C'era una volta Gorz. Gorizia, la città più tedesca del "nord est italiano"

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    Gorizia è oggi, a causa degli eventi del '900, conosciuta forse come la città più italiana, delle italiane, anche se la sua peculiarità discende dal passato asburgico, quello che affascina, quello che interessa i turisti, insieme alla questione dell'ultimo "muro" caduto che divideva Gorizia da Nova Gorica. A partire dal 1500 Gorizia conobbe la sua svolta, una città dove convivevano, senza ghettizzarsi, idiomi diversi, dove la cultura germanofona era rilevante, con l'ultimo censimento dell'Impero che arrivava a contare poco più di 3000 cittadini di lingua tedesca. Tedesco, sloveno, friulano, italiano. Il nome Gorizia, è un nome slavo, una città dallo spirito tedesco, di cui oggi si è praticamente perso pressoché ogni traccia. Salvo iniziative di qualche realtà associativa privata, che mantengono con impegno e passione viva la lingua tedesca a Gorizia e contributi da parte di alcuni storici e studiosi, in città si è assistito ad un vero e proprio annichilime

Condizioni di legittimità delle procedure di stabilizzazione del personale precario

(Corte costituzionale, sentenza n. 293 del 2009 - Avv. Dario Immordino)

Le deroghe alla regola del concorso sono legittime solo in presenza di «peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico» ricollegabili alla peculiarità delle funzioni che il personale da reclutare è chiamato a svolgere, in particolare relativamente all'esigenza di consolidare specifiche esperienze professionali maturate all'interno dell'amministrazione e non acquisibili all'esterno, le quali facciano ritenere che la deroga al principio del concorso pubblico sia essa stessa funzionale alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione.

Ciò vale non soltanto in relazione alle ipotesi di assunzione di soggetti precedentemente estranei alle pubbliche amministrazioni, ma anche nei casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio, e in quelli di trasformazione di rapporti non di ruolo, e non instaurati ab origine mediante concorso, in rapporti di ruolo (Cfr sentenza n. 205 del 2004).

Con queste motivazioni la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 4, commi 1, 2 e 4, della legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 3, attraverso i quali il legislatore regionale - ben oltre la dichiarata finalità di fornire l’interpretazione autentica di precedenti norme regionali - di fatto ha disposto con carattere innovativo l’estensione delle procedure per la stabilizzazione del personale precario ben oltre i limiti stabiliti dal legislatore nazionale.

In particolare l’art. 1 della legge regionale impugnata produce l’effetto di ampliare l'ambito dei beneficiari della stabilizzazione, includendovi, oltre che i medici e veterinari, alcune categorie di personale dirigenziale in precedenza escluse (farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi).

Con l’art. 4, commi 1, 2 e 4 della stessa legge regionale viene disposta l’applicabilità della disciplina concernente il completamento del processo di stabilizzazione dei lavoratori precari della Regione Veneto, anche al personale degli uffici di diretta collaborazione degli organi politici (Uffici del Consiglio e della Giunta regionale, nonché dei gruppi consiliari..), attraverso una procedura selettiva riservata, dalla quale sono tuttavia esentati coloro i quali abbiano già superato una selezione pubblica per l'assunzione presso la Regione Veneto o altro ente pubblico. Ma oltre a ciò la disciplina impugnata prevede, per il solo personale precario degli uffici di diretta collaborazione degli organi politici, un regime privilegiato per il conseguimento del triennio utile ai fini della stabilizzazione, disponendo che possano essere computati anche gli anni previsti da contratti stipulati successivamente al limite temporale indicato dalla legge per tutti gli altri tipi di rapporti precari.

Così facendo il legislatore regionale ha ecceduto i limiti consentiti per la previsione di procedure di stabilizzazione di personale precario che deroghino al principio del concorso, le quali devono necessariamente essere giustificate da «peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico».

Ciò può avvenire quando la peculiarità delle funzioni che il personale da reclutare è chiamato a svolgere porti a ritenere che le stesse possano essere assolte esclusivamente (o più proficuamente) attraverso il ricorso a soggetti in possesso di esperienze professionali maturabili soltanto all'interno della stessa amministrazione.

Le disposizioni contenute nell’art. 1 della legge regionale, peraltro, si riferiscono a funzioni (quelle affidate ai dirigenti sanitari)che, sia per l’inerenza alla qualifica dirigenziale, sia per l'«indubbio rilievo» che le prestazioni relative rivestono «per la migliore organizzazione del servizio sanitario», richiedono necessariamente una selezione trasparente, comparativa, basata esclusivamente sul merito e aperta a tutti i cittadini in possesso di requisiti previamente e obiettivamente definiti.

Quanto alle disciplina concernente la stabilizzazione del personale di fiducia degli organi di direzione politica il Giudice delle leggi rileva che la stessa non solo non è funzionale al buon andamento dell'amministrazione, ma contrasta con la specifica funzione cui questo personale deve assolvere, cioè quella di consentire al titolare dell'organo politico di avvalersi di personale nominato intuitu personae.

La peculiarità del ruolo e delle funzioni svolte da questa categoria di personale potrebbero tutta’alpiù giustificare - sempre previa individuazione di criteri di valutazione idonei a garantire la competenza e professionalità dei soggetti discrezionalmente prescelti - l'assunzione di personale a tempo determinato, destinato a cessare dal servizio al rinnovo dell'organo politico che lo ha nominato. Ma non certo la stabilizzazione in ruolo, senza concorso.

Avv. Dario Immordino

LaPrevidenza.it, 27/11/2009

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