C'era una volta Gorz. Gorizia, la città più tedesca del "nord est italiano"

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    Gorizia è oggi, a causa degli eventi del '900, conosciuta forse come la città più italiana, delle italiane, anche se la sua peculiarità discende dal passato asburgico, quello che affascina, quello che interessa i turisti, insieme alla questione dell'ultimo "muro" caduto che divideva Gorizia da Nova Gorica. A partire dal 1500 Gorizia conobbe la sua svolta, una città dove convivevano, senza ghettizzarsi, idiomi diversi, dove la cultura germanofona era rilevante, con l'ultimo censimento dell'Impero che arrivava a contare poco più di 3000 cittadini di lingua tedesca. Tedesco, sloveno, friulano, italiano. Il nome Gorizia, è un nome slavo, una città dallo spirito tedesco, di cui oggi si è praticamente perso pressoché ogni traccia. Salvo iniziative di qualche realtà associativa privata, che mantengono con impegno e passione viva la lingua tedesca a Gorizia e contributi da parte di alcuni storici e studiosi, in città si è assistito ad un vero e proprio annichilime

IN CASO DI INADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE, I CONSUMATORI HANNO DIRITTO ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI CREDITO ....

IN CASO DI INADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE, I CONSUMATORI HANNO DIRITTO ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI CREDITO E ALLA RESTITUZIONE DELLE SOMME GIÀ CORRISPOSTE AL CREDITORE
Non è indispensabile che sussista un rapporto di esclusiva tra il venditore e il creditore
La direttiva sul credito al consumo 1 prevede, da una parte, il diritto per il consumatore di procedere contro il creditore in caso di mancata o inesatta esecuzione delle obbligazioni incombenti al fornitore dei beni o dei servizi, e subordina, dall’altra, tale diritto ad una serie di condizioni, tra le quali l’esistenza di un rapporto di esclusiva tra il creditore ed il fornitore.
Il sig. Scarpelli ha acquistato nel 2003 un’autovettura e ha sottoscritto, unitamente al contratto di acquisto, un modulo – fornito dal venditore – di richiesta di prestito alla NEOS Banca. Dopo aver corrisposto al venditore la somma di EUR 10 000 e aver beneficiato di un prestito di EUR 19 130, ha cominciato a rimborsare quest’ultimo tramite rate mensili pari a EUR 402. Dopo aver corrisposto 24 rate mensili (EUR 9 648, oltre a EUR 130 per spese di commissione), il veicolo non gli era ancora stato consegnato. Il sig. Scarpelli ha interrotto perciò i pagamenti, si è opposto al provvedimento di ingiunzione della banca relativo al pagamento della residua somma dovuta (circa EUR 15 000) e ha richiesto la restituzione delle somme già corrisposte.
Il Tribunale di Bergamo ha interrogato la Corte di giustizia in merito alla necessità dell’esistenza di una clausola di esclusiva tra il creditore ed il fornitore affinché il consumatore possa procedere in giudizio contro il creditore in caso di inadempimento delle obbligazioni incombenti al venditore e chiedere la risoluzione del contratto di finanziamento nonché la restituzione delle somme già corrisposte.
La Corte di giustizia ricorda, innanzitutto, che la direttiva è stata adottata al duplice scopo di assicurare, da una parte, la realizzazione di un mercato comune del credito al consumo e, dall’altra, di proteggere i consumatori che sottoscrivono tali crediti.
1 Direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (GU 1987, L 42, pag. 48), in particolare il suo art. 11.
La direttiva impone poi un’armonizzazione minima in materia di credito al consumo. Gli Stati membri sono quindi liberi di stabilire una normativa più favorevole per i consumatori, che dovrebbero vantare nei confronti del creditore diritti maggiori rispetto ai normali diritti contrattuali.
Il fatto di subordinare in ogni caso l’esercizio del diritto del consumatore di procedere contro il creditore alla condizione dell’esistenza di una clausola di esclusiva tra il creditore ed il fornitore contrasterebbe con l’obiettivo della direttiva che è, in primo luogo, quello di tutelare il consumatore in quanto parte più debole del contratto.
Nei casi in cui la normativa nazionale consente al consumatore di procedere contro il creditore per ottenere la risoluzione del contratto di finanziamento e la restituzione delle somme già corrisposte, la direttiva non impone una condizione supplementare, vale a dire l’esistenza di un rapporto di esclusiva tra venditore e creditore.
Per contro, una siffatta condizione può essere richiesta al fine di far valere altri diritti, non previsti dalle disposizioni nazionali in materia di relazioni contrattuali, come il diritto al risarcimento del danno causato da un’inadempienza del fornitore.
La Corte conclude pertanto che l’esistenza di un accordo tra il creditore ed il fornitore, sulla base del quale un credito è concesso ai clienti di detto fornitore esclusivamente da quel creditore, non è un presupposto necessario del diritto, per tali clienti, di procedere contro il creditore in caso di inadempimento delle obbligazioni che incombono a detto fornitore al fine di ottenere la risoluzione del contratto di credito e la conseguente restituzione delle somme corrisposte al finanziatore.
COrte Giustizia Europea Nº 33/2009 : 23 aprile 2009
Sentenza della Corte di giustizia nel procedimento C-509/07
Scarpelli

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