C'era una volta Gorz. Gorizia, la città più tedesca del "nord est italiano"

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    Gorizia è oggi, a causa degli eventi del '900, conosciuta forse come la città più italiana, delle italiane, anche se la sua peculiarità discende dal passato asburgico, quello che affascina, quello che interessa i turisti, insieme alla questione dell'ultimo "muro" caduto che divideva Gorizia da Nova Gorica. A partire dal 1500 Gorizia conobbe la sua svolta, una città dove convivevano, senza ghettizzarsi, idiomi diversi, dove la cultura germanofona era rilevante, con l'ultimo censimento dell'Impero che arrivava a contare poco più di 3000 cittadini di lingua tedesca. Tedesco, sloveno, friulano, italiano. Il nome Gorizia, è un nome slavo, una città dallo spirito tedesco, di cui oggi si è praticamente perso pressoché ogni traccia. Salvo iniziative di qualche realtà associativa privata, che mantengono con impegno e passione viva la lingua tedesca a Gorizia e contributi da parte di alcuni storici e studiosi, in città si è assistito ad un vero e proprio annichilime

Finanziaria 2011: i lavoratori dovranno pagare il contributo unificato per tutelare i propri diritti.

Questa manovra finanziaria affronta varie questioni, dalla privatizzazione della Croce Rossa italiana, di cui si parla poco,pochissimo, ai tagli nel settore del pubblico impiego, dalle norme processuali ai c.d. tagli( di facciata) della casta, all'abolizione di vari ordini professionali.
Tra le tante norme previste ed in fase di discussione, emerge anche la fine dell'esenzione dalle tasse, dei procedimenti giudiziari in materia di lavoro ed assistenza obbligatorie come previste e disciplinate dal Titolo V del Libero II del CPC.

Ovviamente tutto tace su tale questione.

Con la legge n. 533/1973, venne stabilita la totale gratuità dei procedimenti giudiziari in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie.
Tale esenzione fiscale,era rivolta evidentemente a favorire un agevole accesso alla giustizia per la tutela dei propri diritti da parte dei lavoratori e delle parti deboli del rapporto giuridico considerato.
Questo principio trovava fondamento nello  spirito solidaristico e di garanzia sociale che caratterizzava l'impianto della legge di riforma del processo del lavoro.
 Dopo aver inserito la "tassa" per ricorrere in Tribunale per far valere i propri diritti nei procedimenti in materia di Lavoro in Cassazione (legge finanziaria 2010), ora il contributo unificato dovrà esser pagato sin dal primo grado di giudizio.
Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che è quello che disciplina le voci di spesa in tema di giustizia, verrà ora così modificato:  dopo il comma 1, inserire il seguente: “1-bis. Nei
processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, superiore all’importo previsto dall’articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all’articolo 13, comma 1 lettera a) e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo è dovuto nella misura di cui all’articolo 13, comma 1.

E' anche vero che non si parlerà di cifre esose, ma il punto della situazione è che salta uno dei principi fondanti il diritto del lavoro in questo paese.
Il principio della totale gratuità( a livello di contributo unificato e bolli) dei procedimenti giudiziari in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie per i lavoratori.

Non saranno certamente le 30 euro di contributo unificato previste dalla finanziaria a salvare le casse dello Stato.
Il sistema vuole semplicemente distruggere quel principio solidaristico e di garanzia sociale che ha permesso ai lavoratori di ottenere qualche tutela nelle sedi giudiziarie nel corso di questo tempo.

Quello  che segue è tratto da ALTALEX che, con articolo di  di Stefano Tangredi, spiega le novità di questa pessima manovra finanziaria in tema di contributi unificati:
fonte:
http://www.altalex.com/index.php?idnot=14844

Innanzi tutto, sono ridotti i casi di esenzione. Non saranno più esenti, infatti: il processo esecutivo per consegna e rilascio; i processi in materia di separazione personale dei coniugi; i giudizi di lavoro e quelli in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie (a patto che la parte ricorrente abbia un reddito IRPEF superiore a 21.256,32 €). In base agli aumenti previsti dall’art. 37 della manovra, il Contributo Unificato sarà dovuto in ragione dei seguenti importi: 
Valore della lite
C.U.
C.U. precedente
Fino a euro 1.100 e per i processi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie
37
33
da euro 1.101 a 5.200, per i processi di volontaria giurisdizione e per i processi in materia di famiglia e stato
85
77
da euro 5.201 a 26.000
206
187
da euro 26.001 a 52.000
450
374
da euro 52.001 a 260.000
660
550
da euro 260.001 a 520.000
1.056
880
oltre 520.000
1.466
1.221
Esecuzioni immobiliari
242
220
Esecuzioni mobiliari
fino a 2.500 €
37
30
Opposizioni agli atti esecutivi
146
132
Controversie di lavoro
½ del C.U.
ESENTE
Procedura fallimentare (dalla sentenza dichiarativa di fallimento in poi)
740
672
Ulteriore importante, ma soprattutto discutibile, modifica appare la introduzione del comma 3-bis, nell’art. 13 del T.U. Tale comma prevede una sorta di sanzione per gli avvocati e, dunque, per le parti patrocinate, nel caso di mancata indicazione, sugli atti, del numero di fax, dell’indirizzo di posta certificata e del Codice Fiscale. Difatti, il Contributo Unificato viene aumentato della metà. Fin qui il processo civile. Per quanto attiene al processo amministrativo, questi gli importi aggiornati:


Materia del ricorso
C.U.
C.U. precedente
Ricorsi in materia di accesso agli atti, ricorsi avverso il silenzio, per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato
300
250
Ricorsi in materia di pubblico impiego
½ del C.U.
civile
ESENTE
Riti abbreviati relativi a speciali controversie
1.500
1.000
Ricorsi in materia di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché di provvedimenti delle Autorità
4.000
2.000
Tutti gli altri casi
600
Anche per i ricorsi amministrativi vige la regola per cui la mancata indicazione, sugli atti, del numero di fax, dell’indirizzo di posta certificata e del Codice Fiscale comporta l’aumento della metà del Contributo Unificato. Inoltre, la norma ha precisato che il Contributo deve essere versato tanto per il ricorso principale, quanto per quello incidentale, quanto ancora per i motivi aggiunti. Quanto, infine, al processo tributario, il Contributo Unificato abbatte anche tale ultima barriera, essendo previsto il versamento in ragione dei seguenti importi:



Valore della lite
C.U.
Fino a euro 2.582,28
30
da euro 2.582,28 a 5.000
60
da euro 5.000 a 25.000
120
da euro 25.000 a 75.000
250
da euro 75.000 a 200.000
500
oltre 200.000
1.500


Marco Barone

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