Quella lenta riscoperta delle proprie origini ricordando i caduti austroungarici contro la damnatio memoriae del nazionalismo italiano

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Timidamente, negli anni, son sorti dei cippi, delle targhe, dei monumenti, defilati o meno, con i quali ricordare ciò che dall'avvento del Regno d'Italia in poi in buona parte del Friuli è stato sostanzialmente cancellato dalla memoria pubblica, ma non ovviamente da quella privata. Un territorio legato all'impero asburgico, che ricorda i propri caduti italiani che hanno lottato per la propria terra asburgica. Nei ricordi  memorie delle famiglie che si son tramandate nel tempo è difficile raccogliere testimonianze negative di quel periodo, sostanzialmente si viveva tutti assieme, ognuno con le proprie peculiarità e l'irredentismo italiano era solo una minoranza di un manipolo di esagitati. Poi, come ben sappiamo, con la guerra, le cose son cambiate in modo terrificante, per arrivare alla dannazione della memoria che ha voluto cancellare secoli e secoli di appartenenza asburgica. Lentamente, questi cippi, targhe, dal cimitero di Ronchi, al comune di Villesse, a Lucinico,

UNO STATO MEMBRO HA LA POSSIBILITÀ, MA NON L’OBBLIGO, DI ESPELLERE UN CITTADINO NON COMUNITARIO


Lo Stato membro può infliggere all’interessato un’ammenda intimandogli di lasciare il territorio entro un termine specifico, di modo che, se non ottempera a tale obbligo, l’interessato rischia di essere espulso con effetto immediato
Secondo la legge spagnola e l’interpretazione che ne è data, quando un cittadino di un paese terzo non ha il diritto di entrare o soggiornare in Spagna e la sua condotta non ha dato luogo circostanze aggravanti, la sanzione irrogata deve limitarsi a un’ammenda, in mancanza di ulteriori elementi che giustifichino la sostituzione dell’ammenda con l’espulsione.
La sig.ra Zurita García e il sig. Choque Cabrera, entrambi cittadini boliviani, si trovavano in situazione irregolare in Spagna. Le autorità nazionali hanno adottato due decisioni che disponevano la loro espulsione dal territorio spagnolo nonché il divieto di entrare nel territorio dello spazio Schengen per cinque anni. La sig.ra Zurita García e il sig. Choque Cabrera hanno impugnato tali decisioni, contestando la sostituzione dell’ammenda con l’espulsione.
In tali circostanze, il Tribunal Superior de Justicia de Murcia, investito delle due controversie in appello, chiede se la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen (CAAS) 1 e il codice delle frontiere Schengen 2 debbano essere interpretati nel senso che, quando un cittadino di un paese terzo non soddisfa o non soddisfa più le condizioni relative alla durata del soggiorno applicabili in uno Stato membro, quest’ultimo è obbligato ad adottare una decisione di espulsione nei suoi confronti.
Nella sua odierna sentenza, la Corte ricorda che il codice delle frontiere Schengen (e, in precedenza, fino al 13 ottobre 2006, la CAAS) stabilisce una presunzione secondo cui, se il documento di viaggio di un cittadino di un paese terzo non reca il timbro d’ingresso, le autorità nazionali competenti possono presumere che il titolare non soddisfi o non soddisfi più le condizioni relative alla durata del soggiorno applicabili nello Stato membro in questione. Infatti, se la presunzione non è confutata dallo straniero di cui trattasi, i due testi normativi prevedono che le autorità competenti possano espellere il cittadino del paese terzo dal territorio dello Stato membro in questione.
La Corte rileva in proposito l'esistenza di una discordanza tra la versione spagnola del codice delle frontiere Schengen e le altre versioni linguistiche dello stesso. Infatti, nella versione spagnola, il codice delle frontiere Schengen impone un obbligo, in quanto prevede che le autorità competenti dello Stato membro interessato «espellono» dal suo territorio il cittadino di un paese terzo qualora la presunzione non sia confutata. In tutte le altre versioni linguistiche, invece, l’espulsione sembra una facoltà per le dette autorità. La Corte conclude quindi che la volontà reale del legislatore non è stata quella d’imporre agli Stati membri interessati l’obbligo di espellere dal loro territorio il cittadino di un paese terzo se questi non riesce a confutare la presunzione, ma di lasciar loro la facoltà di farlo.
La Corte verifica poi se dalla CAAS emerga che gli Stati membri devono espellere dal loro territorio qualunque cittadino di un paese terzo che vi soggiorni irregolarmente, a meno che non vi sia un motivo per accordare il diritto di asilo o una protezione internazionale. A questo proposito, la Corte afferma che la CAAS non si riferisce ad un obbligo d’espulsione espresso in termini così rigidi, considerate le deroghe che contiene.
Infatti, da un lato, la Corte rileva che la CAAS privilegia la partenza volontaria del cittadino in situazione irregolare.
Dall’altro lato, la Corte osserva che, sebbene la CAAS preveda che, in determinate circostanze, un cittadino di un paese terzo debba essere espulso dallo Stato membro nel territorio del quale è stato fermato, questa conseguenza è tuttavia subordinata alle condizioni previste dal diritto nazionale dello Stato membro interessato. Inoltre, se in applicazione di tale diritto l’espulsione non è consentita, la CAAS dispone che detto Stato possa ammettere l’interessato a soggiornare nel suo territorio. La Corte rileva pertanto che spetta al diritto nazionale di ciascuno Stato membro stabilire, in particolare per quanto riguarda le condizioni per procedere all’espulsione, le modalità d’applicazione delle norme di base stabilite dalla CAAS relative ai cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di soggiorno di breve durata applicabili nel suo territorio. In proposito la Corte osserva che nelle cause principali, ai sensi del diritto spagnolo, la decisione che irroga l’ammenda non è un titolo valido per un cittadino di un paese terzo in situazione irregolare per restare legalmente nel territorio spagnolo. Infatti, a prescindere dal fatto che tale ammenda sia pagata o meno, tale decisione è notificata all’interessato con l’avvertimento di lasciare il territorio entro quindici giorni. Così, se non ottempera all’obbligo, egli rischia di essere espulso con effetto immediato.
La Corte dichiara di conseguenza che la CAAS e il codice delle frontiere Schengen devono essere interpretati nel senso che, quando un cittadino di un paese terzo si trova in situazione irregolare nel territorio di uno Stato membro perché non soddisfa o non soddisfa più le condizioni relative alla durata del soggiorno ivi applicabili, tale Stato membro non è obbligato ad adottare una decisione di espulsione nei suoi confronti.
IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto comunitario o alla validità di un atto comunitario. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un identico problema.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia
Contatto stampa: Estella Cigna 􀀋 (+352) 4303 2582

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