Devo ritornare su una questione che nei prossimi mesi, maggio in particolar modo, farà molto discutere.
Le c.d prove dell'Invalsi.
L' Invalsi, Ente di ricerca dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, che può ex lege essere finanziato dai privati ed agire su mandato dei privati, concetto che non deve mai e dico mai essere dimenticato, che ha come scopo sostanziale quello di valutare il sistema scuola, ivi incluso personale scolastico e studenti, rappresenta l'anomalia ordinaria italiana di una democrazia sempre più precaria.
Dico ciò perchè è emerso l'ennesimo
tentativo, come operato da parte dell'attuale governo c.d tecnico di rendere obbligatorie nella scuola le prove su cui l'Invalsi fonda la sua credibilità sistemica .
Una cosa è certa, e di ciò dovranno tenerne conto i Giudici
aditi dai Cobas Scuola, nelle cause campione tentate a Trieste e
Terni, in attesa di sentenza, per sollevare la non obbligatorietà
delle prove dell'Invalsi nella Scuola Pubblica e Statale italiana.
Ovvero che queste prove fino ad oggi obbligatorie non lo sono state,
altrimenti come giustificare l'intervento del governo con il decreto
semplificazioni, nel momento in cui afferma che "Le
istituzioni scolastiche partecipano, come attività ordinaria
d'istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli
studenti, di cui all'art1,comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2007,
n,147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n
176."?
Ma il punto è che queste prove, nonostante l'intento del Governo
di renderle obbligatorie, tramite un presunto concetto di
ordinarietà, non lo sono neanche ancora.
Cercherò brevemente di illustrare i motivi.
1) Incostituzionalità della norma inserita nel Decreto Legge
Semplificazioni
Il principio su cui si fonda il Decreto Legge è quello in
particolar modo della straordinarietà, principio che deroga a quello
della rappresentatività, poiché si sottrae temporaneamente al
Parlamento, (60 gg.), l'esercizio della funzione legislativa. La
Corte Costituzionale considera un requisito unico la
straordinarietà, la necessità e l'urgenza. La stessa Corte si è
(sentenza 29/1995) dichiarata competente a verificare la sussistenza
di detti presupposti, in particolare affermando di poter dichiarare
l'incostituzionalità del decreto legge nel caso di evidente mancanza
degli stessi.
Quali sono i requisiti di urgenza,necessità e straordinarietà
che hanno determinato tale misura? Certamente la non capacità di
legiferare del Parlamento, certamente l'incapacità di addentrarsi
nella materia scolastica, ardua ed ostica. Ma non è certamente
quello della incapacità della politica, prima di ogni cosa figlia
del non voler ascoltare e comprendere i problemi reali della scuola,
idonea a giustificare la misura appena citata.
Deve essere chiaro un concetto, ciò che è legale non è sempre
legittimo. Ciò che diviene legge spesso è espressione della volontà
di poteri forti,economici, e non certamente espressione di quella
sovranità popolare, oggi sacrificata, nel nome di una crisi
economica figlia di speculazioni finanziarie.
Forse è il caso di pensare ad uno sciopero generale per la difesa
dell'ordine costituzionale, oggi seriamente a rischio.
2) Irretroattività della legge.
Per retroattività della legge si intende l'applicazione
della legge (efficacia della legge) anche per fatti verificatisi
prima dell'entrata in vigore della legge stessa. In sede civilistica,
la sede in cui ora ci troviamo, ciò è applicato come principio
generale e di indirizzo in tutti gli altri casi (art. 11 delle
preleggi). Il legislatore può derogare al principio di
irretroattività e disporre l'efficacia retroattiva delle leggi
ordinarie tramite specifica disposizione, cosa che non è accaduta e
non accadrà.
Stabilire nel corso dell'anno scolastico in itinere che le prove
dell'Invalsi diventano attività ordinaria d'istituto, vuol dire
intervenire nel pregresso, modificando attività didattica,
curricolare, piano delle attività, come legittimamente pianificate
ed organizzate nelle istituzioni scolastiche considerate e nel
pieno rispetto di quelle prerogative riconosciute agli organi collegiali
delle scuole dalla legge esistente, e nello stesso momento imporre al personale scolastico
mansioni che esulano, nel corso del presente anno scolastico, dal
proprio rapporto di lavoro.
