C'era una volta Gorz. Gorizia, la città più tedesca del "nord est italiano"

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    Gorizia è oggi, a causa degli eventi del '900, conosciuta forse come la città più italiana, delle italiane, anche se la sua peculiarità discende dal passato asburgico, quello che affascina, quello che interessa i turisti, insieme alla questione dell'ultimo "muro" caduto che divideva Gorizia da Nova Gorica. A partire dal 1500 Gorizia conobbe la sua svolta, una città dove convivevano, senza ghettizzarsi, idiomi diversi, dove la cultura germanofona era rilevante, con l'ultimo censimento dell'Impero che arrivava a contare poco più di 3000 cittadini di lingua tedesca. Tedesco, sloveno, friulano, italiano. Il nome Gorizia, è un nome slavo, una città dallo spirito tedesco, di cui oggi si è praticamente perso pressoché ogni traccia. Salvo iniziative di qualche realtà associativa privata, che mantengono con impegno e passione viva la lingua tedesca a Gorizia e contributi da parte di alcuni storici e studiosi, in città si è assistito ad un vero e proprio annichilime

Il caso docenti idonei ad altri compiti e la discriminazione sociale



Nella scuola pubblica statale italiana si rileva, con riferimento al personale scolastico, una percentuale altissima di lavoratori appartenenti al sesso femminile.
Qualcuno in passato ha, in via provocatoria, sostenuto la necessità di avviare un processo di quota azzurra, volto a ridurre questa sorta differenza di genere.
La scuola ha una peculiarità particolare, è richiesta una sensibilità sociale che difficilmente è riscontrabile nell'ambito maschile, e certamente la scuola rappresenta un punto di avanzamento sociale importante in tale caso, se di caso trattasi, poiché nel resto della società, siano luoghi di lavoro privati che pubblici, per non parlare della politica, la presenza di lavoratrici o politici di sesso femminile è altamente insufficiente.
Quindi io difendo questa presenza, una presenza che deve essere però tutelata.
Purtroppo gli ultimi interventi cantierati dal governo, ed in qualche modo, grazie alla lotta dei Cobas e docenti, ritardati nell'applicazione dal Ministero, attaccano non solo le fondamenta della scuola pubblica italiana ma anche le donne.
Esistono problematiche sociali, patologie di carattere medico, che vuoi per statistica vuoi per ragioni fisiche, tendono a colpire le donne più che gli uomini.
Penso al tumore al seno, penso alla depressione, o ad altre patologie che patiscono principalmente le donne.
La problematica dei docenti idonei ad altri compiti, che per anni hanno trovato nello strumento del contratto collettivo nazionale nonché in quello nazionale integrativo, il riconoscimento di una importante misura di protezione sociale, evidenza bene il come si attaccano anche le donne nel mondo del lavoro. Infatti, imporre per legge il passaggio d'ufficio ad altro profilo professionale e conseguente mansione,da docente ad ATA, lede sia la contrattualizzazione di questa materia, poiché trattasi di materia che riguarda la gestione dei rapporti di lavoro e non l'organizzazione degli uffici, che la dignità umana e professionale di migliaia di lavoratrici della scuola.

Passare ad altro profilo professionale per svolgere altro tipo di mansione, in seguito ad un provvedimento di inidoneità permanente alle proprie funzioni, comporta il rischio da un lato, come previsto dall'Art. 41 del DGLS 81 del 2008, in tema di Sorveglianza sanitaria di sottoporre questi lavoratori a visita medica che potrebbe essere preventiva al nuovo lavoro e nuova mansione oppure semplicemente per attestare l'idoneità del lavoratore, come afferma il punto d del testo unico in tema di sicurezza sul lavoro: si effettuerà visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica.
E questo è un problema incredibilmente delicato.
Se questi lavoratori, in maggior parte donne, per i problemi di salute che vivono, correlati nella maggior parte dei casi a patologie che ahimè colpiscono specialmente il sesso femminile, non sono idonee al lavoro docente come possono esserlo ad altre attività che per le peculiarità che le caratterizzano sono certamente più pesanti da affrontare? Orario di lavoro di 36 ore per esempio. Orario che ora è svolto da queste persone per esempio in biblioteca, ma un conto è lavorare in biblioteca, un conto è svolgere l'attività propria degli ATA.
Quale è il rischio?
Il rischio concreto è definito dal regolamento attuativo della riforma Brunetta in tema di non idoneità al lavoro, il licenziamento.
Perchè se per i docenti idonei ad altri compiti si poteva applicare il contratto integrativo che consentiva la realizzazione di una importante misura di protezione sociale, consentendo l'utilizzo della risorsa umana in vari ambiti come la biblioteca, passando ad ATA, questo tutela cadrà, perchè il passo successivo sarà il licenziamento.
Ovviamente il problema si pone anche per coloro che sono ATA, io non voglio intendere lo Stato come un datore di lavoro privato, lo Stato deve essere altra cosa, deve tutelare le persone, non massacrarle.

Il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246 Libro III Pari opportunità tra uomo e donna nei rapporti economici Titolo I- Pari opportunità nel lavoro- Capo I - Nozioni di discriminazione- al comma 2 afferma : Si ha discriminazione indiretta, ai sensi del presente titolo, quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono o possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell'altro sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa, purchè l'obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.

Si può intendere questo caso, ovvero quello della dequalificazione coatta e cambio di mansione, sempre coatta, come l'esercizio di una discriminazione indiretta, poiché si colpiscono le donne che vivono delle patologie che nella maggior parte dei casi colpiscono proprio il sesso femminile?

Stesso principio è richiamato anche dal D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 216 - Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro il quale all' articolo 2 così afferma: si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di handicap, le persone di una particolare età o di un orientamento sessuale in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone

E' anche vero che all'articolo 3 si rileva il fatto che nel rispetto dei princìpi di proporzionalità e ragionevolezza e purché la finalità sia legittima, nell'àmbito del rapporto di lavoro o dell'esercizio dell'attività di impresa, non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle differenze di trattamento dovute a caratteristiche connesse alla religione, alle convinzioni personali, all'handicap, all'età o all'orientamento sessuale di una persona, qualora, per la natura dell'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, si tratti di caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attività medesima

E qui si ritorna al punto di partenza. Se la contrattazione collettiva è chiamata a definire le questioni che intervengono in materia di gestione del rapporto di lavoro, quanto è legittima una legge che lede questa prerogativa sindacale, ad oggi misteriosamente non rivendicata dai sindacati che hanno il potere per legge di contrattare? Quanto è legittima una norma che lede la dignità delle lavoratrici della scuola? Che rischia di realizzare la fattispecie della discriminazione?

Eppure la legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate ricorda che La Repubblica garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali; persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona
handicappata; predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata.

Certamente potrà anche essere legale il provvedimento come definito dalla spending review, perchè nato dalla necessità di soddisfare le esigenze di bilancio dello Stato Italiano, ma non è legittimo.
Come può essere legittimo un provvedimento disumano? Che si accanisce verso chi soffre varie patologie? Verso chi altro non chiede che di poter svolgere il proprio lavoro, così come ha sempre fatto, in quel posto di lavoro, la biblioteca, che non è stato soppresso?
Quanto è legittimo invocare il principio della cassa?
Quanto è legittimo far vivere da due anni e più a migliaia di lavoratrici e lavoratori le pene del peggior inferno dantesco?
Quanto è legittimo accanirsi verso le donne che soffrono patologie particolari?
Quanto è legittimo licenziare queste persone, siano esse donne o uomini?
Perché il rischio di licenziamento esiste.



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