Per austerità voglio intendere, in questo caso, una forte
e consistente contrazione della spesa degli enti pubblici, volta a
sanare situazioni di malapolitica, cattiva gestione della cosa
pubblica, che hanno comportato l'incremento di un debito pubblico,
che viene letteralmente e sostanzialmente scaricato sul ceto debole
della società.
Voglio effettuare una breve riflessione, dove da un lato evidenzio
come la Corte costituzionale, che io definisco più organo politico
che giuridico, ha anticipato ciò che avverrà a breve in particolar
modo nel pubblico impiego, e dall'altro sottolineare come sia stata
pienamente illegittima nonchè illegale la costituzionalizzazione del pareggio di
bilancio nel nostro ordinamento. Infatti, la nostra Costituzione
ancora una volta è stata violentata da un forte abuso di potere
come operato dai governanti, in palese violazione di ogni principio
volto a salvaguardare quella sovranità popolare che io ora definisco
asovranità non popolare.
Partiamo dalla recentissima sentenza della Corte
Costituzionale – Sentenza n. 120 del 10 maggio 2012, la quale in
sostanza afferma che è legittima la decurtazione
dello stipendio nei periodi di assenza per malattia dei dipendenti
pubblici, sostenendo che non sono fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell’articolo 71 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,
la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della
finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge,
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008,
n. 133, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 32, 36 e 38 della
Costituzione, dal Tribunale di Livorno.
Il passaggio che più mi interessa è il seguente:
Per ragioni analoghe non è ravvisabile alcun contrasto della
norma in oggetto con l’art. 38 Cost. Infatti, nessuna disposizione,
né generale, né settoriale, impone che la prestazione economica in
costanza di malattia coincida o tenda a coincidere con la
retribuzione del lavoratore in servizio o con una sua determinata
porzione. Sicché, il ragguaglio di essa al mero trattamento
fondamentale per i soli primi dieci giorni di assenza non è così
drastico da privare il lavoratore infermo di mezzi idonei di
sussistenza. D’altro canto, si realizza in tal modo il ponderato
bilanciamento, sia con altri princìpi costituzionalmente garantiti,
come quello di buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.),
indirettamente perseguito scoraggiando con la forza deterrente della
penalizzazione economica fenomeni di assenteismo, sia con
ulteriori esigenze di rango primario, come quella (particolarmente
avvertita in materia previdenziale) di controllo della spesa
pubblica.
Detto in breve, le misure volte a tutelare il controllo della
spesa pubblica, possono legittimare la limitazione di diritti che un
tempo venivano garantiti proprio dalla stessa Costituzione, che è
soggetta ad interpretazione a secondo del vento politico che soffia
nel momento considerato.
Questo è il momento della bufera dell'austerità.
E tal vento tempestoso travolgerà tutti i diritti esistenti,
legittimando anche licenziamenti nel settore pubblico, nel nome del
contenimento di quella spesa pubblica che non ha fine e mai fine
avrà.
Ma questa pronuncia della Corte
Costituzionale, anticipa, ciò che a breve, diverrà la norma
ordinaria, con la costituzionalizzione del pareggio di bilancio.
Infatti, nell' articolo 81 della Cost. ora si legge che-
Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio
bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli
del ciclo economico. Il ricorso all'indebitamento e' consentito solo
al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa
autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei
rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.
Ma è stato modificato anche l'articolo 97 della Cost., ove
in sostanza emerge che le pubbliche amministrazioni, in coerenza con
l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei
bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. La modifica ha la
funzione di generalizzare l'obbligo di equilibrio di bilancio,
rendendolo valido per tutte le pubbliche amministrazioni della
Repubblica.
E l'articolo 119 ove si evidenzia che in sostanza si lo Stato
italiano deve assicurare l'osservanza dei vincoli economici
e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.
Ma questa costituzionalizzazione del pareggio di bilancio, la
prima in assoluto accaduta in Europa, in relazione al Fiscal compact,
è illegittima.
Illegittima proprio in relazione a quanto normato dal Fiscal
compact.
Per capirci meglio. Il nuovo trattato, detto e conosciuto come
Fiscal compact, entrerà in vigore il
1º
gennaio 2013.Al
TITOLO VI. DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI. Articolo 14- si
legge testualmente che:
1. Il presente accordo è ratificato dalle
parti contraenti conformemente alle loro rispettive norme
costituzionali. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso
il Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea.
2. Il presente accordo entra in vigore dal
1° Gennaio 2013, a patto che la dodicesima Parte Contraente la cui
moneta è l’euro abbia depositato la sua ratifica, oppure dal primo
giorno del mese successivo al deposito della dodicesima ratifica da
parte delle Parti Contraenti (la cui moneta è l’euro), qualunque
sia la prima.
3. Il presente accordo si applica a
decorrere dalla data di entrata in vigore tra le Parti contraenti (la
cui moneta è l’euro) e che l’hanno ratificata. Esso si applica
alle parti contraenti (la cui moneta è l’euro) a partire dal primo
giorno del mese successivo al deposito della ratifica.
Quindi, ogni paese, dopo
la ratifica del trattato, ha tempo fino al
1º
gennaio 2014 per
introdurre la regola che impone il pareggio di bilancio nella
legislazione nazionale. Solo i paesi che avranno introdotto tale
regola entro il 1º marzo 2014 potranno ottenere eventuali prestiti
da parte del
Meccanismo
Europeo di Stabilità , a condizione che vi sia stata la ratifica
sia del Paese interessato che di almeno dodici Paesi aderenti a tale
Patto.
Cosa che ad oggi non è
accaduta.
Neanche la Germania, che ha
imposto questo Patto, ha ancora ratificato tale accordo.
E l'Italia cosa fa?
Anticipa in Costituzione una
misura che, poteva trovare affermazione ed efficacia, solo nel caso
di perfezionamento delle condizioni di ratifica.
Ed allora se i dodici Paesi
previsti, non ratificano questo Patto, cosa accade?
Accade che l'Italia è l'unico
Paese ad aver imposto questa misura, quale quella della
costituzionalizzazione del pareggio di bilancio, nella nostra Carta
Fondamentale e gli altri, che ancora non hanno inserito questa
misura, saranno liberi da tali vincoli. Vincoli su cui vigilerà,
quando tale Patto sarà in vigore, la Corte europea di giustizia
che verificherà che i Paesi che hanno adottato il trattato lo
abbiano trasposto nelle leggi nazionali. In caso contrario, uno Stato
può essere deferito alla Corte dagli altri e incorrere in una
sanzione pari allo 0,1% del Pil .
E come pretendere Giustizia
formale, quando in Italia hai una Corte Costituzionale che anticipa i
tempi, legittimando misure di austerità, ed una Corte europea che
deve verificare che tali misure trovino affermazione?
Nessuna giustizia formale.
La sovranità popolare è stata
sostanzialmente violentata, nel nome di un Patto, che probabilmente
non verrà ratificato, ma che in Italia, è già effettivo.
Ed allora siamo presenti
innanzi ad una situazione Illegale nella loro legalità nonché
pienamente illegittima.
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