Da
giorni i lavoratori precari della scuola non parlano di altro, ovvero
del rischio effetto domino che potrebbe avere una circolare adottata
dall'Ambito territoriale di Mantova che in sostanza prevede il
divieto di stipula di contratti di lavoro a tempo determinato nella
scuola con tutti i lavoratori precari che hanno chiesto al Giudice
del lavoro di accertare il perdurante stato di illegittimità della
condizione di precarietà lavorativa e visto riconosciuto, sulla carta, un diritto al risarcimento danno.
Purtroppo
tale evenienza mi era stata prospettata in una udienza di Lavoro
presso il Tribunale di Trieste, l'avvocatura di Stato aveva
manifestato tale volontà, ovviamente le ragioni sollevate erano e
sono a dir poco discutibili ed opinabili se non fuorvianti da ogni
idea di stato di diritto.
Ma
come è noto l'Italia non è patria dello Stato di diritto, casomai è
patria del come manovrare il diritto per sfruttare i lavoratori,
ridurre le tutele sociali, ridurre i diritti dei lavoratori, e
rispettare il principio del bilancio dello Stato e del futuro
pareggio di Bilancio che dal gennaio del 2014 sarà a tutti gli
effetti norma costituzionale in vigore.
Tale
impostazione, ovvero quella della esclusione dalle graduatorie dei
lavoratori precari della scuola, dalle graduatorie ad esaurimento,
avrebbe un senso solo se si seguisse una via certa volta a
concretizzare un diritto altrettanto certo del lavoratore.
E'
vero, lo Stato italiano, tramite l'articolazione del MIUR che è il
datore di lavoro del personale scolastico, persevera in uno mero
stato di illecito civile. Dunque, come un normale datore di lavoro
privato, il MIUR, in tale caso, dovrebbe da un lato, accertato il
perdurante stato illecito civile, risarcire i lavoratori precari ma
dall'altro disporre l'immediata conversione del contratto di lavoro
da tempo determinato a tempo indeterminato. Non si possono attuare
vie di mezzo, comode a quella logica meschina di un sistema che vuole
sfruttare ed illudere il lavoratore e non appena questo rivendica
l'esistenza e l'affermazione di un diritto, eccolo bastonato.
Ma
l'altro paradosso che emerge in tale vicenda è che quella circolare,
illegittima e caratterizzata a anche da eccesso di potere se non
abuso di potere si scontra con fonti primarie di diritto vigenti e contestuali decreti applicativi. Per
esempio con la legge 03.05.1999, n. 124, recante disposizioni urgenti
in materia di personale scolastico e in particolare gli artt. 1,2,6 e
11, comma 9; nonché con il regolamento recante norme sulle modalità
d’ integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti
previste dagli artt. 1,2,6 e 11, comma 9, della Legge 03.05.1999, n,
124, adottato con D.M. del 27.03.2000, registrato alla Corte dei
Conti il 4.5.2000 ed anche con il D.M n. 131 del 13 giugno 2007,
giusto per citare le norme giuridiche più rilevanti, le quali non
prevedono come fattispecie di esclusione dalle graduatorie ex
permanenti ora ad esaurimento, ma che mai troveranno esaurimento per
come funzionano oggi le cose, quella evidenziata dall'Ambito
territoriale di Mantova.
Certamente non rientra tra i poteri di
quel Dirigente l'atto di riscrivere una fonte primaria di diritto.
Probabilmente da Mantova è partita una provocazione, si è voluta
sollevare una problematica reale, ma una problematica che si scontra
pienamente con il muro giuridico definito dalla Corte di Cassazione
con la decisione 10127 depositata il 20 giugno 2012.
Ebbene
la detta Corte con una sentenza di 30 pagine e 73 punti numerati,
afferma tre No. No alla conversione dei rapporti di lavoro da
tempo determinato a tempo indeterminato nella scuola; No al
risarcimento del danno previsto dall'art. 36 del D.Lgs. 165/2001, in
caso di reiterazione abusiva di contratti a termine; No agli
scatti biennali dello stipendio.
Insomma
una sentenza che ha certamente una valenza giuridica superiore
rispetto ad un pronunciamento di un giudice di primo grado e che
uccide ogni speranza di diritto nel settore della scuola. Ma il
paradosso del paradosso è dato anche dal fatto che la XIV
Commissione del Parlamento, sui rapporti con l'Unione europea, ha
evidenziato che vi sono due procedure di infrazione contro l'Italia
per il personale ATA della Scuola iniziate già nel 2010 dopo
l'entrata in vigore dell'art.4, comma 14-bis, legge n.124/1999 per
impedire la conversione in contratti a tempo indeterminato dei
rapporti a termine della scuola, e risulterebbe che la detta
procedura sia stata estesa a tutto il personale della scuola dalla
Commissione europea dopo l'art.9, comma 17, D.L. n.70/2011.
Ed
allora se si vogliono applicare i principi propri del rapporto di
lavoro privato, nel momento in cui viene accertato l'abuso del
contratto di lavoro a tempo determinato, si deve disporre la
conversione di tale contratto a tempo indeterminato, se tale
principio non lo si vuole applicare, in violazione anche del dettato
comunitario e si vuole applicare la negazione di ogni diritto come
definito dalla Corte di Cassazione, i lavoratori della scuola sono
condannati al precariato, ma in nessuno dei due casi può essere
disposta, poi con una circolare od un provvedimento che si pone in
violazione con la normativa esistente e con le sentenze esistenti,
l'esclusione dei precari dalle graduatorie ad esaurimento.
Il
quesito che pongo è il seguente, visto quanto scritto, vista la
situazione in essere, viste le procedure d'infrazione avviate in sede
comunitaria contro l'Italia, visto il rischio di ricorrere nuovamente
in Tribunale con probabili se non certe condanne del MIUR, per l'atto
disposto in Lombardia, poiché chi verrà condotto in causa non sarà
il solo AT, o USR, ma il MIUR, visto che emergeranno ennesimi danni
erariali all'Amministrazione, perché il Dipartimento
dell'Istruzione, visto altresì quanto previsto dal DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 2009, n. 17 articolo 5 non
interviene presso sia l'Ambito Territoriale che l'Ufficio Scolastico
Regionale della Lombardia? Perché non disporre la sospensione
immediata dei tentativi di conciliazione che sembrano siano stati
avviati per tale problematica e prevederebbero come condizione di
conciliazione la rinuncia espressa al risarcimento danno per non
essere espulsi dalle graduatorie? Perché non valutare se esistono
elementi idonei per avviare procedimenti anche di natura disciplinare
verso chi ha esercitato un potere oltre ogni propria competenza giuridica e
normativa?
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