La celebrazione del fascismo della passeggiata di Ronchi di D'Annunzio e l'occupazione di Fiume

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Mio caro compagno, Il dado è tratto. Parto ora. Domattina prenderò Fiume con le armi. Il Dio d'Italia ci assista. Mi levo dal letto febbricitante. Ma non è possibile differire. Ancora una volta lo spirito domerà la carne miserabile. Riassumete l'articolo !! che pubblicherà la Gazzetta del Popolo e date intera la fine . E sostenete la causa vigorosamente, durante il conflitto. Vi abbraccio Non sarà stato forse un fascista dichiarato, D'Annunzio, certo è che non fu mai antifascista, era lui che aspirava a diventare il duce d'Italia e la prima cosa che fece, all'atto della partenza da Ronchi per andare ad occupare Fiume, fu quella di scrivere a Mussolini, per ottenere il suo sostegno. Perchè D'Annunzio ne aveva bisogno. Il fascismo fu grato a D'Annunzio, per il suo operato,  tanto che si adoperò anche per il restauro e la sistemazione della casa dove nacque D'Annunzio e morì la madre. E alla notizia della morte, avvenuta il 1 marzo del 193

Sulla possibilità di parcheggio nel cortile condominiale

Cassazione civile , sez. II, sentenza 21.01.2009 n° 1547 (Giuseppe Mommo)

La seconda sezione civile della Cassazione con la sentenza 21.01.2009 n° 1547, confermando quanto era stato deciso nella fase di merito, ha stabilito che un’area contigua all’edificio condominiale destinata ad uso di passo e cortile, può essere utilizzata a parcheggio temporaneo delle autovetture dei condomini.

In particolare, la Cassazione, considerato che dalla realtà processuale, come espressa nella sentenza impugnata, non era possibile desumere che alcuni condomini facessero un uso diverso rispetto agli altri condomini, ha stabilito che “il limite al godimento della cosa comune s’identifica con riferimento alla destinazione attuale della cosa, desunto dall'uso fattone in concreto dai compartecipi”.

Nel caso in cui il regolamento condominiale non preclude esplicitamente tale possibilità, il divieto di parcheggio non si può ricavare automaticamente da quanto prevede l'articolo 1102 del Codice civile.

Nella fase di merito il Giudice di pace aveva rigettato la domanda attrice basata su un regolamento condominiale privo di data certa e non trascritto, ritenendolo non opponibile ai convenuti.

Peraltro, con delibera assembleare, era stato vietato il parcheggio a terzi estranei al condominio, consentendolo implicitamente ai condomini per la sosta delle proprie autovetture con l'unica limitazione di evitare la sosta davanti ai locali destinati ad attività commerciale.

L’appello proposto, avverso la sentenza del primo giudice, è stato rigettato dal Tribunale che gli ha dato ragione perché le prove documentali e testimoniali assunte non consentivano di ritenere che l’area in questione non potesse essere utilizzata a parcheggio temporaneo delle autovetture dei condomini.

In particolare, il Tribunale non ha ritenuto di poter ricavare un divieto di parcheggio “dal disposto dall'art. 1102 c.c. né dal regolamento condominiale, in quanto il medesimo, oltre ad essere privo di efficacia vincolante per i singoli condomini, perché non accettato nei singoli contratti di acquisto delle relative porzioni dell'immobile, nemmeno risulta trascritto, e perché il medesimo regolamento non contiene tale divieto”.

Inoltre, la prova testimoniale assunta non aveva dimostrato che i condomini convenuti avevano commesso gli abusi lamentati “e lasciava, viceversa, intendere che se qualche abuso era stato commesso, questo era avvenuto ad opera di qualcuno dei condomini, ivi compresi i proprietari dei locali a piano terra”.

La rinvenuta mancanza di censure, sia in fatto, che in diritto, ha portato al rigetto del ricorso proposto ed alla conferma della sentenza del Tribunale, con la conferma del principio secondo cui“il limite al godimento della cosa comune s’identifica con riferimento alla destinazione attuale della cosa, desunto dall'uso fattone in concreto dai compartecipi”.

La recente decisione s’inserisce nel filone giurisprudenziale secondo cui la legittimità del parcheggio delle macchine in un cortile comune, deve essere valutata, caso per caso, in relazione al duplice limite, posto dall’articolo 1102 del Codice civile: quello di non alterare la destinazione del bene comune e di non impedire ad alcuno dei partecipanti di farne uso secondo il suo diritto.
tratto da altalex.it

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