interpretazione estensiva all'articolo 9
comma 7 del DPR n° 487? D'altronde si parla di impiegati
dell'amministrazione e per tali si possono intendere gli impiegati
dell'amministrazione statale?
L'articolo
435 del Testo Unico della Scuola, non afferma mai il concetto si
deve, ma del si può, e pertanto il personale scolastico non deve
necessariamente essere precettato per effettuare la vigilanza durante
il periodo del concorso.
Perché
non chiamare il personale delle altre amministrazioni statali che
sono in regolare servizio in quei giorni con il pagamento delle
relative indennità che andrebbero in ogni caso riconosciute al
personale scolastico in caso di precettazione?
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