3) Attività ordinaria?
Scrivere attività ordinaria d'Istituto vuol dire tutto, vuol dire
nulla.
La norma deve essere precisa, chiara, tassativa, specifica.
Tutto ciò che è attività ordinaria, nelle scuole, è soggetto
alla delibere collegiali, è soggetto ad approvazione degli organi
competenti. Il legislatore non parla di attività ordinaria
curricolare, il che si scontrerebbe con il principio della libertà
d'insegnamento, ma semplicemente di attività ordinaria d'Istituto,
quindi, permane, come previsto anche dalla Direttiva Ministeriale 87
e 88 del 2011 del MIUR la competenza degli organi collegiali a
deliberare o meno sulla questione svolgimento delle prove
dell'Invalsi. Perchè attività aggiuntive sono ed attività
aggiuntive resteranno. E le attività aggiuntive non sono
obbligatorie e possono trovare affermazione solo se approvate dagli
organi collegiali.
4) Interposizione fraudolenta di manodopera.
Con
il termine interposizione si intendono tutte quelle situazioni
nelle quali un datore di lavoro (cd. “committente” o
“interponente”), anziché assumere direttamente il personale di
cui ha bisogno per la propria attività, si avvale di forza lavoro
fornita da un
terzo soggetto (cd. “appaltatore”
o “interposto”), i cui dipendenti svolgono la prestazione a
favore del primo, detto anche “utilizzatore”.
L'Invalsi, in questo caso il committente, si avvale per lo
svolgimento di quei compiti che fanno capo all'Istituto medesimo, del
personale della Scuola.
Personale di segreteria, personale docente. Nella maggior parte
dei casi senza riconoscimento alcuno di retribuzione, di alcuna
indennità aggiuntiva, anzi secondo l'intento dell'attività
ordinaria d'Istituto, sarebbe totalmente gratis, perchè rientrante
nel mansionario del personale scolastico.
Ciò è altamente illegittimo ed errato.
illegittimo perchè solo in un modo si poteva "imporre"
tale attività al personale docente ed Ata, quale quello di
somministrare le dette prove, tabularle, ecc,ma non lo dirò in
questa sede per non produrre indicazioni ai governanti che vogliono
annientare la scuola pubblica.
Il personale scolastico ha un contratto di lavoro. Si parla di
rapporto di pubblico impiego contrattualizzato. Un motivo vi sarà
no?In quel contratto di lavoro tutto ciò che è direttamente o
indirettamente correlato all'Invalsi non emerge.
Quindi, l'Invalsi, se proprio deve realizzare quelle prove, può
farlo , su base volontaria, oltre i locali scolastici, oltre
l'ordinaria attività didattica, perché questa viene in modo
illegittimo interrotta, e con il proprio personale e non quello
scolastico.
Altrimenti saremmo, anzi siamo in presenza ad una interposizione
fraudolenta di manodopera in quanto elusiva delle norme inderogabili
di legge e di contratto collettivo a tutela dei lavoratori.
Tanto detto, da ciò emerge che le prove dell'Invalsi anche oggi,
ma specialmente in questo anno scolastico, continuano a non essere
obbligatorie per le scuole, per il personale scolastico e per gli
studenti. Se obbligatorie sono, lo sono unicamente per l'Invalsi.
Ovviamente ed ahimè, tale discorso non riguarda ad oggi la questione
esame della classe terza della scuola secondaria di primo grado, ma
per tutti gli altri ordini scolastici, tale discorso deve trovare
affermazione.
Non è ovviamente solo sul piano c. d legalitario che si devono
affrontare tali questioni, principalmente su quello politico e
sociale, l'Invalsi rappresenta l'imposizione autoritaria di uno Stato
che vuole omologare la formazione degli studenti, standardizzare la
didattica ai voleri indicativi forniti da chi coltiva l'Invalsi, da
chi lo finanzia e finanzierà.
La difesa della scuola pubblica, oggi, passa dal contrasto fermo e
deciso a queste prove.
Marco Barone
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