Quella lenta riscoperta delle proprie origini ricordando i caduti austroungarici contro la damnatio memoriae del nazionalismo italiano

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Timidamente, negli anni, son sorti dei cippi, delle targhe, dei monumenti, defilati o meno, con i quali ricordare ciò che dall'avvento del Regno d'Italia in poi in buona parte del Friuli è stato sostanzialmente cancellato dalla memoria pubblica, ma non ovviamente da quella privata. Un territorio legato all'impero asburgico, che ricorda i propri caduti italiani che hanno lottato per la propria terra asburgica. Nei ricordi  memorie delle famiglie che si son tramandate nel tempo è difficile raccogliere testimonianze negative di quel periodo, sostanzialmente si viveva tutti assieme, ognuno con le proprie peculiarità e l'irredentismo italiano era solo una minoranza di un manipolo di esagitati. Poi, come ben sappiamo, con la guerra, le cose son cambiate in modo terrificante, per arrivare alla dannazione della memoria che ha voluto cancellare secoli e secoli di appartenenza asburgica. Lentamente, questi cippi, targhe, dal cimitero di Ronchi, al comune di Villesse, a Lucinico,

Trib. Bari, 7 maggio 2009, G.U. Zaza – “ALUNNO SI FA MALE A SCUOLA: RISARCITO IL DANNO”

I genitori di un alunno evocavano in giudizio il Ministero della Pubblica Istruzione ed il Direttore del Circolo per il risarcimento dei danni patiti dal figlio a scuola. Il minore aveva riportato una ferita lacero-contusa con prognosi di sette giorni.

Secondo il Giudice di primo grado la domanda non trova fondamento giuridico nell'art. 2048 c.c. che prevede la responsabilità dei precettori per culpa in vigilando, salvo che dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, né nell' art. 2043 c.c.: siamo, infatti, di fronte ad un danno che l'allievo non procura a terzi, ma a se stesso.

Alla fattispecie è invece applicabile l'art. 1218 c.c.. Ne consegue che l'attore deve provare solo il danno, mentre la parte convenuta deve dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa a lui non imputabile.

Con l'iscrizione scolastica, difatti, si instaura un vincolo negoziale e tra le obbligazioni dell' Istituto rientra quella di vigilare anche sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica.

Il Giudice, quindi, accoglie la domanda attorea condannando il Ministero al risarcimento del danno ammontante ad € 4.613,28 .

Elisa BUCCI personaedanno

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