Questa manovra finanziaria affronta varie questioni, dalla privatizzazione della Croce Rossa italiana, di cui si parla poco,pochissimo, ai tagli nel settore del pubblico impiego, dalle norme processuali ai c.d. tagli( di facciata) della casta, all'abolizione di vari ordini professionali.
Tra le tante norme previste ed in fase di discussione, emerge anche la fine dell'esenzione dalle tasse, dei procedimenti giudiziari in materia di lavoro ed assistenza obbligatorie come previste e disciplinate dal Titolo V del Libero II del CPC.
Ovviamente tutto tace su tale questione.
Con la legge n. 533/1973, venne stabilita la totale gratuità dei procedimenti giudiziari in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie.
Tale esenzione fiscale,era rivolta evidentemente a favorire un agevole accesso alla giustizia per la tutela dei propri diritti da parte dei lavoratori e delle parti deboli del rapporto giuridico considerato.
Questo principio trovava fondamento nello spirito solidaristico e di garanzia sociale che caratterizzava l'impianto della legge di riforma del processo del lavoro.
Dopo aver inserito la "tassa" per ricorrere in Tribunale per far valere i propri diritti nei procedimenti in materia di Lavoro in Cassazione (legge finanziaria 2010), ora il contributo unificato dovrà esser pagato sin dal primo grado di giudizio.
Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che è quello che disciplina le voci di spesa in tema di giustizia, verrà ora così modificato: dopo il comma 1, inserire il seguente: “1-bis. Nei
processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, superiore all’importo previsto dall’articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all’articolo 13, comma 1 lettera a) e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo è dovuto nella misura di cui all’articolo 13, comma 1.
E' anche vero che non si parlerà di cifre esose, ma il punto della situazione è che salta uno dei principi fondanti il diritto del lavoro in questo paese.
Il principio della totale gratuità( a livello di contributo unificato e bolli) dei procedimenti giudiziari in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie per i lavoratori.
Non saranno certamente le 30 euro di contributo unificato previste dalla finanziaria a salvare le casse dello Stato.
Il sistema vuole semplicemente distruggere quel principio solidaristico e di garanzia sociale che ha permesso ai lavoratori di ottenere qualche tutela nelle sedi giudiziarie nel corso di questo tempo.
Quello che segue è tratto da ALTALEX che, con articolo di di Stefano Tangredi, spiega le novità di questa pessima manovra finanziaria in tema di contributi unificati:fonte:
http://www.altalex.com/index.php?idnot=14844
Innanzi tutto, sono ridotti i casi di esenzione. Non saranno più esenti, infatti: il processo esecutivo per consegna e rilascio; i processi in materia di separazione personale dei coniugi; i giudizi di lavoro e quelli in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie (a patto che la parte ricorrente abbia un reddito IRPEF superiore a 21.256,32 €). In base agli aumenti previsti dall’art. 37 della manovra, il Contributo Unificato sarà dovuto in ragione dei seguenti importi:
Valore della lite | C.U. | C.U. precedente |
Fino a euro 1.100 e per i processi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie | 37 | 33 |
da euro 1.101 a 5.200, per i processi di volontaria giurisdizione e per i processi in materia di famiglia e stato | 85 | 77 |
da euro 5.201 a 26.000 | 206 | 187 |
da euro 26.001 a 52.000 | 450 | 374 |
da euro 52.001 a 260.000 | 660 | 550 |
da euro 260.001 a 520.000 | 1.056 | 880 |
oltre 520.000 | 1.466 | 1.221 |
Esecuzioni immobiliari | 242 | 220 |
Esecuzioni mobiliari fino a 2.500 € | 37 | 30 |
Opposizioni agli atti esecutivi | 146 | 132 |
Controversie di lavoro | ½ del C.U. | ESENTE |
Procedura fallimentare (dalla sentenza dichiarativa di fallimento in poi) | 740 | 672 |
Ulteriore importante, ma soprattutto discutibile, modifica appare la introduzione del comma 3-bis, nell’art. 13 del T.U. Tale comma prevede una sorta di sanzione per gli avvocati e, dunque, per le parti patrocinate, nel caso di mancata indicazione, sugli atti, del numero di fax, dell’indirizzo di posta certificata e del Codice Fiscale. Difatti, il Contributo Unificato viene aumentato della metà. Fin qui il processo civile. Per quanto attiene al processo amministrativo, questi gli importi aggiornati:
Materia del ricorso | C.U. | C.U. precedente |
Ricorsi in materia di accesso agli atti, ricorsi avverso il silenzio, per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato | 300 | 250 |
Ricorsi in materia di pubblico impiego | ½ del C.U. civile | ESENTE |
Riti abbreviati relativi a speciali controversie | 1.500 | 1.000 |
Ricorsi in materia di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché di provvedimenti delle Autorità | 4.000 | 2.000 |
Tutti gli altri casi | 600 | |
Anche per i ricorsi amministrativi vige la regola per cui la mancata indicazione, sugli atti, del numero di fax, dell’indirizzo di posta certificata e del Codice Fiscale comporta l’aumento della metà del Contributo Unificato. Inoltre, la norma ha precisato che il Contributo deve essere versato tanto per il ricorso principale, quanto per quello incidentale, quanto ancora per i motivi aggiunti. Quanto, infine, al processo tributario, il Contributo Unificato abbatte anche tale ultima barriera, essendo previsto il versamento in ragione dei seguenti importi:
Valore della lite | C.U. |
Fino a euro 2.582,28 | 30 |
da euro 2.582,28 a 5.000 | 60 |
da euro 5.000 a 25.000 | 120 |
da euro 25.000 a 75.000 | 250 |
da euro 75.000 a 200.000 | 500 |
oltre 200.000 | 1.500 |
Marco Barone
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