C'era una volta Gorz. Gorizia, la città più tedesca del "nord est italiano"

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    Gorizia è oggi, a causa degli eventi del '900, conosciuta forse come la città più italiana, delle italiane, anche se la sua peculiarità discende dal passato asburgico, quello che affascina, quello che interessa i turisti, insieme alla questione dell'ultimo "muro" caduto che divideva Gorizia da Nova Gorica. A partire dal 1500 Gorizia conobbe la sua svolta, una città dove convivevano, senza ghettizzarsi, idiomi diversi, dove la cultura germanofona era rilevante, con l'ultimo censimento dell'Impero che arrivava a contare poco più di 3000 cittadini di lingua tedesca. Tedesco, sloveno, friulano, italiano. Il nome Gorizia, è un nome slavo, una città dallo spirito tedesco, di cui oggi si è praticamente perso pressoché ogni traccia. Salvo iniziative di qualche realtà associativa privata, che mantengono con impegno e passione viva la lingua tedesca a Gorizia e contributi da parte di alcuni storici e studiosi, in città si è assistito ad un vero e proprio annichilime

A quando l'intervento del MIUR per il caso di Mantova e licenziamento dei precari?




Da giorni i lavoratori precari della scuola non parlano di altro, ovvero del rischio effetto domino che potrebbe avere una circolare adottata dall'Ambito territoriale di Mantova che in sostanza prevede il divieto di stipula di contratti di lavoro a tempo determinato nella scuola con tutti i lavoratori precari che hanno chiesto al Giudice del lavoro di accertare il perdurante stato di illegittimità della condizione di precarietà lavorativa e visto riconosciuto, sulla carta, un diritto al risarcimento danno.

Purtroppo tale evenienza mi era stata prospettata in una udienza di Lavoro presso il Tribunale di Trieste, l'avvocatura di Stato aveva manifestato tale volontà, ovviamente le ragioni sollevate erano e sono a dir poco discutibili ed opinabili se non fuorvianti da ogni idea di stato di diritto.
Ma come è noto l'Italia non è patria dello Stato di diritto, casomai è patria del come manovrare il diritto per sfruttare i lavoratori, ridurre le tutele sociali, ridurre i diritti dei lavoratori, e rispettare il principio del bilancio dello Stato e del futuro pareggio di Bilancio che dal gennaio del 2014 sarà a tutti gli effetti norma costituzionale in vigore.
Tale impostazione, ovvero quella della esclusione dalle graduatorie dei lavoratori precari della scuola, dalle graduatorie ad esaurimento, avrebbe un senso solo se si seguisse una via certa volta a concretizzare un diritto altrettanto certo del lavoratore.
E' vero, lo Stato italiano, tramite l'articolazione del MIUR che è il datore di lavoro del personale scolastico, persevera in uno mero stato di illecito civile. Dunque, come un normale datore di lavoro privato, il MIUR, in tale caso, dovrebbe da un lato, accertato il perdurante stato illecito civile, risarcire i lavoratori precari ma dall'altro disporre l'immediata conversione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. Non si possono attuare vie di mezzo, comode a quella logica meschina di un sistema che vuole sfruttare ed illudere il lavoratore e non appena questo rivendica l'esistenza e l'affermazione di un diritto, eccolo bastonato.
Ma l'altro paradosso che emerge in tale vicenda è che quella circolare, illegittima e caratterizzata a anche da eccesso di potere se non abuso di potere si scontra con fonti primarie di diritto vigenti e contestuali decreti applicativi. Per esempio con la legge 03.05.1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e in particolare gli artt. 1,2,6 e 11, comma 9; nonché con il regolamento recante norme sulle modalità d’ integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli artt. 1,2,6 e 11, comma 9, della Legge 03.05.1999, n, 124, adottato con D.M. del 27.03.2000, registrato alla Corte dei Conti il 4.5.2000 ed anche con il D.M n. 131 del 13 giugno 2007, giusto per citare le norme giuridiche più rilevanti, le quali non prevedono come fattispecie di esclusione dalle graduatorie ex permanenti ora ad esaurimento, ma che mai troveranno esaurimento per come funzionano oggi le cose, quella evidenziata dall'Ambito territoriale di Mantova. 

Certamente non rientra tra i poteri di quel Dirigente l'atto di riscrivere una fonte primaria di diritto. Probabilmente da Mantova è partita una provocazione, si è voluta sollevare una problematica reale, ma una problematica che si scontra pienamente con il muro giuridico definito dalla Corte di Cassazione con la decisione 10127 depositata il 20 giugno 2012.
Ebbene la detta Corte con una sentenza di 30 pagine e 73 punti numerati, afferma tre No. No alla conversione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato nella scuola; No al risarcimento del danno previsto dall'art. 36 del D.Lgs. 165/2001, in caso di reiterazione abusiva di contratti a termine; No agli scatti biennali dello stipendio.

Insomma una sentenza che ha certamente una valenza giuridica superiore rispetto ad un pronunciamento di un giudice di primo grado e che uccide ogni speranza di diritto nel settore della scuola. Ma il paradosso del paradosso è dato anche dal fatto che la XIV Commissione del Parlamento, sui rapporti con l'Unione europea, ha evidenziato che vi sono due procedure di infrazione contro l'Italia per il personale ATA della Scuola iniziate già nel 2010 dopo l'entrata in vigore dell'art.4, comma 14-bis, legge n.124/1999 per impedire la conversione in contratti a tempo indeterminato dei rapporti a termine della scuola, e risulterebbe che la detta procedura sia stata estesa a tutto il personale della scuola dalla Commissione europea dopo l'art.9, comma 17, D.L. n.70/2011.
Ed allora se si vogliono applicare i principi propri del rapporto di lavoro privato, nel momento in cui viene accertato l'abuso del contratto di lavoro a tempo determinato, si deve disporre la conversione di tale contratto a tempo indeterminato, se tale principio non lo si vuole applicare, in violazione anche del dettato comunitario e si vuole applicare la negazione di ogni diritto come definito dalla Corte di Cassazione, i lavoratori della scuola sono condannati al precariato, ma in nessuno dei due casi può essere disposta, poi con una circolare od un provvedimento che si pone in violazione con la normativa esistente e con le sentenze esistenti, l'esclusione dei precari dalle graduatorie ad esaurimento.
Il quesito che pongo è il seguente, visto quanto scritto, vista la situazione in essere, viste le procedure d'infrazione avviate in sede comunitaria contro l'Italia, visto il rischio di ricorrere nuovamente in Tribunale con probabili se non certe condanne del MIUR, per l'atto disposto in Lombardia, poiché chi verrà condotto in causa non sarà il solo AT, o USR, ma il MIUR, visto che emergeranno ennesimi danni erariali all'Amministrazione, perché il Dipartimento dell'Istruzione, visto altresì quanto previsto dal DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 2009, n. 17 articolo 5 non interviene presso sia l'Ambito Territoriale che l'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia? Perché non disporre la sospensione immediata dei tentativi di conciliazione che sembrano siano stati avviati per tale problematica e prevederebbero come condizione di conciliazione la rinuncia espressa al risarcimento danno per non essere espulsi dalle graduatorie? Perché non valutare se esistono elementi idonei per avviare procedimenti anche di natura disciplinare verso chi ha esercitato un potere oltre ogni  propria competenza giuridica e normativa?






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